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Ipotesi di svolgimento. Traccia estratta prove scritte carriera prefettizia 2021. La seconda. Diritto Civile.

Destinazione allo scopo e autonomia privata.

di Giulia Mascaro

Schema di svolgimento della traccia

  • L’autonomia privata;
  • La destinazione patrimoniale;
  • Le ipotesi di destinazione previste dall’ordinamento;
  • L’introduzione dell’art. 2645-ter c.c.;
  • Tutela dei creditori;
  • Brevi riflessioni conclusive.

Svolgimento

L’autonomia privata indica il potere che l’ordinamento riconosce ai privati di regolare, costituire od estinguere tra di essi rapporti di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.).

La predetta autonomia può atteggiarsi come “autonomia procedimentale”, riferita alla libertà di scegliere se contrarre e di individuare la persona del contraente; nonché come “autonomia sostanziale”, comprensiva della libertà di fissare il contenuto del contratto e finanche di stipulare contratti privi di un tipo legale (c.d. “contratti atipici”).

La fattispecie contrattuale costituisce lo strumento principale di scambio e di circolazione dei traffici e della ricchezza. Inoltre, l’autonomia privata viene pacificamente ricondotta all’art. 2 Cost., in quanto espressione di un diritto inviolabile dell’uomo, nonché all’art. 41 Cost., il quale sancisce la libertà di iniziativa economica privata.

Tuttavia, l’autonomia privata, per quanto libera, non può considerarsi scevra da limiti: in prima battuta, il citato art. 41 Cost. sancisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Ancora, l’art. 1322 c.c. stabilisce che le parti, nel determinare il contenuto del contratto, non possono travalicare i limiti imposti dall’ordinamento (comma 1); altresì, la facoltà di stipulazione di contratti atipici viene subordinata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela (comma 2).

Tutto ciò sinteticamente chiarito, deve evidenziarsi che l’autonomia privata può atteggiarsi anche come “destinazione allo scopo”, ossia come creazione di un patrimonio separato da vincolare ad uno scopo specifico.

In primo luogo, la separazione patrimoniale può effettuarsi costituendo un nuovo soggetto di diritto privato: uno o più soggetti infatti possono, mediante un contratto avente scopo associativo, conferire i propri beni nel patrimonio sociale al fine di conseguire la finalità comune.

In secondo luogo, può aversi destinazione patrimoniale anche senza dar vita ad un’alterità soggettiva: l’ordinamento, infatti, prevede anche la possibilità di costituire forme più semplici di separazione patrimoniale che non richiedono la creazione di un autonomo soggetto di diritto.

Nello specifico, il privato titolare di una pluralità di beni può, mediante una manifestazione di volontà, imprimere a taluni di essi una specifica destinazione: i beni vengono separati dal patrimonio del soggetto – che non ne perde la titolarità – e destinati ad uno scopo specifico, dal quale non possono essere sottratti.

Ebbene, la destinazione patrimoniale, per quanto rappresenti una forma di manifestazione dei poteri di autonomia privata, costituisce una deroga al principio di universalità afferente alla garanzia patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) nonché al principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). Infatti, la destinazione patrimoniale esclude i beni vincolati dalla generale garanzia patrimoniale per la pluralità di creditori, i quali possono soddisfarsi su un patrimonio in concreto ridotto rispetto a quello potenziale.

Più nel dettaglio, la separazione dà vita a due classi di creditori: “generali” e “particolari”. I primi si avvalgono della garanzia patrimoniale generica, essendo ad essi preclusa l’esecuzione sui beni destinati; i secondi, di contro, vantano crediti che trovano causa e giustificazione proprio nei beni vincolati, con la conseguenza che solamente tali creditori potranno rivalersi su di essi.

Al riguardo, deve ricordarsi che ogni deroga al principio della garanzia patrimoniale generica, a norma del comma 2 dell’art. 2740 c.c., costituisce un’eccezione e può essere esclusivamente prevista dalla legge. Di conseguenza, i patrimoni destinati sono ammessi soltanto nella misura in cui risultino previsti e disciplinati da norme di legge.

Al riguardo, un esempio eclatante di separazione patrimoniale previsto dalla legge è rappresentato dal fondo patrimoniale. Infatti, ai sensi dell’art. 167 c.c., ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili e mobili registrati, o titoli di credito, “a far fronte ai bisogni della famiglia”. L’art. 170 c.c. specifica che l’esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

E’ dato, dunque, ravvisare, nel fondo patrimoniale, un’ipotesi di separazione patrimoniale la cui finalità, i contenuti dell’atto di disposizione, la suddivisione in classi di creditori, è predeterminata direttamente dalla legge. Non vi è, di conseguenza, spazio per i privati per costituire, al di là dei limiti legislativi, fattispecie atipiche di fondo patrimoniale.

Un’altra tipologia di patrimonio destinato è rappresentato dai “patrimoni destinati ad uno specifico affare”.  L’art. 2447-bis c.c. consente, infatti, di destinare beni o di effettuare un finanziamento per perseguire scopi attinenti o comunque strumentali all’attività commerciale esercitata dalla società. L’affare deve essere puntualmente descritto nell’atto di destinazione ed il vincolo impedisce qualsivoglia attività giuridica non attinente all’affare medesimo. I creditori della società sono, inoltre, estromessi dalla possibilità di aggredire i beni vincolati all’affare fino a quando perdura il vincolo, in conformità alle caratteristiche generali concernenti ogni patrimonio destinato.

Menzione merita, ancora, l’art. 1977 c.c., il quale prevede la possibilità per il debitore di cedere, mediante contratto, taluni suoi beni ad uno o più creditori per scopi liquidatori.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, tale istituto costituisce un tipo di separazione patrimoniale: infatti, il debitore, da un lato, stipula con i creditori un contratto di mandato, con il quale obbliga gli stessi a liquidare coloro che prendono parte alla cessione, dall’altro lato, il debitore mantiene la titolarità dei beni, i quali, per effetto della destinazione impressa, non sono suscettibili di costituire oggetto di vicende circolatorie al di fuori della finalità liquidatoria (art. 1980 c.c.). Qualora ciò avvenisse, lo scopo che separa i beni dal restante patrimonio del debitore sarebbe inopponibile ai terzi i quali vantino pretese incompatibili ed estranee alla suddetta finalità. Anche in tale ipotesi la legge, infatti, prevede la suddivisione in classi creditorie (art. 1980, comma 1, c.c.), anche se in tale evenienza la stessa legge permette ai creditori esclusi dalla cessione di agire comunque in esecuzione forzata sui beni destinati.

Da quanto esposto, emerge che tutte le fattispecie menzionate sono astrattamente lecite in quanto perseguono scopi qualificati già ex ante dal legislatore come meritevoli di tutela: gli scopi familiari, le attività liquidatorie o gli affari societari sono, infatti, finalità tutelate dallo stesso ordinamento.

Tuttavia, negli ultimi tempi, il legislatore ha introdotto talune tipologie di patrimonio separato che concedono maggiori spazi di libertà agli interessati, specialmente con riguardo ai contenuti ed alla durata dello scopo.

Quanto appena affermato si rinviene, soprattutto, nella disposizione di cui all’art. 2645-ter c.c., introdotto nell’ordinamento con l. n. 51/06. La norma prevede la possibilità di destinare beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, c.c. L’atto è, inoltre, per espressa disposizione di legge, trascrivibile ai fini dell’opponibilità a terzi.
La natura giuridica della disposizione in oggetto ha dato vita a due differenti opzione ermeneutiche.
Secondo una prima tesi, ci si troverebbe al cospetto di una “norma sugli effetti”, che si limita a prevedere la trascrivibilità di negozi tipici di destinazione già previsti dall’ordinamento, senza introdurre una nuova e generale tipologia di atti di destinazione. Quanto affermato viene sostenuto in forza della collocazione della norma, che è stata inserita nella sezione dedicata alla trascrizione e non in quella afferente ai contratti. Inoltre, la disposizione non individua in alcun modo la struttura del negozio di destinazione, nonché la causa, la natura, gli effetti.

La tesi maggioritaria, di contro, ritiene che la disposizione sia una “norma sugli atti”, rispondente al preciso intento del legislatore di riconoscere ai privati la facoltà di dar vita anche a negozi di destinazione atipici, con il limite del perseguimento di interessi meritevoli di tutela.

La peculiarità che caratterizza l’istituto in esame è data, infatti, proprio dalla libertà di scelta del disponente in ordine all’oggetto della destinazione patrimoniale: l’art. 2645ter c.c., come visto, si limita ad esplicitare che lo scopo deve essere meritevole di tutela, ammettendo che esso possa esser anche costituito mediante negozio atipico ex art. 1322 c.c. Al controllo di meritevolezza, pertanto, non ha provveduto ex ante il legislatore, rimettendo la verifica al giudice in concreto caso per caso.

Da ultimo, menzione merita la discussa figura del trust. La dottrina e la giurisprudenza che ammettono il c.d. trust interno ritengono che la legge di ratifica della “Convenzione dell’Aja”, disciplinante tale istituto (l. n. 364/1989), non concerna solo norme di diritto privato internazionale, ma abbia dato vita ad un istituto di nuovo conio.

Con il trust interno il privato (c.d. settlor) può trasferire taluni beni ad un altro soggetto (c.d. trustee), il quale ha l’obbligo di gestire e di amministrare i beni destinati ad un terzo beneficiario.

Anche tale istituto costituisce, dunque, una forma di separazione patrimoniale, che non può essere intaccata dai creditori estranei al vincolo e dai terzi che vantino pretese non compatibili con le finalità del trust.

Occorre, inoltre, osservare che anche in tale ipotesi lo scopo è liberamente determinato dal disponente e titolare dei beni conferiti in trust. Tale aspetto, tuttavia, subisce una sdrammatizzazione, in quanto anche il trust, come ogni atto di autonomia, deve essere lecito e quindi conforme alle norme che tutelano interessi superindividuali. Il trust, dunque, è ammesso nell’ordinamento italiano nella misura in cui esso non venga piegato al perseguimento di scopi illeciti.

Tutto ciò chiarito, per completezza, un breve accenno merita l’individuazione degli strumenti di tutela per i terzi creditori danneggiati dall’atto di destinazione.

In prima battuta, si ritiene che i creditori possano far valere la nullità dell’atto qualora sia stato costituito per scopi immeritevoli oppure con il preciso intento di arrecare pregiudizio ai creditori. Nel primo caso, l’atto di costituzione sarà nullo per violazione di norme imperative (artt. 1418, comma 1 e 167 c.c.), nel secondo per causa illecita (artt. 1418, comma 2 e 1343 c.c.).

Ancora, i creditori potrebbero far valere la natura solamente simulata e non reale dell’atto. Con la precisazione che, poiché essi sono da considerarsi terzi rispetto all’atto simulato, potranno provare la simulazione “senza limiti” (art. 1417 c.c.).

Lo strumento che, indubbiamente, riveste maggior utilità è da ravvisarsi senz’altro nell’azione revocatoria.

Ai sensi dell’art. 2901 comma 1, c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Come noto, l’azione revocatoria non ha una finalità recuperatoria, bensì cautelare ed un’efficacia soltanto relativa: l’atto dispositivo è e resta valido per la platea dei creditori, venendo dichiarato inefficace soltanto nei confronti del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria. Pertanto, il creditore dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la sua domanda, per poi rivalersi sul bene oggetto dell’atto dispositivo che è stato dichiarato inefficace nei suoi confronti.

Ebbene, si ritiene che anche l’atto di destinazione rientri nella locuzione “atti di disposizione”: infatti, pur rimanendo, i beni che ne costituiscono oggetto, nella proprietà del conferente, essi vengono comunque sottratti alla restante parte di patrimonio e, dunque, eliminati dalla garanzia patrimoniale generica, al pari di qualunque altro bene oggetto di un atto dispositivo in senso stretto.

Ancora, la legge n. 132/15 ha inserito nel codice civile l’art. 2929-bis c.c. – modificato dalla successiva l. n. 119/16 che ne ha colmato le lacune – che ha introdotto un’azione che, in gergo pretorio, è stata immediatamente denominata “revocatoria semplificata”. La norma, infatti, consente al creditore, in presenza di determinati presupposti, di procedere direttamente all’esecuzione forzata, “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia”, laddove sia stato pregiudicato “da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità o da un atto di alienazione a titolo gratuito”.

L’opinione dominante ritiene che, nonostante gli atti di cui si sta discorrendo configurino un vincolo di destinazione, essi siano comunque riconducibili ad un vincolo di indisponibilità in senso lato da un punto di vista teologico-funzionale.

Infatti, la ratio di apprestare una tutela più forte per il creditore dinnanzi ad un vincolo di indisponibilità è da ravvisarsi nella natura particolarmente pregiudizievole di tale atto, che, proprio per la sua natura indisponibile, è sottratto alla garanzia dei creditori.

Ma analoga situazione è da ravvisarsi anche in un vincolo di destinazione: se, infatti, determinati beni vengono immobilizzati per uno scopo ben preciso, potendo soddisfarsi su di essi soltanto coloro che vantino crediti connessi con questo scopo, allora tali beni diventano per gli altri creditori “indisponibili”. Pertanto, poiché i beni vengono sottratti alla garanzia patrimoniale generica, sorgono le medesime esigenze di tutela dei creditori che si palesano innanzi ad un vincolo di indisponibilità.

Di conseguenza, il creditore può agire con l’azione ex art. 2929-bis c.c. di fronte ad un atto di destinazione pregiudizievole.

In conclusione, l’autonomia privata deve trovare sempre un limite nel rispetto dei principi primari dell’ordinamento.

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