Concorso in magistratura 2017: Tema svolto di diritto civile

Annullamento del contratto per errore di diritto e conseguenze risarcitorie.

 di Selene Desole. 

La disamina della disciplina dell’annullamento del contratto per errore di diritto e delle possibili conseguenze risarcitorie connesse a tale evenienza richiede un breve e preventivo inquadramento sulla disciplina generale dell’annullabilità del contratto e sulla rilevanza dell’errore di diritto nell’ordinamento giuridico, operando gli opportuni distingui tra il settore civilistico e quello penalistico.

In primis, si deve definire l’annullabilità quale vizio che investe il contratto nella fase genetica del medesimo e che riguarda l’elemento della volontà. Facendo un breve richiamo alla teoria generale del negozio giuridico, si rammenta che carattere fondamentale del medesimo è la manifestazione della volontà diretta alla realizzazione di effetti la cui rilevanza giuridica è espressamente riconosciuta dall’ordinamento; pertanto, la manifestazione della volontà, nel negozio, è volta alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici. Con particolare riferimento al contratto, la volontà dei contraenti si manifesta nell’accordo, che è elemento essenziale del medesimo a pena di nullità; tuttavia, se il difetto di volontà investe una sola delle parti contraenti, l’ordinamento ha preferito predisporre il rimedio dell’annullabilità in luogo di quello della nullità, in virtù del quale il contratto continua ad avere effetti finché non è annullato; invece, la nullità, astrattamente, presuppone una totale inidoneità del contratto a produrre effetti nell’ordinamento.

L’annullabilità, essendo un vizio che riguarda la volontà, si riferisce alla fase genetica del contratto e ciò significa che il contratto è viziato ab origine o perché uno dei contraenti è un soggetto legalmente incapace di contrattare (es. interdetto, inabilitato, interdetto legale) o comunque incapace di intendere e volere, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428 cc, ovvero laddove il consenso di uno dei contraenti sia affetto da vizi del consenso quali errore, violenza e dolo.

L’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 1441 c.c., è esercitabile solo dalla parte nel cui interesse l’annullamento è stabilito dalla legge (legittimazione relativa), ad eccezione dell’ipotesi in cui contraente fosse soggetto sottoposto ad interdizione legale, nel qual caso l’incapacità potrà essere fatta valere da chiunque abbia interesse (legittimazione assoluta). Altro requisito dell’azione di annullamento è la prescrittibilità nel termine di cinque anni; se l’annullabilità dipende da vizi del consenso o incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, scoperto l’errore o il dolo, cessato lo stato di interdizione o inabilitazione ovvero il minore abbia raggiunto la maggiore età. Negli altri casi, il termine decorre dalla conclusione del contratto; inoltre, l’annullabilità può essere eccepita dal convenuto chiamato per l’esecuzione del contratto, anche se sia decorso il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione principale di annullamento. I caratteri dell’azione di annullamento permettono di operare una netta distinzione rispetto al regime della nullità, la cui azione è a legittimazione assoluta, essendo rilevabile da chiunque vi abbia interesse, ed imprescrittibile. Nell’annullamento, la scelta di un termine prescrizionale breve si giustifica nel bilanciamento con altro principio fondamentale dell’ordinamento rappresentato dalla certezza dei rapporti giuridici.

La disciplina dell’annullamento è contenuta agli artt. 1425 e ss. c.c.; in particolare, gli artt. 1425 e 1426 trattano dell’annullabilità del contratto per incapacità, mentre dall’art. 1427 all’art. 1440 è contenuta la disciplina dei vizi del consenso; infine, dall’art. 1441 all’art. 1446, si tratta dell’azione di annullamento e del regime a cui è sottoposta.

Per ciò che interessa in tale sede, ci si deve soffermare sulla disciplina dei vizi del consenso; in termini generici, l’errore è definibile come falsa rappresentazione della realtà; la violenza, che può essere fisica o psicologica, deve essere tale da impressionare una persona “sensata” e di farle temere per sé o i suoi beni un male ingiusto e notevole; infine, il dolo è ravvisabile negli artifici e raggiri che un contraente ponga in essere sull’altro al fine di determinarlo a contrarre.

A questo punto, si deve analizzare nello specifico la disciplina dell’annullamento per errore. In primo luogo, si osserva che il Codice civile del 1942 abbia connotato l’errore in termini di essenzialità e riconoscibilità al fine di ritenerlo idoneo a comportare l’annullabilità del contratto. E’ interessante osservare che il codice del 1865 non dava rilevanza alla riconoscibilità dell’errore; ciò denota una particolare attenzione del legislatore del 1942 alla tutela dell’affidamento incolpevole dell’altro contraente: la rilevanza dell’errore ai fini di una corretta formazione del consenso dipende non solo dall’essenzialità dell’errore, ma anche dalla riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente; infatti, non sarà annullabile il contratto se l’errore essenziale non sia rilevabile da una persona di normale diligenza, tenuto conto del contenuto, delle circostanze del contratto ovvero delle qualità dei contraenti (ex art. 1431 c.c.). Rileva, per l’appunto, che la riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente denoti che questi si sia approfittato dell’errore del dichiarante, tacendolo, pur avendolo rilevato. Invece, la non riconoscibilità dell’errore presuppone che il contraente che abbia ricevuto la dichiarazione non si sia approfittato dell’altrui sbaglio e, pertanto, si configura un affidamento incolpevole e meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, il quale, in virtù di ciò, esclude l’annullabilità.

Per quanto riguarda il requisito dell’essenzialità, ai sensi dell’art. 1429 c.c., questo caratterizza l’errore che cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; sull’identità dell’oggetto della prestazione o su una qualità del medesimo che abbia determinato il consenso, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze; sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente che siano state determinanti il consenso; ovvero, quando trattandosi di errore di diritto, sia stato la ragione unica o principale del contratto.

Altra classificazione dogmatica fondamentale relativa ai vizi del consenso, riguarda la distinzione tra errore-vizio (o errore- motivo) e errore ostativo; l’errore – vizio è quello che investe la volontà, viziandola e che comporta la possibilità di annullare il contratto che da esso sia derivato. Invece, l’errore ostativo non si configura quale vizio della volontà, ma in una sua non corretta manifestazione, in quando investe la dichiarazione ovvero le modalità di trasmissione della dichiarazione; anche in tali ipotesi, ai sensi dell’art. 1433 c.c., saranno applicabili le disposizioni generali in materia di errore di cui agli articoli precedenti del codice civile.

In tale sede ci si deve soffermare sulla rilevanza dell’errore di diritto ai fini dell’annullamento del contratto, non prescindendo da un breve inquadramento sistematico dell’errore di diritto all’interno delle disposizioni codicistiche.

Infatti, è data rilevanza all’errore di diritto, oltre che nella materia contrattuale anche in altri settori, quali la donazione, la disciplina testamentaria e la transazione. Nello specifico, l’art. 624 comma secondo c.c. dispone che l’errore sul motivo, sia di fatto che di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. Come noto, anche la disposizione testamentaria ha natura negoziale e, nel caso specificato, la stessa può essere annullata in quanto la volontà del testatore è stata viziata a causa di una falsa rappresentazione della realtà fenomenica o normativa (errore di fatto e di diritto); in tal caso, la rilevanza dell’errore prescinde dall’elemento della riconoscibilità, in quanto deve essere data preminenza alla volontà del testatore. Si osserva, peraltro, che si tratta di una delle sporadiche ipotesi in cui il motivo assume rilievo ai fini della validità di una manifestazione negoziale.

Altra disposizione codicistica in cui rileva l’errore di fatto o di diritto sul motivo si rinviene all’art. 787 c.c., dettato in tema di donazione: la norma dispone che in casi di tal fatta la donazione sia impugnabile se l’errore sul motivo risulta dall’atto ed è l’unico che ha determinato il donante a compiere la liberalità. Anche in tale fattispecie, eccezionalmente, si è data rilevanza al motivo.

Ulteriore riferimento codicistico all’errore di diritto è inserito all’art. 1969 c.c., il quale sancisce che la transazione non possa essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.  In tale fattispecie, l’errore di diritto è irrilevante, in quanto vi sarebbe un’incompatibilità logica con la natura stessa della transazione, trattandosi di un contratto con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o la prevengono; pertanto, è evidente che con la transazione le parti abbiano voluto ovviare a che il diritto disciplinasse il rapporto tra le stesse intercorrente e sarebbe contraddittorio postulare un’annullabilità per un errore che cade sul precetto normativo.

Posta tale panoramica, al fine di comprendere in quali casi possa rilevare in ambito negoziale l’errore di diritto e se lo stesso possa essere causa di annullamento del contratto, ci si deve chiedere se esista nell’ordinamento civile un principio analogo al penalistico “ignorantia legis non excusat”; è noto che, nel diritto penale, ai sensi dell’art. 5 c.p., nessuno possa invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, secondo la rilettura operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988. La norma penalistica descrive l’irrilevanza della fattispecie dell’errore che cade sul precetto penale. Come emerso nella presente trattazione, l’errore può ricadere sia sul fatto che sul precetto; sempre nell’ordinamento penale, l’art. 47 c.p. al comma primo prevede la scusabilità della condotta del soggetto che sia incorso in un errore sul fatto, ovvero su una falsa rappresentazione della realtà, mentre tale scusabilità è espressamente esclusa dal citato articolo 5 c.p. Nel testo del Codice civile manca un disposto analogo all’art. 5 c.p. e si sono contrapposte due tesi circa l’applicabilità del medesimo anche in ambito civilistico; in particolare, secondo una visione pan-penalistica, il principio della non scusabilità dell’ignoranza della legge deve avere valenza anche nei rapporti privatistici, salve le eccezioni che lo stesso codice civile indica quali ipotesi di rilevanza dell’errore di diritto; tuttavia, altra tesi sostiene che non possa ritenersi valido il principio della non scusabilità dell’ignoranza della legge nell’ambito dell’ordinamento civilistico, dal momento che non vi sono espressi argomenti letterali a supportarlo e, di conseguenza, varrebbe esattamente il principio opposto per il quale, invece, l’errore di diritto assume rilievo ai fini di una corretta  formazione del consenso del contraente.

Inoltre, ci si è interrogati su quale fosse la corretta interpretazione da attribuire alle disposizioni contenute nell’art. 1429 c.c. In particolare, come già illustrato in premessa, la norma riporta un’elencazione delle ipotesi in cui l’errore si considera essenziale; al n. 4 si precisa che l’essenzialità sussiste quando, trattandosi di errore di diritto, sia stato la ragione unica o principale del contratto. Un orientamento ritiene che l’annullabilità del contratto per errore di diritto sia ravvisabile, quindi, in presenza del presupposto che lo stesso sia stato la sola o principale ragione del contratto, da intendersi quale motivo che ha spinto il contraente alla stipula; questa tesi, darebbe rilevanza all’errore di diritto che cade sul motivo e comporterebbe che la fattispecie descritta sia un’eccezione rispetto alla disciplina generale del contratto in cui i motivi non rilevano.  Secondo un altro orientamento, invece, ai fini di ottenere l’annullamento del contratto non è sufficiente il requisito descritto dal n. 4 dell’art. 1429, ma questo deve essere letto in combinato con le disposizioni contenute ai numeri 1, 2 e 3: sostanzialmente, l’errore di diritto non rileverebbe fine a se stesso, ma soltanto ove investa un elemento del contratto connotato da oggettività, ovvero un presupposto del medesimo; sarebbe infatti in contrasto con il principio di certezza dei traffici giuridici e di affidamento l’ammissibilità dell’annullamento per un errore di diritto che investe la disciplina stessa del tipo contrattuale, con la conseguenza che il contraente in mala fede possa abusare dello strumento dell’annullamento col solo scopo di sottarsi al vincolo contrattuale.

Per quanto riguarda le conseguenze generali che derivano dall’annullamento, il contratto è caducato con effetti ex tunc e, pertanto, le parti contraenti saranno tenute alla restituzione di quanto prestato, restando tuttavia salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede e salvi comunque gli effetti della trascrizione.

Il contraente il cui consenso sia stato viziato, cumulativamente alla domanda di  annullamento, può proporre domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1338 c.c. La norma è considerata una tipizzazione della responsabilità precontrattuale; nello specifico, la responsabilità in questione viene in rilievo quando le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, non si siano comportate secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1337 c.c. Nel disposto di cui all’art. 1338 c.c., si prevede un’ipotesi speciale di responsabilità precontrattuale che si configura laddove una parte, conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto (come ad esempio l’annullamento), non ne abbia dato notizia all’altra parte; tale condotta, contraria a buona fede, dà luogo ad un’obbligazione risarcitoria in capo al soggetto che era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la causa di invalidità, in quanto l’altro contraente abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto stipulando. Mentre in passato si riteneva che la responsabilità precontrattuale si configurasse solo nelle ipotesi in cui il contratto non era giunto alla stipula, un recente orientamento della S. C., dando rilievo alla nota teoria dei vizi incompleti della volontà, ha osservato che la responsbailità risarcitoria possa insorgere anche nel caso in cui il contratto sia stato sì concluso, ma a condizioni diverse (e meno vantaggiose) rispetto a quelle che sarebbero dovute essere se il vizio non si fosse verificato. L’ipotesi tipica si configura quando nella fase delle trattative si sia manifestato un vizio incompleto della volontà: tale categoria è costituita da vizi che non sono gravi a tal punto da escludere il consenso, ma sono comunque idonei a influenzarlo, tanto da stipulare un contratto meno vantaggioso.

Con particolare riferimento all’annullamento per errore di diritto e alle possibili conseguenze risarcitorie, si deve operare un distinguo: se l’errore di diritto è rilevante, in quanto cade su un presupposto del contratto, secondo la tesi sopra esposta, oltre all’annullamento del contratto, certamente la parte lesa potrà richiedere un risarcimento del danno che corrisponde all’interesse negativo (spese sostenute e occasioni contrattuali perse), ai sensi dell’art. 1338 c.c. Invece, se l’errore di diritto non assume rilevanza, in quanto non essenziale perché non ricadente su un presupposto contrattuale o comunque non riconoscibile, potrà valutarsi se lo stesso possa qualificarsi in termini di vizio incompleto della volontà, con la conseguenza che potrà essere avanzata una pretesa risarcitoria, pur non essendo idoneo a caducare il contratto stipulato. Un tale accertamento richiede, da parte del giudice, un giudizio prognostico, con il quale verificare se il soggetto avrebbe stipulato quel contratto a condizione diverse se non fosse incorso nell’errore di diritto.

Alla luce di tale considerazione, si osserva che la valorizzazione della teoria dei vizi incompleti e la nuova visione della responsabilità precontrattuale possono comunque non lasciare privo di tutele il contraente incorso nell’errore non rilevante.

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