La compatibilità della pena dell’ergastolo e dei principi in tema di ergastolo ostativo con la funzione rieducativa della pena
La funzione rieducativa della pena, scolpita dall’art. 27 comma 3° Cost, è assurta a corollario primario dell’intero sistema penale, condizionando ed orientando le scelte del legislatore verso l’individuazione del trattamento sanzionatorio che appaia, in relazione al tipo di reato commesso, più idoneo a raggiungere il predetto scopo.
Infatti, il citato art. 27 comma 3° Cost. stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Altresì, completano il quadro dei diritti del condannato anche gli artt. 3 CEDU e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, i quali prevedono il divieto di tortura e di pene o di trattamenti inumani o degradanti.
Se così è, allora, la sanzione penale, che si caratterizza per la particolare afflittività, non può e non deve assolvere ad una funzione meramente retributiva, da intendersi come riparazione del “male” cagionato dal colpevole, ma deve essere rivolta al reinserimento del reo nella società, inducendolo, altresì, alla comprensione del disvalore commesso, in modo da autodeterminarsi, a pena scontata, in modo libero ed avulso da spinte delinquenziali, nel rispetto dello Stato e delle leggi.
Or dunque, la funzione rieducativa della pena si lega strettamente alla funzione “special-preventiva” della sanzione, rivolta a stimolare nel reo un processo di maturazione, responsabilità e consapevolezza, affinché possa reintegrarsi nella società civile accettando e condividendone principi e valori, astenendosi dalla futura commissione di altri reati.
Altresì, la funzione rieducativa è compatibile anche con la funzione “general-preventiva” della sanzione: infatti, soltanto una pena calibrata sul disvalore del reato può essere avvertita come giusta e può palesarsi idonea ad esprimere un effetto deterrente sui destinatari.
Ed invero, la funzione rieducativa della pena influenza inevitabilmente anche altri principi ormai divenuti corollari inviolabili del sistema penale, regalando ad essi nuova linfa e nuova dimensione.
In prima battuta, deve menzionarsi il principio di offensività, che impone la punibilità esclusivamente per quei reati offensivi dei beni giuridici tutelati: il principio in parola è ricavabile dall’espressione “fatto commesso” di cui all’art. 25 comma 2 Cost. Ebbene, se il trattamento sanzionatorio venisse applicato per la commissione di un fatto che non ha recato offesa alcuna, è palese che il colpevole giammai avvertirà la pena inflitta come giusta, frustrandosi, quindi, qualunque influenza rieducativa.
Altresì, non può non menzionarsi il principio di colpevolezza, ricavabile dall’art. 27 comma 1° Cost, secondo il quale “la responsabilità penale è personale”: se il reato commesso non fosse riconducibile psicologicamente al suo autore (a titolo di dolo o colpa), quest’ultimo avvertirebbe la pena come una punizione immeritata ed arbitraria, senza che essa possa sortire un effetto rieducativo.
Ancora, non meno forte è il legame con il principio di tassatività (artt. 25 comma 2° Cost e 7 CEDU), il quale, nell’ottica della Corte Edu, impone al legislatore una tecnica di redazione delle norme incriminatrici particolarmente attenta ed accurata, in modo da garantire ai consociati l’immediata ed agevole accessibilità del precetto e la facile prevedibilità delle conseguenze in ipotesi di violazione. Ebbene, se il precetto è formulato in modo oscuro ed incomprensibile, non potrà affermarsi che il reo lo abbia violato in modo totalmente consapevole, con il rischio, dunque, che avverta la pena inflitta come ingiusta, rimanendo sordo al suo richiamo rieducativo.
Infine, l’importanza della funzione rieducativa della pena si coglie soprattutto con riguardo al principio di proporzione (non a caso ricavabile proprio dall’art. 27 comma 3° Cost), che impone una corrispondenza quantitativa e qualitativa tra sanzione e disvalore del reato commesso. E difatti, è del tutto palese che una pena sproporzionata per eccesso ma anche per difetto rende difficilmente il precetto penale meritevole di ubbidienza, vanificando, così, la funzione rieducativa della sanzione.
Alla luce di quanto esposto, emerge come la funzione rieducativa alla quale la pena è rivolta precluda la previsione di pene “esemplari”, impedendo, altresì, qualunque strumentalizzazione del reo e della sua persona.
Ancora, si ritiene, in modo ormai incontestato, che benché la funzione rieducativa della pena venga in rilievo soprattutto nel momento della sua esecuzione, poiché in tale sede il reo avverte concretamente la privazione della sua libertà personale, essa comunque non è estranea al giudizio di cognizione, poiché l’applicazione di una pena sproporzionata non stimolerebbe nel reo nessuna spinta ad osservarla.
Infine, la funzione rieducativa condiziona anche, come già detto, l’emanazione stessa del precetto e la fissazione in astratto della cornice edittale: una sanzione sproporzionata già in astratto non sortirà né un effetto deterrente né un effetto di futura risocializzazione.
Ciò posto, non può non darsi atto di come legislatore e giurisprudenza (soprattutto costituzionale) abbiano posto in essere un lavoro sinergico affinché la funzione rieducativa della pena non sia una chimera astratta e irraggiungibile, bensì si atteggi come realtà concreta e possibile.
In via preliminare, l’art. 1 L. 354/75, contenente norme sull’ordinamento penitenziario (O.P.), stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere “conforme a umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona”, nonché conformarsi a modelli che favoriscano “autonomia, responsabilità, socializzazione ed integrazione”. Altresì, il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al “reinserimento sociale” ed è attuato secondo un criterio “di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati”.
Ed ancora, la c.d. “Legge Simeone” ha esteso l’ambito applicativo delle misure alternative alla detenzione (artt. 47 e ss O.P.), in forza del principio secondo il quale determinati individui, in ragione del tipo di reato commesso e delle proprie condizioni di vita, riceverebbero un aiuto maggiore verso una positiva rieducazione rimanendo fuori dagli istituti penitenziari, mentre, viceversa, il contatto con l’ambiente carcerario risulterebbe nocivo e deleterio.
Da quanto esposto, emerge come la funzione rieducativa della pena non soltanto funge da linea-guida per il legislatore, per il giudice di cognizione e per quello di esecuzione, ma, altresì, essa deve trovare massimo riconoscimento anche e soprattutto al momento della traduzione del condannato nell’istituto penitenziario, poiché l’ambiente carcerario non può divenire, per il detenuto, teatro di un processo di disumanizzazione ed emarginazione, ma, al contrario, esso deve palesarsi idoneo ad orientare in modo virtuoso e positivo la futura esistenza del reo. Ed ancora, non meno degni di nota sono stati gli interventi in materia della Corte Costituzionale. A titolo esemplificativo, basti ricordare le plurime sentenze di incostituzionalità che hanno colpito l’art. 69 cp, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza, sulla recidiva reiterata, con riguardo a determinati reati, di specifiche circostanze attenuanti. Altresì, in tempi recentissimi, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta) nella parte in cui prevedeva l’applicazione della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio dell’impresa “per la durata di 10 anni” anziché “fino a 10 anni”; nonché l’incostituzionalità dell’art. 574-bis cp (sottrazione e trattenimento di minore all’estero), nella parte in cui prevedeva, nelle ipotesi in cui il reato fosse stato commesso dal genitore del minore, la sospensione automatica dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la semplice “possibilità” per il giudice di disporre la predetta sospensione.
Secondo la Corte, sia il divieto di prevalenza, sia la pena fissa, sia l’automatismo sanzionatorio, impedirebbero al giudice di comminare una sanzione realmente adeguata alla gravità del fatto commesso, con un vulnus alla funzione rieducativa, che deve essere assolta anche dalle pene accessorie e dal regime delle circostanze.
E pur tuttavia, nonostante la grande attenzione mostrata dal legislatore e dalla Consulta verso la funzione rieducativa della pena, vi è una sanzione che, ancora oggi, solleva forti dubbi di compatibilità con la predetta funzione: la pena dell’ergastolo.
Ai sensi dell’art. 22 cp la pena dell’ergastolo (detta anche “fine pena mai”) è perpetua ed è scontata negli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno.
Ed invero, se, come chiarito, la “rieducazione” del reo consiste soprattutto nell’agevolare il suo celere ritorno in società, allora è lecito dubitare della legittimità di una pena che lascia che il colpevole venga “fagocitato” dal sistema carcerario, sancendone l’allontanamento definitivo e permanente dalla società civile.
Ebbene, anche a tal proposito si è mostrato dirimente l’apporto del Giudice delle Leggi.
In prima battuta, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’applicazione dell’ergastolo ai soggetti minori, i quali presentano una personalità fragile ed ancora in via di costruzione, che verrebbe compromessa inevitabilmente da una pena perpetua, che non appare nemmeno idonea a sortire un reale effetto rieducativo, a differenza delle pene non perpetue e delle misure alternative alla detenzione.
Viceversa, la Consulta ha conferito la patente di legittimità alla pena dell’ergastolo nei confronti dei maggiorenni che hanno commesso reati di tale gravità da palesarsi particolarmente pericolosi per la società civile. In tali ipotesi, la funzione rieducativa non può comportare il reinserimento del reo nella società, ma, al contrario, deve considerarsi legittimo il suo allontanamento definitivo dal contesto sociale, in modo tale che possa comprendere la gravità del fatto commesso, maturando, eventualmente, anche un processo di espiazione e redenzione.
Ed ancora, la pena dell’ergastolo può definirsi legittima soltanto se è comminata per reati espressivi di un elevato disvalore, poiché offensivi di valori particolarmente avvertiti nell’ordinamento: a titolo esemplificativo, sono attualmente punibili con l’ergastolo le fattispecie di attentato contro la personalità dello Stato; l’ipotesi di morte del sequestrato nel sequestro di persona a scopo di estorsione; l’ipotesi di omicidio commesso in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 cp, ossia, per esempio, se commesso con premeditazione, in occasione di reati di violenza sessuale, oppure dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto. Altresì, qualora concorrano più delitti, ciascuno dei quali punibile con la reclusione non inferiore a 24 anni, si applica l’ergastolo (art. 73 comma 2° cp).
Da ultimo, si impone il rispetto dei diritti anche del detenuto ergastolano, non potendo mai la pena perpetua tradursi in un trattamento inumano o degradante. Altresì, l’ergastolano può anche accedere alle misure alternative alla detenzione nonché ai permessi premio.
E pur tuttavia, quanto da ultimo affermato trova una forte deroga in relazione ad un istituto complesso e controverso: il c.d. “ergastolo ostativo”.
L’ergastolo ostativo è una figura di creazione dottrinale e pretoria ricavabile dall’art. 4-bis O.P. In modo particolare, il comma 1° della citata disposizione preclude la concessione di permessi premio, di misure alternative alla detenzione nonché l’assegnazione al lavoro all’esterno, per i condannati all’ergastolo per uno dei delitti indicati dalla medesima norma (per esempio delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cp, oppure reati commessi in presenza delle aggravanti di cui all’art. 416-bis 1 cp), che non hanno collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter O.P.
E pur tuttavia, l’art. 4-bis comma 1-bis O.P. consente il riconoscimento dei predetti benefici, se risultano elementi tali da escludere collegamenti con la criminalità organizzata e terroristica, anche nell’ipotesi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso (“collaborazione irrilevante”) oppure l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità (“collaborazione inesigibile”) rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia.
Ebbene, deve darsi atto che la Corte Costituzionale, in passato, ha sempre ritenuto l’ergastolo ostativo conforme alla finalità rieducativa della pena, atteso che il rifiuto di collaborare con la giustizia è sintomatico di un pervicace legame mai interrotto con la criminalità, che non rende il reo meritevole dei benefici previsti dalla legge.
E pur tuttavia, in tempi recentissimi, la Corte Edu ha dichiarato l’ergastolo ostativo in contrasto con l’art. 3 CEDU, poiché configurante un trattamento inumano e degradante. Secondo la Corte, l’art. 4-bis comma 1° O.P. ricava dalla mancata collaborazione una presunzione assoluta di mantenimento del legame con il mondo delinquenziale: presunzione che, a parere della Corte Edu, è del tutto illogica ed irragionevole.
Infatti, secondo il giudice di Strasburgo, la scelta di non collaborare non sempre è sintomatica di un comportamento non resipiscente del reo, potendo, a volte, essere sorretta da ben altra motivazione, per esempio dal fondato timore per l’incolumità propria e dei propri cari.
Al contrario, la collaborazione ex art. 58-ter O.P. non è sistematicamente espressiva di una volontà del reo di fare ammenda e della sua rottura con gli ambienti criminali, ben potendo essere frutto di una scelta opportunistica rivolta esclusivamente a conseguire i benefici di legge.
Se così è, appare abbacinante l’irragionevolezza di subordinare i benefici di legge esclusivamente alla collaborazione: da un lato, infatti, si impedisce il godimento dei benefici a chi, poi non avendo collaborato, è ormai lontano dal contesto delinquenziale in precedenza abbracciato; dall’altro lato, concedendo i benefici a chi collabora soltanto “per convenienza”, si rischia di legittimare uno sfruttamento immeritevole ed abusivo dei benefici premiali.
Secondo il Giudice Convenzionale, quindi, la presunzione assoluta discendente dalla mancata collaborazione che impedisce la concessione di misure alternative e di benefici premiali integra una violazione dell’art. 3 CEDU, poiché si atteggia come trattamento inumano/degradante, in contrasto con la finalità rieducativa della pena.
Ebbene, una così grave censura in una materia che involge i diritti umani non poteva non avere forti conseguenze sull’ordinamento italiano.
Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 253/19, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4-bis comma 1° O.P. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis cp e per quelli commessi in presenza delle aggravanti ex art. 416-bis 1 cp, possano essere concessi i permessi premio “anche in assenza di collaborazione con la giustizia”, allorché siano stati acquisiti elementi tali “da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”.
Altresì, per esigenze di uguaglianza, la Corte ha dichiarato, in via conseguenziale, l’illegittimità del predetto comma nella parte in cui estende il divieto di concessione del beneficio del permesso premio, in mancanza di collaborazione, ai “detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis e all’art. 416-bis 1 cp”, sempre in presenza dei presupposti indicati dalla Consulta.
Ebbene, appare evidente come il quadro giuridico delineato dall’art. 4-bis O.P. sia profondamente mutato a seguito della pronuncia in oggetto.
Infatti, anteriormente alla pronuncia, la mancata collaborazione precludeva la concessione di misure premiali, poiché dava vita ad una presunzione assoluta di persistenza ed attualità del legame con il crimine, presunzione insuperabile per il giudice: proprio tale presunzione, a detta della Cedu, si poneva in un rapporto distonico con la funzione rieducativa della pena.
Al contrario, a seguito della pronuncia del Giudice delle Leggi, la presunzione si è trasformata da assoluta in relativa, superabile dal giudice, in concreto, con un attento esame: egli dovrà accertare, tenendo conto soprattutto della condotta del reo nell’istituto, se il medesimo abbia reciso qualunque contatto con la criminalità, eliminando anche il pericolo di ripristino di contatti, oppure se appaia ancora recalcitrante ad abbandonare l’intrapresa strada di deviazione dalla legalità. Nella prima ipotesi, il giudice potrà concedere il permesso premio, anche in assenza di collaborazione ex art. 58-ter O.P.
Di conseguenza, la collaborazione rende automatica la concessione della misura premiale, mentre, viceversa, il difetto di collaborazione rende necessario l’accertamento del giudice sull’esistenza di legami con la delinquenza e di ripristino dei predetti legami.
Se così è, il giudizio richiesto dal comma 1° dell’art. 4-bis O.P. ai fini del rilascio del permesso premio appare simile a quello richiesto dal comma 1-bis, che, come visto, permette la concessione di permessi premio anche in ipotesi di collaborazione “irrilevante” o “inesigibile”, a condizione che “siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità terroristica, organizzata od eversiva”.
Pertanto, in tema di ergastolo ostativo, a rivelarsi “ostativa” alla concessione di misure premiali non è la mancata collaborazione in sé, bensì il persistente legame con il mondo criminale che emerge dalla mancata collaborazione.
Da ultimo, per completezza, deve darsi atto che la pronuncia esaminata ha attirato aspre critiche dalla dottrina, che sostiene che la Consulta, nella fretta di adeguarsi ai dicta della Corte Edu, abbia finito per tenere in non cale le esigenze di lotta a crimini efferati come quelli di cui all’art. 4-bis O.P., espressivi di un’elevata pericolosità di chi li ha commessi: basti pensare a colui che abbia partecipato stabilmente ad un’associazione di stampo mafioso, che, proprio perché particolarmente aduso al crimine, può rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico se viene ritenuto meritevole di un permesso premio.
E pur tuttavia, le preoccupazioni emerse in sede ermeneutica sono facilmente superabili se si evidenzia come, dalla pronuncia della Corte Costituzionale, non si ricava di certo un obbligo per l’A.G. di concedere in modo indiscriminato il permesso premio, in mancanza di collaborazione.
Infatti, la Consulta, nel caducare l’automatica preclusione alla concessione del permesso premio in mancanza di collaborazione, non ha introdotto alcun automatismo di segno opposto, ossia a favore della concessione: è rimesso, infatti, al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza l’accertamento del persistente legame con la delinquenza, legame che potrebbe essere venuto meno anche se il reo non ha collaborato. Se così è, un ergastolano condannato per reati gravi (es: art. 416-bis cp) che, pur avendo rifiutato di collaborare per paura di ritorsioni, si è ormai posto al di fuori del circuito criminoso, recidendo qualunque legame con la delinquenza, non potrà rappresentare alcun pericolo per l’ordine pubblico se viene ritenuto meritevole di un permesso premio.
In tal modo, il divieto di concessione dei permessi premio non deriva soltanto da un’astratta ed asettica norma di legge, bensì da un giudizio, attento e concreto, sulla personalità del reo e sulla sua attitudine a lasciarsi persuadere dal richiamo rieducativo della pena.
In conclusione, può affermarsi che la Consulta, in modo attento e prudente, abbia cercato di bilanciare adeguatamente il rispetto delle pronunce della Corte Edu e delle norme della Convenzione, le esigenze di lotta al crimine e la funzione rieducativa della pena, tutti valori primari che meritano sempre rispetto e protezione.
G M