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ASSUNZIONE DI DEBITO ALTRUI E INVALIDITA’ DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE

Maria Francesca Demuro

Il Libro IV, Titolo I, del codice civile contiene un’articolata disciplina dedicata alle “obbligazioni in generale”, rispetto alle quali, tuttavia, non viene fornita alcuna puntuale definizione.

Le disposizioni collocate in apertura del Titolo I, infatti, forniscono indicazioni di carattere generale ed enunciano alcuni elementi essenziali dell’obbligazione, ma non chiariscono cosa debba intendersi con tale espressione.

L’art. 1173 c.c. si limita ad individuare le fonti delle obbligazioni, stabilendo che queste possono derivare da contratto, da fatto illecito, nonché da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

L’ art. 1174 c.c., dal canto suo, ha cura di precisare come l’oggetto dell’obbligazione sia la prestazione, la quale deve possedere il requisito della patrimonialità – dovendo essere suscettibile di valutazione economica – e corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Gli artt. 1175 e 1176 c.c., infine, nell’occuparsi dei protagonisti del cd. rapporto obbligatorio, dispongono, da un lato, che debitore e creditore debbono comportarsi secondo correttezza e, dall’altro, con specifico riguardo al debitore, che questi deve rispettare il canone di diligenza nell’adempimento della prestazione.

Pur in difetto di una definizione codicistica, tuttavia, i dati emergenti dalle suddette disposizioni consentono di decodificare il concetto di obbligazione.

L’obbligazione può, infatti, essere definita come il vincolo intercorrente tra due soggetti, il debitore ed il creditore, in virtù del quale il primo è tenuto ad eseguire una determinata prestazione nei confronti dell’altro.

Più precisamente, l’obbligazione si sostanzia in un vincolo giuridico, poiché discendente da una relazione giuridica qualificata che, a sua volta, trova la sua fonte, ai sensi dell’art. 1173 c.c., in un contratto, in un fatto illecito o in qualunque altro atto o fatto che, secondo l’ordinamento, è idoneo a produrla.

Dalla giuridicità del vincolo obbligatorio deriva una situazione di dovere giuridico in capo al debitore, il quale, ai sensi dell’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni, presenti e futuri ed è, altresì, tenuto ad eseguire diligentemente, esattamente e tempestivamente la prestazione, senza possibilità di sottrarvisi.

A tal proposito, infatti, l’art. 1218 c.c. dispone che, se il debitore non esegue esattamente la prestazione, è tenuto a risarcire il danno cagionato al creditore, a meno che non dimostri che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Alla situazione di dovere giuridico gravante sul debitore si contrappone la situazione di diritto vantata dal creditore, il quale non solo ha diritto ad un adempimento esatto e tempestivo, ma può altresì reagire all’inerzia o all’inesatto adempimento, mediante le azioni giudiziali volte ad ottenere l’esatto adempimento e/o il risarcimento del danno conseguente.

Dalle considerazioni svolte emerge, dunque, come l’obbligazione sia un vincolo che lega le due parti del rapporto giuridico, dal che consegue come, di regola, l’obbligazione si estingua, con soddisfazione del creditore e liberazione del debitore, quando quest’ultimo adempie il proprio debito eseguendo la prestazione nei confronti del creditore.

Il legislatore, tuttavia, ammette espressamente la possibilità che il rapporto obbligatorio subisca delle modificazioni sotto il profilo soggettivo, tanto dal lato attivo, quanto dal lato passivo, rimanendo invece inalterato sotto il profilo oggettivo, cioè rispetto al contenuto dell’obbligazione.

Con particolare riferimento alle modificazioni soggettive che interessano il lato passivo, rilevano le disposizioni contenute nel Capo VI del Titolo I, dedicate agli istituti della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo.

I tre istituti in parola sono accomunati da una serie di elementi: in primo luogo, dall’assunzione di un debito altrui – e, precisamente, del debito gravante sul soggetto passivo dell’originario rapporto obbligatorio –  da parte di un terzo estraneo; in secondo luogo, dalla liberazione del debitore originario in presenza di un’espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore; in terzo luogo, dalla riviviscenza dell’obbligazione originaria gravante sul debitore, nel caso in cui – ex art. 1274 c.c. – l’obbligazione assunta dal terzo sia dichiarata nulla o annullata.

Ulteriore elemento comune alle tre fattispecie è, inoltre, rappresentato dalla presenza di tre rapporti: il rapporto di valuta, tra debitore originario e creditore; il rapporto di provvista, tra debitore originario e terzo assuntore del debito ed il rapporto finale, tra terzo e creditore.

Nella delegazione (artt. 1268 – 1271 c.c.) la modificazione soggettiva si realizza per volontà ed iniziativa del debitore, il quale incarica il terzo ad obbligarsi verso il creditore per la medesima prestazione da lui dovuta, ovvero ad adempiere direttamente alla stessa.

Nella prima ipotesi, si realizza la cd. delegatio promittendi (art. 1268 c.c.), nella quale il terzo delegato si impegna nei confronti del debitore delegante ad assumere un vincolo obbligatorio con il creditore delegatario.

Nella seconda ipotesi, invece, il delegato si impegna verso il debitore ad adempiere l’obbligazione di questi, senza necessità di obbligarsi con il creditore (cd. delegazione di pagamento).

Nella delegazione vengono in rilievo tre distinti rapporti: quello di valuta, tra delegante e creditore delegatario, quello di provvista, tra delegante e delegato e quello finale, tra delegato e delegatario.

Quest’ultimo rapporto, poi, potrà risultare insensibile oppure risentire delle vicende che interessano i rapporti di valuta e di provvista, a seconda della natura pura o titolata della delegazione, come emerge dall’art. 1271 c.c., recante la disciplina delle eccezioni opponibili dal delegato al creditore.

In particolare, si ha delegazione pura quando il terzo assuntore di debito, nell’obbligarsi con il creditore o nell’effettuare la prestazione, non fa alcun riferimento ai rapporti sottostanti, rendendo il proprio rapporto con il creditore, di fatto, insensibile alle vicende di questi. Ne consegue, infatti, che ai sensi dell’art. 1271 c.c, il terzo può opporre le eccezioni relative al rapporto finale (comma 1) ma, di contro, non può opporre né quelle concernenti il rapporto di valuta (comma 3), né quelle che attengono al rapporto di provvista (comma 2).

A questa regola, tuttavia, segue una deroga nell’unica ipotesi, di cui al medesimo comma 2, rappresentata dalla cd. nullità della doppia causa, che consente al terzo di opporre le eccezioni relative al rapporto di provvista quando risulti invalido o inesistente anche il rapporto di valuta.

Viceversa, si ha delegazione titolata quando il delegato, nell’obbligarsi con il creditore o nell’effettuare la prestazione, fa espresso riferimento al rapporto di provvista, al rapporto di valuta oppure ad entrambi, nel senso che si vincola o adempie nei limiti della esistenza e validità dei suddetti rapporti richiamati.

Conseguentemente, egli potrà opporre al creditore anche le eccezioni che attengono ai rapporti cui ha fatto espresso riferimento.

Nell’espromissione (art. 1272 c.c.) la modificazione soggettiva dal lato passivo avviene per volontà del terzo, che assume verso il creditore il debito gravante sul debitore originario, senza una apposita delega da parte di quest’ultimo.

Pertanto – diversamente dalla delegazione – in questo caso il rapporto finale, tra terzo espromittente e creditore, risulta sempre insensibile alle vicende che interessano il rapporto di provvista, proprio per via della mancanza di un incarico da parte dell’espromesso.

Dal momento, però, che il terzo assume il debito altrui, potrà – ex art. 1272, comma 3, c,c, – opporre al creditore le medesime eccezioni opponibili dall’espromesso, tranne l’eccezione di compensazione, quelle personali del debitore espromesso e quelle relative al rapporto di valuta ma derivanti da fatti successivi all’espromissione.

Infine, nell’accollo (art. 1273 c.c.) la modificazione soggettiva dal lato passivo avviene per volontà congiunta del debitore originario e del terzo accollante. Invero, l’accollo si sostanzia in un contratto con cui i due soggetti convengono che il terzo si assuma il debito altrui. Tale contratto, inoltre, potrà coinvolgere anche il creditore accollatario che, in questo caso, aderendo alla convenzione, la renderà irrevocabile (comma 1).

In questa eventualità, inoltre, troverà applicazione la disciplina contenuta nel comma 4, concernente le eccezioni opponibili dal terzo accollante al creditore.

In particolare, la norma prevede che il terzo è obbligato verso il creditore nei limiti in cui ha assunto il debito e può opporgli le eccezioni fondate sul contratto di accollo. Perciò, sarà possibile per il terzo opporre le eccezioni relative al rapporto di provvista ed al rapporto di valuta, nella misura in cui tali rapporti siano richiamati nell’atto di assunzione di debito, nonché naturalmente le eccezioni attinenti al contratto di accollo.

Tanto chiarito in ordine agli elementi ed alle peculiarità che caratterizzano delegazione, espromissione ed accollo, emerge come, nonostante le differenze esistenti tra i vari istituti, tutti realizzino un risultato sostanzialmente identico.

In tutti i casi, infatti, un terzo assume un debito altrui e ciò produce, di fatto, un duplice effetto: da un lato, consente al creditore di disporre di un ulteriore soggetto – e, quindi, di un ulteriore patrimonio – per la soddisfazione del proprio credito; dall’altro, nel caso in cui il terzo assuntore effettui la prestazione, si determina l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore originario.

Sotto quest’ultimo profilo, naturalmente nessun problema si pone qualora l’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo avvenga in una situazione di validità di tutti i rapporti che coinvolgono i protagonisti della vicenda, affermazione, questa, valida in relazione a tutti i tre istituti disciplinato dal Capo VI.

Viceversa, problemi possono sussistere nel caso in cui – in ciascuna delle tre fattispecie – l’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo risulti, ex post, non dovuto e, perciò, indebito.

Occorre, infatti, rammentare come, in virtù di un principio di carattere generale, ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificativa valida.

Ciò emerge chiaramente dal disposto dell’art. 2033 c.c., a mente del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.

La norma disciplina il cd. indebito oggettivo, che si verifica quando l’adempimento dell’obbligazione si fonda su un preesistente rapporto di debito/credito che, tuttavia, successivamente vene meno, poiché ne viene accertata l’inesistenza, la nullità ovvero il titolo che ne sta alla base viene annullato.

Ebbene, l’art. 2033 c.c., in quanto espressione di un principio generale, è norma destinata a trovare applicazione anche nell’ambito di delegazione, espromissione ed accollo, qualora il pagamento o comunque la prestazione effettuata dal terzo al creditore risulti, ex post, non dovuta.

In particolare, il suddetto problema si pone quando, successivamente all’adempimento del terzo, risultino inesistenti o invalidi tutti rapporti sottostanti, oppure uno solo di essi.

In simili ipotesi, l’applicazione dell’art. 2033 c.c. postula l’individuazione dei soggetti attivi e passivi dell’azione di ripetizione, la quale a sua volta risente della rilevanza o meno dei rapporti sottostanti sul rapporto finale tra terzo e creditore.

A tal proposito, un criterio per individuare i legittimati attivi e passivi dell’azione di ripetizione potrebbe essere quello che fa leva sul regime delle eccezioni.

Seguendo questo criterio, in sostanza, il terzo potrebbe agire in ripetizione nei confronti del creditore, per ottenere la restituzione di quanto pagato, negli stessi casi in cui, ex ante, cioè prima di pagare e per evitare il pagamento, avrebbe potuto opporgli le eccezioni relative alla inesistenza o invalidità del o dei rapporti sottostanti.

Ragionando in questi termini, allora, nel caso di accollo con adesione del creditore, il terzo potrebbe agire per la ripetizione nei confronti del creditore nell’ipotesi di inesistenza o invalidità del rapporto di provvista, del rapporto di valuta ovvero di entrambi, come sembra potersi desumere dall’art. 1273, comma 4, c.c.

Invero, come già evidenziato, la norma prevede che il terzo possa opporre al creditore “le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta” ed è verosimile che tale contratto richiami, quantomeno in via implicita, i rapporti sottostanti di valuta e di provvista.

Nell’espromissione, ove di regola l’assunzione di debito da parte del terzo risulta titolata rispetto al solo rapporto di valuta ed insensibile alle vicende che interessano il rapporto di provvista, il terzo potrebbe agire in ripetizione nei confronti del creditore solo in caso di inesistenza o invalidità del rapporto di valuta (potendo egli, ex art. 1272, comma 3, c.c., proporre ex ante le relative eccezioni).

Nel caso in cui, invece, sia inesistente o invalido il rapporto di provvista, il terzo potrà agire per la ripetizione non già nei confronti del creditore – poiché non potrebbe opporgli ex ante alcuna eccezione al riguardo, come disposto dall’art. 1272, comma 2, c.c., a meno che non sia stato convenuto diversamente – bensì nei confronti del debitore espromesso.

Qualora, tuttavia, l’espromissione sia titolata anche rispetto al rapporto di provvista, ai sensi dell’art 1272, comma 2, c.c., il terzo potrebbe rivolgersi direttamente al creditore per ottenere la restituzione di quanto prestato, a fronte della riscontrata inesistenza o invalidità del suddetto rapporto.

L’applicazione del criterio fondato sul regime delle eccezioni, ai fini dell’individuazione dei soggetti attivi e passivi dell’azione di ripetizione, presenta alcune peculiarità e criticità in relazione alla delegazione, in considerazione della sua natura pura o titolata.

Nel caso di delegazione pura, come si è visto, il terzo delegato, nell’obbligarsi verso il creditore o nell’adempiere direttamente, non fa alcun riferimento ai rapporti sottostanti, cosicché il rapporto finale con il creditore risulta insensibile alle vicende che li interessano, il che impedisce al terzo di poter opporre al creditore le eccezioni fondate sull’inesistenza o invalidità di uno dei rapporti sottostanti e, specularmente, di agire ex post nei suoi confronti per la ripetizione di quanto pagato, per le stesse ragioni.

L’unica ipotesi in cui il terzo, pur a fronte di una delegazione pura, può eccepire al delegatario l’inesistenza o invalidità del rapporto di provvista, è rappresentata dalla cd. nullità della doppia causa, che ricorre quando risulti nullo anche il rapporto di valuta. Simmetricamente, il terzo potrà agire ex post nei confronti del delegatario per la ripetizione, poiché la prestazione non era dovuta, essendo venuto meno sia il rapporto tra delegante e terzo delegato, sia il rapporto tra creditore e delegante.

Diversamente è a dirsi nelle altre ipotesi di delegazione pura.

Invero, se risulta, dopo il pagamento, l’inesistenza o invalidità del rapporto di provvista, il delegato potrà agire per la ripetizione nei confronti del delegante, mentre se risulta inesistente o invalido il rapporto di valuta, la legittimazione attiva per la ripetizione dell’indebito spetterà al delegante nei confronti del creditore.

Nel caso di delegazione titolata, invece, il terzo delegato si obbliga o adempie la prestazione nei confronti del creditore, nei limiti dell’esistenza e validità dei rapporti sottostanti richiamati.

Così, la delegazione potrà essere doppiamente titolata (con riferimento, cioè, ad entrambi i rapporti sottostanti), oppure titolata rispetto al solo rapporto di provvista o al solo rapporto di valuta.

Se la delegazione è doppiamente titolata, posto che il terzo potrebbe, ex ante¸ opporre al creditore l’inesistenza o invalidità di entrambi i rapporti sottostanti, potrebbe ex post e negli stessi casi, agire in ripetizione nei suoi confronti.

Se la delegazione è titolata rispetto al solo rapporto di provvista, occorre distinguere a seconda che l’inesistenza o invalidità riguardi questo rapporto o quello di valuta. Nel primo caso (ai sensi dell’art. 1271, comma 2, c.c.), potendo il terzo opporre tale eccezione ex ante, potrebbe agire nei confronti del creditore ex post per la ripetizione. Nella seconda ipotesi, invece, la legittimazione ad agire in ripetizione verso il creditore spetterebbe al solo delegante.

Queste stesse considerazioni valgono, in certa misura, anche in caso di delegazione titolata rispetto al solo rapporto di valuta. Se l’invalidità o inesistenza riguarda il rapporto di valuta, il terzo delegato potrebbe eccepirla ex ante al creditore e, perciò, sarebbe ex post legittimato ad agire in ripetizione nei suoi confronti. Se invece l’inesistenza o invalidità attiene al rapporto di provvista, tale eccezione non sarebbe proponibile nei confronti del creditore, per cui il terzo delegato non potrebbe agire in ripetizione nei suoi confronti, ma dovrebbe indirizzare l’azione nei confronti del delegante.

Il criterio fondato sul regime delle eccezioni, ai fini dell’azione ex art. 2033 c.c., presenta, tuttavia, delle criticità, che risultano più evidenti nell’ambito della delegazione.

Per comprendere i termini del problema, occorre partire dalla ratio insita negli istituti disciplinati dal capo VI.

Ebbene, pur nel loro differente modo di atteggiarsi, delegazione, espromissione ed accollo paiono ispirati ad una logica, per così dire, di semplificazione.

Invero, come sopra evidenziato, in tutti gli istituti in parola possono individuarsi due rapporti obbligatori sottostanti a quello finale tra terzo e creditore: il rapporto di valuta, tra debitore e creditore ed il rapporto di provvista tra debitore e terzo, nell’ambito del quale il debitore è creditore del terzo.

Ebbene, tali rapporti, isolatamente considerati, si presentano indipendenti l’uno dall’altro, nel senso che, da un lato, il debitore potrebbe estinguere l’obbligazione, eseguendo la prestazione nei confronti del creditore (estinguendo così il rapporto di valuta) e, parimenti, dall’altro lato, il terzo potrebbe estinguere l’obbligazione su di lui gravante, eseguendo la prestazione nei confronti del debitore – suo creditore (estinguendo così il rapporto di provvista).

Così stando le cose, allora, emerge la finalità di semplificazione perseguita e realizzata attraverso gli schemi della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo.

In tutti e tre i casi, infatti, il terzo, anziché pagare il proprio creditore – che è, a sua volta, debitore di un altro soggetto – adempie l’obbligazione di costui, realizzando così, con un unico adempimento, un duplice risultato: l’estinzione – diretta – del debito altrui e l’estinzione – indiretta – del debito proprio.

Se, dunque, la ratio sottesa agli istituti del Capo VI consiste nel semplificare e, precisamente, nel consentire di estinguere, con un unico adempimento, due distinti rapporti che ben potrebbero correre paralleli, allora questa stessa ratio dovrebbe costituire una guida ed un criterio per l’individuazione dei soggetti attivi e passivi dell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., nel caso in cui il terzo abbia adempiuto nei confronti del creditore e, successivamente, tale adempimento risulti indebito a cagione dell’inesistenza o invalidità di uno dei rapporti sottostanti.

In particolare, per individuare a chi spetta la legittimazione ad agire in ripetizione ed a chi deve essere indirizzata l’azione, bisognerebbe far riferimento al rapporto che, dopo l’adempimento del terzo, risulta inesistente o invalido, anziché basarsi sul regime delle eccezioni.

Quest’ultimo criterio, infatti, sembra contraddire lo spirito di semplificazione che permea gli istituti del Capo VI, poiché, ancorando la legittimazione attiva e passiva per la ripetizione dell’indebito alla proponibilità ex ante delle eccezioni relative ai rapporti sottostanti, finisce in alcuni casi con il realizzare una complicazione, rendendo necessario un nuovo adempimento.

Ciò è quanto accadrebbe, nella delegazione titolata rispetto al solo rapporto di provvista o al solo rapporto di valuta, qualora questi rapporti risultino, dopo l’adempimento del terzo, inesistenti o invalidi.

In caso di delegazione titolata rispetto al solo rapporto di provvista, qualora esso risulti inesistente o invalido, il terzo adempiente potrebbe agire verso il creditore delegatario, ma, permanendo intatto il rapporto di valuta, il debitore delegante dovrebbe effettuare la prestazione al creditore delegatario.

In caso di delegazione titolata rispetto al solo rapporto di valuta risultante inesistente o invalido, il terzo potrebbe parimenti agire contro il creditore delegatario per ottenere la restituzione di quanto pagato, ma rimarrebbe comunque obbligato verso il delegante, poiché il rapporto di provvista è valido ed efficace, con la conseguenza che egli, per liberarsi, dovrebbe effettuare la prestazione nei confronti del delegante.

Lo stesso è a dirsi in caso di espromissione, la quale è normalmente titolata rispetto al rapporto di valuta, la cui inesistenza o invalidità, eccepibile ex ante dall’espromittente al creditore, potrebbe ex post fondare l’azione di ripetizione nei suoi confronti, dal che comunque conseguirebbe la necessità di una nuova prestazione, che l’espromittente dovrebbe effettuare nei confronti del debitore espromesso, per potersi liberare.

Qualora, poi, l’espromissione risulti titolata anche rispetto al rapporto di provvista e sia questo inesistente o invalido, varranno le stesse criticità riscontrabili nel caso di delegazione titolata rispetto al rapporto di provvista.

Considerazioni analoghe valgono, infine, in tema di accollo con adesione del creditore.

In tutti questi casi, dunque, fondare la legittimazione attiva e passiva dell’azione ex art. 2033 c.c. sul regime delle eccezioni, comporta una complicazione di istituti volti invece alla semplificazione.

Se invece si opta per il criterio fondato sul rapporto che risulta inesistente o invalido, prescindendo dal regime delle eccezioni, questa complicazione viene meno e si rispetta maggiormente la ratio degli istituti.

Ragionando in questi termini, allora – sia che si tratti di delegazione, sia che si tratti di espromissione o, ancora, di accollo – se l’invalidità o l’inesistenza riguardano il rapporto di provvista, il terzo che ha adempiuto pagando il creditore, dovrà agire in ripetizione nei confronti del debitore originario.

Invero, la prestazione effettuata dal terzo al creditore è come se fosse stata effettuata indirettamente dal debitore originario ed è e deve rimanere ferma, poiché il rapporto di valuta è valido ed efficace.

Quella stessa prestazione effettuata dal terzo, tuttavia, costituisce al contempo adempimento indiretto del debito che egli ha verso il debitore, ma tale adempimento è privo di causa, essendo inesistente o invalido il rapporto di provvista, ragion per cui è tra terzo e debitore originario che si instaura l’obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c.

Analogamente, se l’invalidità o l’inesistenza riguarda il rapporto di valuta, l’adempimento del terzo verso il creditore rimane fermo e fondato sul rapporto di provvista, che è valido ed efficace.

Esso, quindi, costituisce adempimento indiretto del debito che il terzo ha nei confronti del debitore originario. Tuttavia, al contempo, esso costituisce adempimento indiretto del debitore originario per l’obbligazione che egli ha nei confronti del creditore, ma poiché il rapporto di valuta è inesistente o invalido, il primo potrà agire in ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del secondo, instaurandosi tra essi l’obbligazione restitutoria.

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