I VINCOLI NON GIURIDICI E LE FORME DI TUTELA ESPERIBILI AVVERSO LA LORO VIOLAZIONE
I VINCOLI NON GIURIDICI E LE FORME DI TUTELA ESPERIBILI AVVERSO LA LORO VIOLAZIONE
I vincoli non giuridici costituiscono una categoria dibattuta e controversa, di difficile inquadramento sistematico. Ed infatti, già a monte non appare agevole distinguere un vincolo giuridico da un vincolo non giuridico, dovendosi necessariamente far riferimento anche alla volontà delle parti del rapporto, volontà da desumersi in base ad indici obiettivi ed oggettivi. Pertanto, in via di prima approssimazione, si ha vincolo non giuridico non solo quando il rispetto dell’impegno assunto non è imposto da nessuna norma di legge, ma, altresì, qualora le stesse parti manifestano in modo univoco la volontà di mantenere il vincolo esclusivamente all’interno dei rapporti sociali, affidando l’esecuzione dell’impegno esclusivamente al proprio senso del dovere e dell’onore, nonché alle proprie correttezza e serietà.
Esempi tipici possono rinvenirsi nel “patto tra gentiluomini” e nei “rapporti di cortesia”: non soltanto essi non trovano menzione in nessuna norma di legge, ma, qualora le parti abbiano affidato la serietà del vincolo assunto esclusivamente a sanzioni di carattere extragiuridico (es: discredito sociale), allora essi si atteggeranno come vincoli non giuridici, con le conseguenti incoercibilità e irresponsabilità in caso di inadempimento. Viceversa, qualora le parti abbiano previsto un corrispettivo oppure una clausola penale in caso di inadempimento, deve desumersi la volontà di attribuire natura giuridica al rapporto, che sarà quindi coercibile e sanzionabile.
Se questo è quanto, è possibile individuare un “vincolo non giuridico” non soltanto nelle ipotesi in cui l’impegno non viene imposto da nessuna norma, ma anche in quei casi in cui il rapporto potrebbe pur atteggiarsi potenzialmente come giuridico, ma le parti hanno manifestato l’intenzione di mantenerlo su un piano esclusivamente sociale.
Ebbene, l’ipotesi più importante di vincolo non giuridico è rappresentata dalle obbligazioni naturali, che, ricevendo una specifica disciplina normativa, si atteggiano, in presenza di determinati presupposti, come rilevanti per l’ordinamento. Di conseguenza, è necessario dapprima procedere ad un loro inquadramento, per poi individuare possibili forme di tutela esperibili contro la loro violazione e, più in generale, contro la violazione di un qualsiasi vincolo non giuridico.
L’art. 2034 comma 1° cc stabilisce che non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Altresì, il comma secondo specifica che i doveri del comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
E’ opinione consolidata che il comma 1° disciplini genericamente le obbligazioni naturali atipiche, il secondo quelle tipiche. Pertanto, mentre sono obbligazioni naturali atipiche le prestazioni eseguite in forza di qualsiasi dovere morale o sociale, ipotesi tipiche possono rinvenirsi nella fiducia testamentaria (art. 627 cc), nel gioco tollerato (art. 1933 comma 2° cc), nonché nel pagamento di un debito prescritto (art. 2940 cc).
Analizzando più nel dettaglio tali vincoli, dalla norma emerge subito, sia con riguardo alle obbligazioni naturali tipiche che in relazione a quelle atipiche, la non ripetibilità di una prestazione sociale o morale eseguita con spontaneità e capacità. Se così è, è vero che tale obbligazione, non atteggiandosi come esecuzione di un dovere giuridico, difetta di “causa obligandi”, non essendo coercibile, ma non è meno vero che essa sia invece assistita da una valida “causa solvendi”, dalla quale discende come effetto la “soluti retentio”. Con maggiore chiarezza, mentre il dovere morale/sociale è troppo debole per fondare una valida causa obbligatoria e quindi un vincolo giuridico, appare viceversa idoneo a riconoscere alla relativa obbligazione il beneficio della irripetibilità.
Ma allora, deve affermarsi che, nonostante l’art. 2034 cc sia collocato sistematicamente nel titolo dedicato al “pagamento dell’indebito”, debba in realtà escludersi che l’esecuzione di un dovere morale o sociale possa definirsi “indebita”.
Com’è noto, l’ordinamento giuridico italiano accoglie il principio della necessaria “causalità degli spostamenti di ricchezza”, con la conseguenza che ogni pagamento eseguito in difetto di una valida causa giustificatrice deve considerarsi indebito e, pertanto, suscettibile di ripetizione.
Costituiscono espressione di quanto affermato gli artt. 2033 e 2036 cc, rubricati rispettivamente come “indebito oggettivo” e “indebito soggettivo”.
In forza della prima disposizione, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. L’art. 2036 cc, dal canto suo, stabilisce che chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato.
Interpretando tali norme in sinergia con l’art. 2034 cc, deve evincersi che l’obbligazione naturale si atteggi come eccezione alla ripetizione dell’indebito, poiché l’esecuzione di un dovere morale/sociale alle condizioni di cui all’art. 2034 cc non viene considerata indebita, in quanto l’esistenza di tale dovere è causa di giustificazione del pagamento.
Proprio per tali ragioni l’opinione dominante ritiene che l’obbligazione naturale si atteggi come vincolo non giuridico solo fino al momento dell’avvenuto pagamento: da quel momento, attesa l’irripetibilità, l’obbligazione diviene una vera e propria obbligazione civile.
Ed invero, da quanto esposto emerge l’importanza di individuare i presupposti in presenza dei quali ci si trova al cospetto di un’obbligazione naturale, per poi individuare gli strumenti rimediali avverso la violazione di una obbligazione naturale e, più in generale, di un vincolo non giuridico.
Il primo presupposto è rappresentato dall’esistenza di un dovere morale o sociale. Ebbene, una certa tesi, coerente con il tenore letterale della norma, che reca la disgiuntiva “o”, ritiene che il dovere possa essere alternativamente o morale o sociale. Un’altra tesi, invece, interpreta i due termini come cumulativi, richiedendo perciò che il dovere appartenga alla morale sociale. Comunque la si interpreti, il dovere deve essere avvertito eticamente come tale in base al comune sentire della collettività intera e non soltanto del solvens.
Con riguardo al requisito della spontaneità, il solvens deve adempiere, seppur nella coscienza di un dovere etico, in modo libero da qualunque pressione o coazione, dovendo, altresì, aver consapevolezza della non doverosità e non coercibilità dell’adempimento.
In relazione, invece, alla capacità del “debitore naturale”, risulta ancora controverso se essa debba intendersi come vera e propria capacità di agire, oppure come semplice capacità naturale.
Infine, requisito implicito è considerata la necessità di un rapporto di proporzione tra la capacità economica di chi esegue la prestazione e dovere morale o sociale.
Infatti, la proporzione è insita nello stesso concetto di dovere morale/sociale: non può di certo considerarsi doverosa moralmente o socialmente, secondo il comune sentire della collettività, una prestazione esorbitante rispetto ai mezzi di chi la esegue.
Ciò posto, appare ardua, per le obbligazioni naturali, ma più in generale per tutti i vincoli non giuridici, l’individuazione di possibili forme di tutela esperibili avverso la loro violazione intesa come inadempimento tout court.
Infatti, con riguardo specifico alle obbligazioni naturali, l’art. 2034 comma 2° cc le definisce chiaramente come doveri “per cui la legge non accorda azione”, con la precisazione, altresì, che oltre all’impossibilità di ripetere quanto prestato spontaneamente, “non producono altri effetti”.
E’ innegabile che tra “gli altri effetti” debbono ricomprendersi la coercibilità e la responsabilità, con la conseguenza che, in ipotesi di violazione di un’obbligazione naturale, non sarà possibile esperire l’azione di adempimento, l’esecuzione coattiva o, più in generale, la richiesta di risarcimento per l’inadempimento.
Infatti, è vero che l’art. 1218 cc menziona una generica “prestazione dovuta” e non “dovuta ex legge”, ma non può che essere comunque intesa in tal senso.
La specificazione, da parte dell’art. 2034 cc, del carattere spontaneo dell’esecuzione dell’obbligazione, non può che essere rivolta, oltre ad individuare i caratteri dell’obbligazione naturale, a tracciare una netta differenza tra tale adempimento e quello ex art. 1218 cc, che è sempre un atto dovuto.
In un’ottica di maggiore respiro, può opinarsi in egual maniera con riguardo alla categoria generale dei vincoli non giuridici, qualora si sostenga che essi non si esauriscano nelle sole obbligazioni naturali, ma comprendono, per esempio, anche i citati “patti tra gentiluomini” e “rapporti di cortesia”.
In via preliminare, se tali rapporti sono irrilevanti per l’ordinamento, allora sarebbe paradossale ritenere che lo stesso ordinamento accordi una tutela avverso la violazione di un vincolo che esso stesso non considera.
Altresì, opinare diversamente sarebbe un’indebita violazione del diritto all’autodeterminazione delle parti, che hanno inteso disciplinare il loro rapporto come non giuridico, richiamando, per la violazione, soltanto sanzioni extragiuridiche.
Ancora, anche richiamare la teoria del “contatto sociale qualificato” sarebbe un azzardo nonché una forzatura.
Com’è noto, si ha contatto sociale qualificato laddove, pur in assenza di un rapporto negoziale tra le parti, si instaura tra le medesime un contatto dal quale scaturiscono, in capo alle parte che riveste una qualifica professionale, “obblighi di protezione senza prestazione”. Infatti, il professionista, proprio in ossequio alla sua qualifica, è obbligato alla protezione della sfera giuridica della parte debole, che ha riposto affidamento in buona fede proprio nella qualifica della controparte. Pertanto, non soltanto la violazione degli obblighi di protezione espone il soggetto obbligato al risarcimento, ma si è in presenza di una responsabilità contrattuale e non aquiliana, trovando la propria fonte in “ogni fatto idoneo a produrre obbligazioni” ex art. 1173 cc.
Ed invero, con riguardo ai vincoli non giuridici, la teoria del contatto sociale non potrebbe trovare applicazione qualora il soggetto obbligato non sia un soggetto qualificato. Ma, ancora più a monte, anche a voler assicurarsi la massima valorizzazione della buona fede, non può darsi atto che, in tale ipotesi, il soggetto “protetto” ha consapevolezza del carattere non giuridico del vincolo assunto dalla controparte, pertanto non può riporre un affidamento in buona fede nella sua esecuzione. Al massimo, ma di certo con qualche forzatura, potrebbe palesarsi la responsabilità del professionista qualora la controparte, proprio per la sua qualifica, sia caduta in errore, in totale buona fede, sul carattere giuridico del vincolo.
Se così è, l’unica forma di tutela realmente esperibile avverso la violazione di un vincolo non giuridico sembra essere la tutela risarcitoria aquiliana ex art. 2043 cc.
La norma, infatti, collega la responsabilità risarcitoria a “qualunque fatto doloso o colposo”, pertanto ben potrebbe la violazione di un vincolo non giuridico atteggiarsi proprio come “fatto doloso o colposo”. Con la precisazione, però, che dovrebbe essere il creditore di un vincolo non giuridico – inteso anche come obbligazione naturale – a dover provare la violazione dolosa o colposa del vincolo nonché il vulnus ad un suo diritto o interesse meritevole di tutela. Infatti, seppur è risarcibile qualunque situazione soggettiva a prescindere dal “nomen iuris”, essa deve però atteggiarsi come rilevante per l’ordinamento.
Poiché in presenza di un vincolo giuridico, la situazione soggettiva che viene in rilievo è l’aspettativa di ricevere una prestazione a caratura morale o sociale, o, comunque, a carattere non giuridico, deve ritenersi che la stessa, seppur non idonea a fondare un affidamento ai fini della responsabilità da contatto sociale, sia però comunque una situazione giuridica riconosciuta dall’ordinamento, la cui violazione dà vita a risarcimento del danno. Ovviamente, dovrà provarsi anche l’ingiustizia del danno – che sarà “contra iure” qualora incida su una situazione giuridica soggettiva senza alcuna giustificazione – nonché il nesso di causalità tra violazione del vincolo non giuridico e il danno patito. Con la conseguenza che saranno risarcibili i soli “danni-conseguenza” derivanti dalla violazione e non la violazione in sé (“danno-evento”) del vincolo non giuridico. Per esempio, potrebbe chiedersi il risarcimento delle spese sostenute proprio confidando nelle future elargizioni o prestazioni.
Ebbene, più ampi sono gli strumenti rimediali attivabili in ipotesi di obbligazione naturale – l’archetipo dei vincoli non giuridici – che risulti carente dei presupposti sopra analizzati.
Per esempio, con riguardo ai debiti di gioco, è stato chiarito che sono obbligazioni naturali soltanto i debiti contratti durante la partita o funzionalmente connessi alla stessa (per esempio mutuo erogato dal gestore del casinò al fine di consentire la prosecuzione del gioco) ma non anche quelli soltanto occasionalmente connessi al gioco, per esempio un mutuo erogato ad un partecipante da un soggetto del tutto estraneo alla competizione. In tale ultimo caso, si sarà in presenza di un vincolo giuridico a tutti gli effetti, pertanto in caso di violazione saranno esperibili l’azione di adempimento e la domanda risarcitoria.
Ma gli spunti di riflessione più interessanti emergono con riguardo alle elargizioni e prestazioni eseguite nell’ambito di una convivenza more uxorio.
La giurisprudenza inquadra ormai da tempo tali prestazioni nelle obbligazioni naturali: la collaborazione domestica, materiale e morale, alla propria vita in comune, è sicuramente un dovere morale/sociale avvertito come tale dal sentire collettivo.
Se così è, le prestazioni domestiche devono possedere tutte le caratteristiche dell’art. 2034 cc: spontaneità, capacità del solvens, proporzionalità.
Ed invero, qualora venga meno l’ultimo requisito e la prestazione si atteggia come sproporzionata rispetto ai bisogni della famiglia, essa è da intendersi senza giusta causa e pertanto legittima la controparte ad esperire l’azione generale di ingiustificato arricchimento ex art 2041 cc.
L’articolo da ultimo citato stabilisce che chi, senza giusta causa, si è arricchito ai danni di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzare la controparte della relativa diminuzione patrimoniale.
Poiché le prestazioni domestiche esorbitanti dai bisogni della famiglia sono “senza giusta causa”, in quanto esulano dal perimetro applicativo dell’art. 2034 cc, chi le ha elargite può esperire l’azione ex art. 2041 cc.
Tornando ai vincoli non giuridici diversi dalle obbligazioni naturali, sebbene si sia già argomentato circa la loro non coercibilità, non è, viceversa, esclusa l’esperibilità dei rimedi generali contro i pagamenti indebiti o senza causa in quelle ipotesi in cui la legge non esclude la ripetizione.
Pertanto, nel caso di esecuzione di un vincolo non giuridico, sussistendone gli estremi potrà farsi ricorso ai rimedi dell’indebito oggettivo (art. 2033 cc), soggettivo (art. 2036 cc) o dell’arricchimento senza causa.
Da ultimo, sempre nell’ottica di estendere le tutele esperibili, ci si interroga sulla possibilità di estinguere un vincolo non giuridico tramite assunzione di un’obbligazione civile.
Una prima tesi dà risposta positiva, ritenendo che l’effetto che ne deriverebbe sarebbe comunque la “soluti rententio”, anche se differita. Tra l’altro, in tal modo, in caso di inadempimento dell’obbligo assunto, sarebbe possibile esperire l’azione di risarcimento o di adempimento.
Tale soluzione è avversata da un’altra tesi che ritiene inammissibile l’estinzione dell’obbligazione naturale tramite assunzione di un’obbligazione civile.
In via preliminare, si verserebbe in un’ipotesi di novazione che, senza la preesistenza di una valida obbligazione giuridica, rimarrebbe priva di effetti. Ancora, il nudo consenso non si ritiene idoneo a fondare un’obbligazione giuridicamente vincolante, in quanto espressione di una causa debole.
In conclusione, la tematica dei vincoli non giuridici è ancora ben lontana da trovare un punto di arrivo. In attesa di ulteriori sviluppi, dovrebbe ricercarsi la soluzione più idonea a contemperare il carattere non giuridico di tali vincoli con la rilevanza delle situazioni giuridiche coinvolte e che appaiono meritevoli di tutela.
GM