FONDAMENTO E LIMITI DEL DIVIETO DI AIUTO AL SUICIDIO
FONDAMENTO E LIMITI DEL DIVIETO DI AIUTO AL SUICIDIO
Maria Francesca Demuro
Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio è disciplinato dall’art. 580 c.p., norma contenuta nel libro II, Titolo XII (dei delitti contro la persona), Capo II (dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
L’art. 580 c.p. sanziona chiunque, alternativamente, determini altri al suicidio, rafforzi l’altrui proposito di suicidio ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione, prevedendo la pena della reclusione da 5 a 12 anni, qualora il suicidio avvenga e la penale della reclusione da 1 a 5 anni, nel caso in cui il suicidio non avvenga, ma il soggetto istigato o aiutato riporti lesioni gravi o gravissime.
Il secondo comma prevede, poi, un aggravamento di pena se la condotta tipica è realizzata nei confronti dei soggetti indicati nei numeri 1 e 2 dell’art. 579 c.p.
La fattispecie descritta dall’art. 580 c.p. costituisce un’ipotesi di concorso personale alla realizzazione di un fatto che, in sé e per sé considerato risulta penalmente irrilevante.
Il suicidio – per tale intendendosi l’atto mediante il quale una persona si autoprocura la morte – infatti, costituisce un fatto privo di rilevanza penale, non essendo prevista alcuna norma che incrimini e sanzioni colui che, in assoluta libertà ed autonomia, ponga fine alla propria esistenza.
Invero, nonostante la vita costituisca il più importante tra i diritti fondamentali dell’individuo, riconosciuto e garantito dalla Costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 27 Cost., nonché positivamente sancito nelle principali Carte internazionali – basti pensare all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, all’art. 2 della CEDU, all’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici – la sua tutela da parte dell’ordinamento non può spingersi al punto tale da vietare, al soggetto che ne è titolare, di disporre della propria vita, decidendo di togliersela e, quindi, di morire.
Il diritto alla vita è, infatti, – al pari di tutti i diritti fondamentali – un diritto inviolabile, laddove per inviolabilità si intende il divieto di ingerenze o interferenze esterne che possano determinare una limitazione, una compressione o una lesione del diritto stesso.
Più precisamente, l’inviolabilità che caratterizza il diritto alla vita, si manifesta in una duplice dimensione.
Nella sua dimensione interna, essa si traduce nel diritto di scegliere liberamente ed autonomamente come condurre la propria vita e, finanche, se continuare a vivere. Nella sua dimensione esterna, invece, l’inviolabilità si sostanzia nella protezione accordata dall’ordinamento al diritto, rispetto a condotte provenienti dall’esterno, che ne pregiudicano il contenuto o l’esercizio.
Ebbene, proprio la dimensione sterna dell’inviolabilità della vita giustificala reazione penale di fronte a comportamenti che offendono tale fondamentale diritto, sia che sia tratti di condotte omicidiarie, nel qual caso troverà applicazione l’art. 575 c.p., ovvero l’art 579 c.p., qualora la morte sia stata cagionata con il consenso della vittima, sia che si tratti, per l’appunto, di condotte di istigazione o aiuto al suicidio, sanzionate dall’art. 580 c.p.
Rispetto a quest’ultima ipotesi, mentre – come si è accennato – il suicidio, in sé e per sé considerato, rappresenta un fatto penalmente irrilevante e, conseguentemente, nessuna sanzione è accordata a colui che intende porre fine alla propria vita, ciò che, viceversa, assume penale rilevanza è l’eventualità che il proposito suicida sia stato, in tutto o in parte, eterodeterminato.
La norma, infatti, descrive tre diverse condotte, a fronte delle quali si giustifica la reazione penale: la determinazione al suicidio, che ricorre quando l’agente fa sorgere in altri un proposito suicida prima inesistente; il rafforzamento, consistente nell’accrescere o consolidare il proposito suicida già esistente nel soggetto passivo e, infine, l’agevolazione al suicidio, nella quale rientrano tutti i contributi di aiuto che, “in qualsiasi modo” facilitano l’esecuzione dell’altrui suicidio.
Le suddette condotte sono accomunate dall’attitudine ad incidere causalmente sull’altrui diritto alla vita e, in particolare, sulla volontà del soggetto passivo di porre fine alla propria esistenza e risultano meritevoli di sanzione penale poiché si sostanziano in una inaccettabile ingerenza esterna nella sfera di inviolabilità che caratterizza il diritto alla vita.
La norma in parola è, infatti, figlia di una visione volta ad affermare la sacralità della vita, in virtù della quale l’ordinamento, se da un lato non può sindacare la scelta di un soggetto, effettuata in piena e totale autonomia, di togliersi la vita, dall’altro lato non può tollerare che questa decisione sia stata presa con il contributo, morale o materiale, di un soggetto esterno e, ciò, a prescindere dall’effettiva rilevanza di tale apporto sulla scelta di autoprocurarsi la morte.
Detto altrimenti, le condotte descritte dall’art. 580 c.p., secondo l’impostazione tradizionale, sono guardate con disfavore e punite, per il solo fatto di innestarsi o comunque aggiungersi all’altrui volontà suicida.
Ciò emerge dalla stessa formulazione dell’art. 580 c.p., che non si limita a sanzionare la condotta di determinazione all’altrui suicidio, ma riconosce la medesima rilevanza penale anche alla condotta di rafforzamento dell’altrui proposito al suicidio ed, addirittura, alla condotti di agevolazione, in qualunque modo, dell’esecuzione dell’altrui suicidio.
Il delitto di cui all’art. 580 c.p. è, infatti, costruito come reato a condotte alternative, a ciascuna della quali è attribuito lo stesso disfavore penale e lo stesso grado di offensività, essendo unico il trattamento sanzionatorio, nonostante, a ben vedere, sussistano notevoli differenze in punto di offensività.
Invero, sicuro disvalore penale possiede la condotta di determinazione al suicidio, poiché essa si sostanzia nell’ingenerare nel soggetto passivo una volontà suicida prima inesistente. Trattasi, quindi, di una condotta concretamente offensiva del bene della vita e dello stesso diritto alla vita, posto che senza il contributo determinatore, il soggetto passivo non avrebbe deciso di compiere un gesto tanto radicale.
Diversamente è a dirsi rispetto alle condotte di rafforzamento e di mera agevolazione dell’esecuzione del suicidio.
Alla prima è possibile riconoscere un certo grado di offensività – seppur non equivalente a quello proprio della determinazione al suicidio – poiché non può negarsi la rilevanza causale di una condotta che, per quanto rivolta verso un soggetto che già, motu proprio, ha deciso di togliersi la vita, finisce per fortificare tale proposito rendendolo, per così dire, definitivo.
La condotta di agevolazione al suicidio, invece, rappresenta l’ipotesi più problematica e suscettibile di produrre maggiori dubbi in punto di offensività.
Mentre, infatti, nelle condotte di determinazione e di rafforzamento è possibile scorgere una reale ed effettiva influenza sul processo di formazione della volontà suicida del soggetto passivo, rispetto alla condotta di agevolazione al suicidio – o, meglio, alla sua esecuzione – sembra difettare una simile influenza.
Il legislatore, infatti, nella descrizione delle condotte alternative utilizza la disgiuntiva, la quale è evocativa della differenza esistente tra determinazione, rafforzamento e mera agevolazione.
In relazione a quest’ultima, inoltre, non viene fatto alcun riferimento al proposito suicida, ma si parla di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, il che porta a ritenere che rientrino nella condotta di agevolazione i contributi di carattere meramente materiale, che consentono – rendendolo possibile o più facile – al soggetto passivo di tradurre in atto la propria volontà di togliersi la vita, con ciò implicitamente presupponendo che tale volontà si sia precedentemente formata, in capo al soggetto passivo, in maniera del tutto autonoma e libera.
Da quanto detto emerge la chiara differenza tra le condotte di determinazione e rafforzamento del proposito di suicidio, da un lato, e la condotta di agevolazione della sua esecuzione, dall’altro.
Questa differenza, tuttavia, non è stata adeguatamente valorizzata dal legislatore del 1930 il quale, come sopra accennato, ha concepito la fattispecie di cui all’art. 580 c.p. come delitto contro la vita che, in quanto diritto fondamentale ed inviolabile nella duplice dimensione interna ed esterna, deve essere tutelato a tutto campo, contro qualunque condotta, posta in essere da soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, che abbia come effetto o risultato quello di provocare la cessazione della vita.
In quest’ottica, infatti, nessuna differenza poteva riconoscersi tra le condotte di determinazione, rafforzamento ed agevolazione del suicidio, trattandosi, tutte, di condotte aventi quale effetto quello di realizzare l’altrui perdita della vita.
L’impostazione tradizionale, secondo cui la vita costituisce un diritto sacro ed inviolabile, da tutelare contro qualsiasi forma di aggressione, è stata, tuttavia, oggetto di progressiva rimeditazione – se non, addirittura, di superamento – grazie all’opera della dottrina e della giurisprudenza più sensibili, le quali hanno attribuito un nuovo valore ed un nuovo significato al diritto alla vita, mediante una sua rilettura alla luce del diritto all’autodeterminazione e del riconoscimento del carattere inviolabile della dignità umana, espressamente sancito, tra gli altri, dall’art 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La valorizzazione della dignità umana e del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi ha, infatti, arricchito di contenuto il diritto alla vita, che non può più essere inteso solo come diritto a non essere privati della vita, né come diritto di scegliere come condurre la propria esistenza, ma come diritto ad una vita che sia dignitosa, da cui discende altresì il diritto di decidere quando porre fine ad una vita che, secondo il soggetto che ne è titolare, non è più dignitosa e, dunque, meritevole di essere vissuta.
Questo nuovo modo di intendere il diritto alla vita ha portato ad un fondamentale intervento legislativo, confluito nella l. 219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, la quale ha avuto importanti ripercussioni anche sulla fattispecie disciplinata dall’art. 580 c.p.
La nuova disciplina contenuta nella l. 219/2017, in una prospettiva improntata alla piena valorizzazione dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità umana ed all’autodeterminazione della persona, non solo riconosce a ciascun individuo il diritto di essere informato sul proprio stato di salute e sui trattamenti necessari per preservare la vita, ma stabilisce altresì che qualunque trattamento sanitario non può essere iniziato o proseguito senza il consenso del paziente, autonomamente e liberamente manifestato.
Allo stesso tempo, la l. 219/2017 riconosce al paziente il diritto di scegliere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, anche qualora si tratti di trattamenti essenziali per garantire la sopravvivenza.
Ne discende che un soggetto, mantenuto in vita grazie all’ausilio di presidi sanitari, mantiene un dominio assoluto sulla propria esistenza, nel senso che gli è consentito di rifiutare qualsiasi cura, anche quelle che, se interrotte, potranno condurre alla sua morte, senza che su tale decisione possano interferire terzi estranei. Al contrario, qualora il paziente, adeguatamente informato delle conseguenze della propria decisione, confermi la propria scelta di interrompere i ccdd. trattamenti di sostegno vitale, l’esercente la professione sanitaria dovrà assecondare questa sua volontà.
Dalla disciplina testé richiamata succintamente emerge come, allo stato attuale, il diritto alla vita, seppur fondamentale ed inviolabile, non sia perciò solo indisponibile nel senso assoluto del termine; al contrario, esso risulta disponibile da parte del suo titolare, che può validamente decidere di porre fine alla propria esistenza.
Come anticipato, la nuova sensibilità mostrata da dottrina e giurisprudenza prima e dal legislatore poi, in relazione al diritto alla vita, ha avuto ripercussioni in materia di istigazione ed aiuto al suicidio ex art. 580 c.p., ripercussioni che sono sfociate, da ultimo, in una pronuncia della Corte Costituzionale del 2019, con la quale il Giudice delle leggi ha, di fatto, ridisegnato i contorni della fattispecie, introducendo un’area di non punibilità rispetto alle condotte di agevolazione del suicidio poste in essere nei confronti di un soggetto che abbia manifestato autonomamente e liberamente la propria volontà di porre fine alla propria esistenza e che sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale poiché affetto da una patologia irreversibile.
Ma, prima ancora ed al di là della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 580 c.p., pare opportuno soffermarsi sulle ulteriori conseguenze, prodotte sulla disposizione de qua, dal nuovo modo di intendere il diritto alla vita, in uno con il diritto alla autodeterminazione personale.
Come si è detto, tradizionalmente la disposizione in parola era stata intesa quale norma incriminatrice posta a tutela dell’inviolabilità della vita contro condotte esterne idonee a produrre, come effetto, la cessazione della vita da parte del soggetto passivo, per cui qualunque condotta, sia che si trattasse di determinazione o rafforzamento dell’altrui proposito suicida, sia che si sostanziasse in una mera agevolazione materiale del suicidio, risultava parificata e ritenuta, per via dell’incidenza causale sull’evento suicida, meritevole di sanzione penale.
Allo stato attuale, tuttavia, questa visione può essere in certa misura superata, potendo intendersi l’art 580 c.p. non più – o, meglio, non più solo – come norma volta a tutelare il bene giuridico della vita, ma altresì ed ancor prima, a garantire un ulteriore e diverso bene giuridico, vale a dire il diritto alla autodeterminazione personale, sub specie di diritto a compiere liberamente e senza condizionamenti esterni le scelte inerenti la propria vita e, quindi, anche la propria morte.
Ne deriva, che possono considerarsi penalmente rilevanti e sanzionabili ex art. 580 c.p., in ossequio al principio di offensività, tutte e sole quelle condotte che effettivamente ledono o pregiudicano il bene giuridico dell’autodeterminazione nell’effettuazione delle scelte attinenti alla propria vita.
In questa prospettiva, sicuramente offensive potranno continuare a considerarsi le condotte di determinazione e di rafforzamento dell’altrui proposito suicida, poiché in entrambe l’agente condiziona, con il proprio comportamento, il libero formarsi del proposito al suicidio, il quale risente del contributo fornito al primo.
Viceversa, si potrebbe essere indotti a dubitare della rilevanza del contributo consistente nella mera agevolazione fornita dall’agente per l’esecuzione del suicidio. In questo caso, infatti, potrebbe dubitarsi del carattere concretamente offensivo della agevolazione, nella misura in cui essa si limita a consentire con maggiore facilità la realizzazione del proposito, ma non incide sulla autodeterminazione del soggetto al suicidio, inserendosi in un contesto in cui la volontà di togliersi la vita si è già autonomamente formata senza alcuna influenza esterna.
Così stando le cose, allora, viene da domandarsi se non sia opportuno un intervento del legislatore che rimoduli quantomeno il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta di agevolazione materiale, tenuto conto del minor grado di offensività rispetto alle altre due condotte di determinazione e rafforzamento, ovvero individui, tra le condotte agevolative, quelle che, determinando un contributo di minima importanza, possano giustificare una attenuazione della pena.