Tema svolto di diritto penale

Chiarita la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente si soffermi il candidato sulla configurabilità di una responsabilità dolosa connaturata ad eventi conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale*

*Estratto da Temi svolti, a cura di S. Ruscica, Dike Giuridica 2012.

di Paolo Carnuccio

Schema preliminare di svolgimento della traccia

–    ‑Nozione di dolo eventuale

–    ‑‑Nozione di colpa cosciente.

–    ‑‑Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

–    ‑‑Morte o lesioni personali colpose conseguenti alla violazione delle norme sul codice della strada

–    ‑‑Configurabilità dell’elemento soggettivo nei delitti a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale

Dottrina

Caringella- De Palma, Lezioni e Temi, Diritto Penale, Parte Generale, Lezione P11, L’elemento soggettivo nel reato, Dike Giuridica 2011.

CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuoseDpen, 1999;

G.A. DE FRANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradaleRIDPP 1978, 429;

G.A. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa coscienteRIDPP 1988, 113;

DELITALA, Dolo eventuale e colpa cosciente, ora in Diritto penale. Raccolta degli scritti, I, 1976, 431

PROSDOCIMI, Dolus eventualis” (Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali), 1993

Giurisprudenza

  Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 20465/2013

Allo stato della legislazione il reato (omicidio stradale) è già previsto ed è precisamente quello dell’art. 589 c.p., che nel sanzionare l’omicidio colposo prevede espressamente l’aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. E il reato, così aggravato, non è di poco conto, prevedendo una sanzione da tre a dieci anni di reclusione. Una diversa regolamentazione della materia è de iure condendo.

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 30 novembre 2012, n. 46441 –

In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un’ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 84 c.p.

Cass. pen., sez. IV 09-07-2009 (24-06-2009), n. 28231 –

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non-volizione). (In motivazione, la Corte ha precisato che l’indagine sulla sussistenza dell’uno o dell’altra postula un accertamento ed una valutazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti presupposti soggettivi che caratterizzano ciascuno di essi). (Rigetta, App. Napoli, 23 Gennaio 2006)

Cass. pen., sez. IV 25-03-2009 (10-02-2009), n. 13083 –

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo “in re ipsa” per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo – e non volontario con dolo eventuale – il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano). (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 5 settembre 2008)

Cass. pen., sez. Feriali 31-10-2008 (24-07-2008), n. 40878

Sussiste il dolo eventuale e non la colpa aggravata dalla previsione dell’evento (c.d. colpa cosciente) se l’agente, pur non volendo l’evento, ne accetta il rischio di verificazione come risultato della sua condotta, anche a costo di determinarlo. (La Corte ha precisato che l’agente risponde, invece, a titolo di colpa con previsione se, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi.) (Annulla con rinvio, App. Bologna, 20 Novembre 2007)

Corte d’Assise Milano, 16-07-2009

Il conducente di un’autovettura che, dopo aver investito ad elevata velocità un pedone che attraversi sulle strisce pedonali e che dopo l’impatto si tenga aggrappato al cofano anteriore della stessa automobile investitrice per salvaguardare la propria incolumità, compia plurime manovre zigzaganti per liberarsene e, fattolo cadere a distanza di circa cento metri, lo arroti provocandone la morte, risponde di omicidio commesso con dolo eventuale, per aver accettato il verificarsi dell’evento con un significativo grado di probabilità.

 

Tribunale Roma, 16-11-2007 –

E’ configurabile il dolo eventuale in capo a chi cagioni lesioni gravi ad un automobilista mediante una condotta di guida spericolata (nella specie l’imputato aveva impegnato contromano una corsia stradale ad elevato scorrimento, per sfuggire ad un controllo della polizia) allorché l’agente abbia previsto e accettato il rischio di una collisione frontale con uno degli innumerevoli veicoli procedenti nel senso corretto di marcia.

 

Legislazione correlata

Riferimenti normativi

Codice penale art. 43

Codice penale art. 61, comma 1 n. 3

Codice penale art. 590

Codice penale art. 589

Codice della Strada art. 186

Codice della Strada art. 187

D.L. n. 117/2007, art. 5

L. n. 125/2008

 

 

SVOLGIMENTO

Il dolo eventuale è la forma meno intensa di dolo.

L’istituto viene configurato dalla dottrina europea in relazione ad una serie indeterminata di criteri che si rapportano principalmente sull’aspetto rappresentativo.

Il legislatore del codice penale del 1930 non descrive la fattispecie del dolo eventuale limitandosi a riportare il concetto generale di dolo secondo cui l’evento “è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

Nella valutazione agli effetti della pena,ai sensi dell’ art. 133 del codice penale, il giudice deve tenere conto della gravità del reato desunta dall’intensità del dolo e dal grado della colpa.

Nell’ambito dell’intensità del dolo viene elaborata la categoria del dolo eventuale basato principalmente sull’aspetto rappresentativo, in parte sull’aspetto volitivo, poi variamente combinati fra loro sovente entro la cornice di atteggiamenti di carattere “emozionale” deputati a fungere da collante fra rappresentazione e volontà.

In tema di rappresentazione, si osserva come nel dolo eventuale l’agente abbia la proiezione circa la verificazione dell’evento in termini di possibilità-probabilità (o di seriamente possibile o probabile).

La teoria è stata scartata atteso la necessaria presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie nella nozione generale di dolo.

L’ obiettiva probabilità del verificarsi dell’evento, al momento della condotta, può essere considerata come importante indice di accertamento del dolo eventuale

L’agente non ha una previsione di verificazione dell’evento in termini di certezza ma agisce comunque senza la presenza di contro-misure o di accorgimenti, adottati dall’agente nel corso dell’esecuzione, volti ad evitare il verificarsi dell’evento.

Tale ultimo criterio si colloca nella teoria finalistica dell’azione che prevede lo sviluppo teleologico della condotta in relazione ad un determinato obiettivo da raggiungere.

L’agente decide di agire comunque, costi quel che costi, accettando le conseguenze di quella sua condotta indipendentemente dalle precipue finalità che possono essere di varia natura fino a collimare anche nell’alveo della liceità.

I problemi sorgono nel criterio di accertamento del dolo eventuale laddove è necessario domandarsi come si sarebbe comportato l’agente se l’evento non desiderato, e previsto come possibile, fosse stato ritenuto sicuro, optando per il dolo (eventuale) nel caso in cui egli pervenga alla conclusione che il reo avrebbe agito ugualmente, per la colpa nel caso opposto.

La distinzione fra dolo e colpa diventa sottilissima e si fonda essenzialmente su un apprezzamento della personalità del reo, dal quale dovrebbe emergere la soglia della sua insensibilità al bene offeso dall’evento non intenzionalmente perseguito.

Altre teorie configurano il dolo eventuale allorquando il reo si sia rappresentato come possibile l’evento in termini concreti, colpa con previsione quando l’evento sia stato previsto in termini astratti.

La tesi facendo leva sul solo momento rappresentativo, sul grado di concretezza che l’atteggiamento psicologico dell’agente nei confronti dell’evento deve raggiungere, non sembra costituire una peculiarità del dolo eventuale.

La dottrina prevalente imposta la definizione di dolo eventuale sulla cd. accettazione del rischio di cagionare l’evento, di realizzare la fattispecie.

La caratteristica del dolo eventuale è la presenza di una autentica opzione, attraverso la quale l’agente abbia consapevolmente deciso per l’eventuale sacrificio del bene giuridico in gioco in vista di un obiettivo intenzionalmente perseguito, secondo un criterio di carattere pianificatorio

A tale stregua, si può affermare che, nel dolo eventuale, oltre all’accettazione del mero rischio, vi è la piena accettazione, sia pure in forma eventuale, della lesione al bene giuridico tutelato.

La colpa cosciente è il grado più elevato della colpa.

L’istituto è codificato nell’art. 61 n. 3 cod. pen. come circostanza aggravante comune e si configura per “avere nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell’evento”.

L’agente agisce avendo la previsione della verificazione dell’evento e per tale situazione si pone ai limiti con il dolo eventuale.

L’evento è oggetto di una rappresentazione meramente astratta, come possibile conseguenza della violazione della regola cautelare violata dall’agente, secondo una massima di esperienza destinata a non verificarsi in quel particolare caso.

Alcune teorie sostengono che la previsione dell’evento di cui parla l’art. 61 n. 3 deve risolversi in una presa di coscienza del carattere rimproverabile della propria condotta e consistente nella consapevolezza di aumentare con la propria condotta, che egli sa essere negligente, il rischio della causazione dell’illecito”; altri ritiene che basti, per aggravare l’evento, una coscienza dubitativa o “crepuscolare”, oppure che sia sufficiente la coscienza della rischiosità della propria condotta.

In tutti i casi l’agente deve prevedere l’evento, non essendo sufficiente che si trovasse nelle condizioni di poterlo prevedere ma essendo necessario che abbia previsto proprio quell’evento concreto che si è verificato.

La colpa con previsione non può essere applicata ai casi di colpa impropria poichè l’evento è voluto e, quindi, non solamente previsto, ma altresì quantomeno accettato anche se viziato da errore.

I criteri di accertamento della colpa cosciente riguardano il grado di probabilità dell’accadimento non voluto come conseguenza della condotta posta in essere dall’agente in riferimento ad ogni emergenza processuale e tenendo nella dovuta considerazione anche le capacità intellettive dell’agente.

In tale direzione si sostiene che l’agente non accetta il rischio della verificazione dell’evento ma sottovaluta o sopravvaluta le sue capacità per scongiurare che lo stesso si possa verificare.

Il giudice deve accertare l’evento sulla base del parametro normativo, fin dall’inizio come accadimento in concreto realizzatosi nella sua complessità.

In assenza di leggi scientifiche di riferimento, poi, si ritiene che possano ritenersi validi i risultati di generalizzazione del senso comune, fermo restando che è doveroso, da parte del giudice, orientare, finché possibile, l’indagine verso una spiegazione scientifica o, comunque, statistica, esplicativa dei fenomeni, in particolare di quelli naturali.

La differenza tra le due figure, dolo eventuale e colpa con previsione, consiste quindi, a parità di rappresentazione, nel fatto che nella prima l’agente accetta il rischio della verificazione dell’evento decidendo di agire; nella seconda invece confida nelle proprie possibilità per scongiurare le conseguenze derivanti dalla sua condotta colposa.

Chiarita la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente occorre mettere in evidenza i profili di responsabilità derivanti dalle relazioni che legano le violazioni del codice della strada, soprattutto gli artt. 186 e 187, quindi il caso di chi si è posto alla guida di un autoveicolo in condizioni di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze psicotrope ovvero stupefacenti con la fattispecie di ordine generale costituita dall’art. 589 del codice penale.

Il Legislatore nel testo dell’art. 589 cod. pen. enfatizza la relazione che collega la violazione di determinate disposizioni codicistiche fortemente contrassegnate a finalità di ordine preventivo con una violazione di una regola cautelare.

Nel testo dell’art. 589 cod. pen. si legge al comma terzo: “ si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, e da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La pena, elevata, viene ulteriormente aumentata per il caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, applicandosi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo senza tuttavia superare gli anni quindici (comma quarto dell’art. 589 cod. proc. pen.).

E’ necessario riportare la tematica sul livello del trattamento sanzionatorio da irrogare per verificare la possibilità della contestazione dell’omicidio volontario, sostenuto dal dolo eventuale, nel caso in cui la morte consegua a violazioni gravi delle disposizioni e finalità cautelari con riguardo agli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Le considerazioni in ordine alla configurabilità dell’elemento psicologico del dolo valgono indifferentemente per entrambe le ipotesi di reato.

L’analisi dell’art. 186 del codice della strada, che si ritiene di carattere generale, è certamente più ricca rispetto a quella dell’articolo successivo.

Una grave recrudescenza di fatti legati alla circolazione degli autoveicoli, soprattutto condotti da soggetti che poi venivano trovati in condizione di ebbrezza alcolica ovvero di stupefazione dall’uso di sostanze stupefacenti, ha indotto il legislatore ad intervenire in maniera più drastica in questo particolare e delicato settore.

Sono stati due i provvedimenti legislativi che hanno sostanzialmente interessato la materia della circolazione degli autoveicoli, ambito in cui il legislatore fa ampio uso delle sanzioni interdittive.

Il decreto legge numero 117 del 3 agosto 2007, in particolare l’art. 5, poi modificato nuovamente nell’anno 2008, a mezzo della legge numero 125 il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, si caratterizza per questo tipo di intuizione innovativa: la previsione sostanzialmente di tre ipotesi, quelle di cui alla lettera a), b) e c) del comma II, dell’art. 186, concernenti diversi livelli di concentrazione nel sangue, grammo per litro, di alcol come appunto fattispecie tra di loro separate.

Si deve a questo intervento legislativo l’aver fatto rientrare nella lettera a) la circostanza che a seguito di accertamenti, la concentrazione di alcol nel sangue vada da 0,5 a 0,8; ovvero lettera b) da 0,8 a 1,5 grammi per litro; ovvero lettera c) il superamento della concentrazione di 1,5 grammi per litro, ipotesi questa certamente più grave, perché è caratterizzata essa soltanto dalla pena ablativa della confisca del veicolo.

In questo contesto, nel quale il legislatore ha ritenuto di dover classificare le differenziate ipotesi sulla base di soglie di gravità determinate dalla riscontrata concentrazione di alcol nel sangue, si è ritenuto con un emendamento in fase di conversione, di eliminare la pena detentiva rispetto alla prima ipotesi. Sicché, sin dal 2007 a seguito della conversione con la legge numero 160 del 2007 del decreto 117 del 2007, laddove le ipotesi di cui alla lettera b) e c) sono punite anche con la pena detentiva, l’ipotesi di cui alla lettera a) è punita soltanto con la pena pecuniaria oltre che con le pene accessorie, costituite dalla sospensione ovvero dalla revoca della patente di guida.

Circostanza importante in quanto è una pena accessoria che si lega a tutte e tre le ipotesi di violazione, a seconda ovviamente della gravità oggettiva, ma soprattutto soggettiva del fatto.

Il dato segna una controtendenza, l’avere eliminato la pena detentiva per quanto riguarda la violazione di minore gravità.

Quindi una riscontrata, un’accertata concentrazione nel sangue di un livello di alcol che va dagli 0,5 milligrammi per litro, agli 0,8 milligrammi per litro.

Con il decreto sicurezza, legge 125 del 2008, si assiste ad un inasprimento delle pene e la sanzione preveduta per l’ipotesi di cui alla lettera b) passa da tre a sei mesi per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico che sia ricompreso tra gli 0,8 e l’1,5 grammi per litro e passa inoltre da tre mesi ad un anno, per chi guida in stato di ebbrezza alcolica con una concentrazione superiore ad 1,5 grammi per litro.

Nel caso di condanna anche in sede di patteggiamento si prevede la confisca dell’autoveicolo, limitatamente all’ipotesi di cui alla lettera c), quindi condanna ovvero pena patteggiata di un soggetto che si sia posto alla guida e che sia stato trovato con un tasso alcolemico superiore agli 1,5 milligrammi per litro e viene reintrodotta la criminalizzazione della condotta di chi si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti e quindi l’uso di strumenti di attrezzature volti ad accertare la concentrazione alcolemica e quindi la reale presenza di alcol nel sangue.

L’art. 186 prevede una ipotesi ulteriormente aggravata, secondo uno schema di progressione nell’offesa: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo non sia di proprietà di terzi”.

L’incidente deve essere connesso causalmente alla condizione di ebbrezza alcolica.

In determinate pronunce giurisprudenziali si è ritenuto addirittura di poter dubitare di una connessione tra lo stato di ebbrezza e l’incidente.

L’uso di un verbo di spiccata vocazione causale ed eziologica come “provocare” avrebbe dovuto in un certo senso dirimere il contrasto.

Se taluno provoca l’incidente in stato di ebbrezza alcolica è chiaro che vi deve essere una relazione causale tra l’ebbrezza alcolica e l’incidente che è stato provocato, una connessione causale a giustificazione di una pena raddoppiata dovrà evidentemente rinvenirsi quanto meno nel rispetto dei principi minimi, non della responsabilità personale colpevole, ma addirittura della responsabilità oggettiva.

Se l’incidente non fosse stato conseguenza dell’ebbrezza alcolica non si spiegherebbe quale fosse la base giustificativa sul terreno penalistico di una pena raddoppiata.

Ma non è sufficiente individuare il nesso di collegamento causale altrimenti bisognerebbe discutere della responsabilità oggettiva che la Corte Costituzionale fin dall’anno 1988, con due storiche sentenze, ma particolarmente con la successiva la 1085 sul furto d’uso, ha posto al di fuori del perimetro della responsabilità penale che implica inevitabilmente quantomeno un nesso psicologico nelle forme del dolo, meglio, o quantomeno nelle forme della colpa.

Il soggetto che si è posto in uno stato di ebbrezza alcolica avrebbe dovuto quantomeno prevedere – e qui si richiama un nesso di collegamento nelle forme della colpa – che da quella imprudente sua condizione di guida, sarebbe potuto derivare un sinistro e quindi un danno per terzi.

Il problema è quello di configurare l’omicidio doloso, attraverso il dolo eventuale o, in alternativa, quello colposo con la colpa con previsione.

Parte della giurisprudenza in tema di criminalità stradale afferma con maggiore frequenza la possibilità di contestare l’omicidio volontario utilizzando lo strumento del dolo eventuale.

Giacomo Delitala, nel 1929 nella prolusione all’Università cattolica del Sacro Cuore, due anni prima che venisse varato il codice penale, aveva fatto gravare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente sul segno, se positivo o negativo, della previsione.

Nella colpa con previsione il soggetto prevede che un evento non si verificherà, di tipo negativo, poi si è aggiunto anche confidando sulle sue capacità tecniche nello scongiurare il verificarsi dell’evento; nel dolo eventuale, invece, si ha una previsione positiva e cioè prevedo che l’evento si verificherà.

Gli orientamenti giurisprudenziali che configurano l’elemento psicologico del dolo eventuale legano proprio tale fattispecie al concetto di previsione ed alla sua concreta probabilità per cui non è cambiato nulla rispetto al punto di vista della dottrina di settanta -ottanta anni orsono.

Tuttavia se si sottopone tale distinzione al paradigma normativo sorgono problemi difficilmente superabili.

Innanzitutto il dolo non è concretamente riconducibile solo alla previsione giacchè esso si compone anche, e soprattutto, di volontà.

Nella configurabilità del delitto conseguente a violazione delle norme stradali il dolo si riduce solo a rappresentazione in assenza di una effettiva verifica di che cosa quel soggetto avesse concretamente voluto in quel determinato momento.

Nella colpa si ragiona in termini ipotetici, nel dolo invece in termini realistici.

Risponde a titolo di dolo un soggetto che effettivamente abbia voluto un evento che prima ancora si sia rappresentato.

Il dolo è un fenomeno psicologico reale.

Ed anche per quanto concerne il profilo dell’accettazione del rischio, si ritiene che esso possa ben coesistere anche nella colpa con previsione.

Nel caso di scuola del lanciatore di coltelli è possibile considerare che basterebbe astenersi da quella condotta per non accettare il rischio della verificazione dell’evento.

In questo senso il criterio non specifica le due figure ma le assimila in un’osmosi facilmente arguibile nei vari casi concreti.

Ma se il dolo eventuale non si può applicare, anche la colpa con previsione può diventare addirittura irrazionale perché se si punisce più gravemente rispetto a chi è stato talmente incosciente da non essersi nemmeno rappresentato il rischio connesso alla sua condotta, l’aggravamento della pena risulta irrazionale.

Questo a dimostrazione che la rappresentazione dell’evento è un elemento che semmai potrebbe indurre ad un trattamento sanzionatorio più favorevole, per una ipotesi di chi vede un soggetto quantomeno interessato al rischio connesso alla sua condotta.

La costruzione del dolo eventuale nei delitti conseguenti a violazioni del codice della strada, in conclusione, appare quindi il risultato di logiche di politica criminale per soddisfare situazioni emergenziali che turbano l’opinione pubblica.

La facilità dell’ordito motivazionale unita alla non rigorosa verifica della prova indiziaria costituiscono gli incentivi più evidenti per l’utilizzo giurisprudenziale di siffatta soluzione che presta il fianco alle critiche più aspre sul versante della reale indicazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

La ricostruzione fattuale rischia di diventare un atto di fede per la concreta inoperatività dei fattori di riferimento del dolo eventuale

Meglio pensare, in chiave di riforma, all’introduzione di un tipo codificato di cd. colpa grave, che possa sanzionare la condotta sconsiderata, quella che abbia un tasso di violazione particolarmente intenso di una regola cautelare, per colmare questo divario tra l’omicidio volontario e l’omicidio colposo e per evitare questa sorta di supplenza giudiziaria di questo forte divario tra l’uno e l’altro

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