Corso TAR 2013/20104 : Tema svolto di diritto amministrativo
Corso Magistratura TAR Justowin 2013/2014
Tema di Diritto Amministrativo
Svolgimento a cura di
Federico Maria Giuliani
L’atto amministrativo anticomunitario
Sommario: .1. Inquadramento storico-giuridico. — 2. Le soluzioni circa la sorte del provvedimento anticomunitario: a) annullabilità per violazione di legge e disapplicazione. — 3. (Segue): b) nullità per difetto assoluto di attribuzione. — 4. (Segue) c) autotutela. — 5. (Segue): d) dalle regole di validità a quelle di responsabilità. — 6. Profili ulteriori sottesi all’anticomunitarietà attizia: a) anticomunitarietà indiretta. — 7. (Segue): b) atto anticomunitario in senso lato (regolamenti e atti generali). — 8. (Segue): c) anticomunitarietà per contrasto a sentenza della Corte lussemburghese (e raffronto con la sentenza definitiva interna antieuropea). — 9. (Segue): c) anticomunitarietà lesiva di diritti soggettivi, fra giurisdizione esclusiva e A.G.O. — 10. Conclusione.
1. Inquadramento storico-giuridico
Il problema della sorte di un atto amministrativo contrario al diritto europeo si embrica — per dirla col Giannini — nel più ampio contesto del rapporto tra diritto nazionale e diritto comunitario.
E’ nota al riguardo, sul piano storico, la sofferta evoluzione della Corte Costituzionale italiana dagli anni Sessanta a oggi; mentre la Corte di Giustizia, da decenni, è sempre assertrice della tesi monista, secondo cui il diritto comunitario e i singoli diritti nazionali costituiscono un tutt’uno, in sé compenetrato nei due livelli nozionistico-formali. Siamo quivi alla rinunzia di una fetta di sovranità dello Stato per effetto della firma del Trattato di Roma e successivi, di cui oggi si discetta in plurime sedi istituzionali.
S.R. Sardegna, della disapplicazione degli atti anticomunitari non tempestivamente impugnati.
Tale tesi, però, è stata sconfessata in seconde cure dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, che si è mostrato fermo su di un ragionamento, in parte esplicito e in parte implicito, caratterizzato dal seguente tenore. Il Consiglio di Stato, a far tempo dallo storico revirement d’inizio anni Novanta, ha bensì dischiuso le porte alla disapplicazione, da parte del G.A., di regolamenti illegittimi; e nondimeno una tale apertura non può essere estremizzata fino a includervi anche i provvedimenti non generali e astratti/non normativi, poiché le istanze poste alla base di quelrevirement – scil. i principi iura novit curia, legalità e gerarchia delle fonti — non sono trasportabili sic et simpilciter sul piano attizio.
In effetti, anche la più parte della dottrina non plaude alla tesi della disapplicabilità del provvedimento anticomunitario da parte del G.A., condividendo in buona sostanza l’argomentare dei giudici di Palazzo Spada.
E’ una via, quella del Tribunale di Cagliari, che appare impervia e arduamente percorribile. Destinata — si ritiene — a rimanere, pur nel suo sforzo logico-dialettico, lettera morta. Del resto anche il T.A.R Milano, che pure in molti arresti mostra peculiare sensibilità europeista, non ha seguito le orme dei Giudici del capoluogo sardo, ma è rimasto fermo sull’impostazione tradizionale.
L’ultarresti delle corti interne, la tesi di una coercitività dell’autotutela a fronte dell’anticomunitarierà di un provvedimento amministrativo.
Non consta, del resto, che il Supremo Consesso della giustizia amministrativa abbia per avventura accolto una tale tesi estrema. Ché si farebbe, così, letteralmente saltare quello che è tuttora un punto fermo nel diritto pubblico.
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