Tutela della personalità dello stato e principio di offensività
Tutela della personalità dello stato e principio di offensività
di Carmen Oliva
I delitti contro la personalità dello Stato sono collocati nel titolo I del libro II del codice penale (artt. 241 ss.), in apertura della parte speciale: in tale titolo vi sono comprese le fattispecie poste a salvaguardia dei supremi interessi dello Stato, che vanno dalla sicurezza interna ed esterna, all’unità ed indipendenza dello Stato, al libero esercizio delle istituzioni democratiche ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica. In questi delitti lo Statoè il soggetto passivo particolare, essendo titolare dei beni giuridici specifici direttamente protetti dalle relative norme, costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello Stato che attendono alla inviolabilità dell’ordinamento giuridico, alla esistenza e alla incolumità dei supremi organi dello Stato e al decoro della Nazione. La collocazione di questi delitti in apertura della parte speciale segnala da subito il modello di progressione discendente al quale il codice Rocco ha improntato l’organizzazione della parte speciale che, muovendo dai beni pubblici inerenti alle funzioni sovrane, si sviluppa verso la tutela di altri interessi pubblici, per infine concludere con gli interessi privati.
La primazia della tutela dello Stato emerge non solo dalla collocazione sistematica delle norme in questione all’interno della parte speciale del codice, ma anche dalla tutela anticipata che il legislatore garantisce all’assetto democratico e pluralistico dello Stato.
Non a caso, le disposizioni in materia di delitti contro la personalità dello Stato sono riconducibili alla fattispecie dei delitti di attentato, anticipando così notevolmente la soglia di punibilità delle condotte che ai predetti reati sono ascrivibili. Tale eccessiva anticipazione ha sollevato problemi di compatibilità con il dettato costituzionale, in termini di astrattezza ed offensività. Infatti, la compatibilità con il principio di offensività si è posta in relazione a diverse disposizioni del Titolo I del Libro II; pertanto, a i fini di una completa analisi delle diverse fattispecie, è opportuno invertire i termini della questione, partendo dunque dal principio di offensività per poi rapportarlo ad ogni singola disposizione.
Come è noto, il principio di offensività o di necessaria lesività è intrinsecamente connesso alla cosiddetta concezione materiale o realistica del reato. I sostenitori della suddetta teoria, infatti, attribuiscono rilevanza al fatto di reato non solo se ed in quanto conforme al modello legale e dunque tipico, ma anche se ed in quanto realmente lesivo ed offensivo del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice. Pertanto, nell’ipotesi di eventuale scissione tra tipicità e offensività, la teoria realistica del reato nega tout court qualsivoglia rilevanza penale al fatto che, seppur tipico e rispondente al modello legale, si rivela, tuttavia, inoffensivo dell’interesse tutelato. Non stupisce, pertanto, che i sostenitori di questa opinione ravvisino nell’art. 49 del codice penale, più che il completamento della disciplina del delitto tentato, un diverso principio di portata più generale che nega la punibilità di condotte conformi al tipo descrittivo ma contrassegnate da quel deficit di offensività che non consente di ritenerle lesive di alcun bene protetto. Del resto, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, tutte la volte in cui la condotta del soggetto agente si riveli assolutamente inidonea a ledere o porre in pericolo il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, perchè l’indispensabile connotazione di offensività di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 c.p.).
Il rispetto del principio di offensività imporrà pertanto all’organo giudicante un’attenta analisi onde verificare se la condotta del soggetto agente possa o meno essere considerata idonea ad offendere il bene giuridico protetto, secondo l’antico brocardo “nullum crimen, nulla poena sine iniuria”.
Orbene, non esiste nel nostro ordinamento una specifica e precisa previsione normativa, di natura costituzionale o scandita sotto l’egida della legge ordinaria, che sancisca expressis verbis l’operatività del principio di necessaria lesività. Ciò nonostante, tale principio può dirsi ormai assorbito e compenetrato nel nostro ordinamento. il Giudice delle Leggi, infatti, ne ha in più occasioni rimarcato l’importanza se non addirittura l’imprescindibilità ai fini della qualificazione del fatto quale reato previsto dalla fattispecie tipica e dunque ai fini della conseguente punibilità del soggetto agente.
la Corte Costituzionale ha affermato che spetta al giudice ordinario verificare se la condotta così realizzata, per quanto conforme all’astratto modello punitivo delineato dal legislatore, appaia tuttavia, nella sua specifica concretezza, assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, posto che l’art. 25 della Costituzione, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo l’insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale. Dunque l’ininterrotto operare del principio di offensività è destinato a permeare non solo l’attività giurisprudenziale, ma a porsi da faro e guida, per così dire, anche per il legislatore, al quale non sarà permesso di prevedere fattispecie penali che non postulino l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Del resto, il principio di offensività opera su due piani, e cioè sul piano della previsione normativa, quale sub specie di precetto indirizzato al legislatore, chiamato a prevedere fattispecie che in astratto esprimano un contenuto offensivo o quanto meno, la messa in pericolo del bene o interesse oggetto della tutela penale («offensività in astratto»), ma anche sul piano dell’applicazione giurisprudenziale («offensività in concreto»), quale criterio interpretativo-applicativo che il giudice dovrà utilizzare al fine di accertare che la condotta del soggetto agente abbia effettivamente leso o messo in pericolo l’interesse tutelato. La duplice sfera di operatività( in astratto e in concreto) del principio di necessaria offensività, rappresenta, quindi, sia un criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatrici sia un canone interpretativo per il giudice.
Occorre, tuttavia, rintracciare i referenti normativi contenuti nella legge ordinaria o costituzionale che, sebbene non arrivino a conclamarne apertis verbis l’operatività del principio, sembrano comunque presumerla o in alcuni casi addirittura darla per scontata. Si allude, in particolare, alle previsioni degli articoli 13, 25, II comma, e 27 della Costituzione. Anzitutto, è stato affermato che l’articolo 25, II comma della Costituzione, quando subordina la punibilità alla commissione di un fatto, non può che riferirsi ad un “fatto” che sia effettivamente produttivo di conseguenze lesive o quanto meno pericolose per il bene giuridico. Argomentando a contrario, risulterebbero puniti semplici atteggiamenti privi di una reale e concreta consistenza, con grave vulnus al principio di libertà, garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Anche l’articolo 27 della Costituzione nasconderebbe un’implicita proclamazione del principio di necessaria lesività. Infatti, secondo l’ interpretazione dell’articolo in questione, per potersi ipotizzare la responsabilità penale è necessaria la rappresentazione soggettiva degli elementi significativi della fattispecie in capo al soggetto agente: tra tali elementi significativi sono ricompresi soprattutto gli elementi offensivi del bene giuridico. Il fine rieducativo della pena che il terzo comma dello stesso articolo riconosce sembrerebbe poi perdere di senso se non postulasse, a monte, la commissione di un fatto realmente offensivo da parte del soggetto agente. Inoltre, è opinione condivisa che l’art. 13 Cost. nello stabilire che la libertà personale è inviolabile, sembra ammetterne una eventuale restrizione nei soli casi in cui effettivamente sia stata arrecata offesa ad un bene di pari valore e dignità. A livello di legge ordinaria,infine, il referente normativo del principio de quo è generalmente individuato nell’ art.49 c.p. che, disciplinando il reato impossibile per inidoneità dell’azione, lascia dedurre la punibilità e quindi la sussistenza del reato solo quando il fatto tipico sia offensivo.
Giova altresì ricordare anche l’art. 115 c.p. che prevede la non punibilità nel caso in cui l’accordo o istigazione a commettere un reato non sia stata accolta, salva l’eventuale applicabilità in siffatta ipotesi di una misura di sicurezza ( al pari di quanto accade nell’ipotesi prevista dall’art. 49 comma 2 c.p.).
Analizzato il principio di offensività in generale, occorre rapportarlo a quella particolare categoria di reati di pericolo rappresentata per l’appunto dai reati a consumazione anticipata. La problematica relativa al loro possibile atteggiarsi con il principio di offensività si pone in quanto, a ben vedere, tali reati costituiscono ancora meno di un tentativo punibile, difettando dei requisiti posti dall’articolo 56 del codice penale. Per i reati a consumazione anticipata non sembra rilevare l’idoneità degli atti, ma solo la loro finalità criminosa. Le previsioni normative che li contengono sono solitamente poste a presidio di beni giuridici di rango primario, come la pubblica incolumità o la personalità dello Stato. Tali interessi, ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela anticipata, giustificano l’anticipazione della tutela penale rispetto alla soglia di rilevanza minima rappresentata dal tentativo punibile. Simili previsioni trovano fondamento nei crimina lesae majestatis, per i quali non veniva in rilievo la nota distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, dal momento che interesse primario dello Stato era quello di arginare e reprimere, sin dall’inizio, qualsiasi tipo di possibile manifestazione delittuosa che potesse anche solo lontanamente minacciare l’integrità dello Stato. Tali fattispecie di reato sono contraddistinte dall’uso di precipue forme linguistiche quali l’utilizzo del verbo “attenta” o della locuzione “ fatto diretto a”.
Sotto la vigenza del codice Zanardelli, attentato e tentativo presentavano le medesime caratteristiche strutturali e non v’erano dubbi sul fatto che i meri atti esecutivi avrebbero potuto dar luogo sia all’una che all’altra figura criminosa. Secondo talune impostazioni dottrinali il Codice Rocco avrebbe invece voluto introdurre una demarcazione tra i due istituti. In particolare, secondo una rigorosa impostazione di tipo soggettivistico, sarebbe stato sufficiente ad integrare l’attentato qualsiasi atto, anche il più remoto, che avesse rivelato l’intenzione, attraverso la mera direzione dell’azione verso un risultato, di arrecare offesa al bene giuridico tutelato. Tuttavia, letti alla luce del principio di offensività, i confini tra le figure del tentativo e dell’attentato diventano sempre meno evidenti, ed anzi assurgono a figure affini dal punto di vista strutturale e funzionale.
La interpretazione di tali delitti alla luce del principio costituzionale di necessaria lesività porta a catalogare l’attentato nella categoria dei reati di pericolo, postulandosi il concreto accertamento della pericolosità della condotta attraverso il riscontro non solo della “univocità”, ma anche della “idoneità” degli atti a realizzare il risultato lesivo. Tale interpretazione si impone al fine di evitare la punizione, a priori, di fatti o condotte che si rivelino del tutto innocue ed inidonee ad arrecare lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto.
Prendendo, infatti, le mosse dalla disciplina codicistica in materia di delitto tentato (di cui se ne afferma, peraltro, l’incompatibilità col dolo eventuale), e volgendo lo sguardo alla categoria dei delitti di attentato, la giurisprudenza afferma che, pur mancando nella struttura di questi ultimi il riferimento esplicito ai fattori tipizzanti del tentativo, deve comunque ritenersi che l’idoneità degli atti e la loro univocità costituiscano parte integrante ed essenziale di tali fattispecie, quale condizione necessaria per il rispetto del principio di offensività. Tale percorso di equiparazione tra tentativo e attentato è stato, poi, definitivamente sancito con la l. n. 86 del 2006.
Tra i reati per i quali l’ordinamento prevede una tutela anticipata sono da annoverarsi inoltre i reati associativi. In tali casi, infatti, il legislatore anticipa la tutela penale punendo il solo fatto associativo se finalizzato alla commissione di delitti: non vi è dubbio che in tali casi in deroga al l’art. 115 c.p. si punisce un fatto meramente preparatorio rispetto all’inizio di esecuzione delittuosa. Si punisce, cioè, una condotta per il solo fatto che sia caratterizzata dal fine di delinquere, sbilanciando la costruzione della fattispecie interamente sull’elemento psicologico, costituito dal dolo specifico. Ciò che preme sottolineare è che in tali casi, a ben vedere, è proprio grazie al recupero del principio di necessaria lesività che si è avvertita l’esigenza, da parte della giurisprudenza, di punire solo quei comportamenti che verosimilmente possano rivelarsi fonte di un pericolo serio e concreto per il bene giuridico protetto dalla norma penale. Pertanto, nei reati associativi, la giurisprudenza non ritiene sufficiente ai fini della punibilità il mero legame tra più persone, seppure caratterizzato dalla mala intentio, tutte le volte che quel vinculum non presenti quei caratteri di stabilità e organizzazione tali da far presumere la concreta idoneità a realizzare il fine criminoso preso di mira dagli associati. Parimenti non è ritenuta sufficiente a configurare la punibilità di tali reati la presenza di strutture associative dal carattere evanescente ed astratto, specie perché in tal caso, oltre a non sussistere un serio pericolo per i beni protetti, vi sarebbe anche il rischio di punire unicamente una inclinazione ideologica degli adepti, in violazione del principio nemo cogitationis poena patitur. Nelle sue ultime pronunce, la giurisprudenza è infatti incline a ritenere che, proprio in omaggio al principio di necessaria lesività, occorre escludere la possibilità di considerare meritevoli di punizione le fattispecie considerate dai suddetti reati associativi tutte le volte in cui non si ravvisi l’esistenza di una struttura organizzativa effettivamente ed obiettivamente idonea al compimento dei reati per i quali l’associazione stessa risulta costituita. Ed invero, secondo il recente orientamento della Suprema Corte, seppure non emerga la necessità che siano effettivamente e compiutamente realizzati i reati perseguiti dagli associati, è invece imprescindibile che esista una struttura organizzativa che palesi uno stadio di effettività tale da far presumere la verosimile attuazione del programma delittuoso.
A tal proposito, assume rilievo particolare la fattispecie di cui all’articolo 270 bis c.p., (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), il quale punisce con la reclusione da sette a quindici anni “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, ribadendo peraltro che “la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.” In relazione a tale reato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha osservato che, nonostante si tratti di un reato di pericolo presunto, è necessaria l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato. Il requisito dell’organizzazione stabile ed effettiva tale da rendere possibile l’attuazione del programma criminale non implica il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il “minimum” organizzativo richiesto a tale fine. Pertanto, deve ritenersi che il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico sia integrato anche nell’ipotesi di organizzazione associativa di tipo” rudimentale” che sia però capace di porre in essere numerosi atti di violenza contro enti ed istituzioni, idonei a condizionarne il funzionamento. Ciò sul presupposto che, evidentemente un’organizzazione di tipo anche rudimentale non vuol tuttavia significare assenza di organizzazione laddove, al contrario, la stessa si riveli comunque in grado di operare funzionalmente ai fini presi di mira dagli associati. Orbene, come è facilmente intuibile, avuto riguardo a tale fattispecie, la giurisprudenza ha sottolineato che il regime probatorio atto a dimostrare la sussistenza di tale categoria di reati non potrà che esser caratterizzato da stringenti e tassativi limiti: la doverosa tutela delle libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, riconosciute dalla Costituzione, imporranno di prendere in considerazione non di certo la semplice ideologia che ispira le azioni degli associati, ma la finalità violenta che essi perseguono. Il dolo specifico, che caratterizza tale fattispecie, non è sufficiente al fine di individuare la sussistenza del reato: si richiede piuttosto la necessità che siano compiuti atti materiali effettivamente e realmente idonei a mettere in pericolo l’ordinamento costituzionale. La tematica dei reati a consumazione anticipata, infatti, presenta inevitabili risvolti non solo in relazione al principio di offensività, ma anche relativamente all’elemento soggettivo che investe a vario titolo tale categoria di reati. Si tratta di focalizzare il ruolo svolto dal dolo specifico nell’ottica dell’anticipazione della tutela penale. È bene premettere che i reati a dolo specifico, come è noto, sono caratterizzati dal perseguimento, da parte del soggetto agente, di un fine ulteriore che si rivela estraneo rispetto alla materialità della fattispecie contemplata dalla norma penale incriminatrice, senza tuttavia che il perseguimento di tale fine rilevi ai fini della consumazione del reato stesso. La principale differenza rispetto al dolo intenzionale, infatti, sta proprio nel fatto che in quest’ultimo caso il soggetto mira alla realizzazione ad al perseguimento di un fine che, lungi dall’essere estraneo alla materialità della fattispecie prevista dalla norma penale incriminatrice, si presenta al contrario quale elemento costitutivo della stessa. Corollario di tale profondo discrimen tra le due figure è il fatto che, in presenza di dolo intenzionale, laddove il soggetto agente abbia effettivamente posto in essere e realizzato la finalità perseguita, il reato potrà dirsi perfezionato. Al contrario, laddove la norma contempli un’ipotesi di dolo specifico, l’eventuale mancato raggiungimento dell’ulteriore finalità in vista della quale il soggetto ha agito non rileva in alcun modo ai fini del perfezionamento del reato stesso. Piuttosto, il raggiungimento o meno di quel fine ulteriore potrà acquisire rilevanza solo in seguito, sotto il profilo sanzionatorio. La maggior parte degli orientamenti dottrinari in materia ravvisano, nei reati a dolo specifico, delle ipotesi di reato di pericolo concreto nei quali il pericolo per l’offesa al bene giuridico protetto non è presunto dal legislatore, ma necessita del concreto accertamento ad opera del giudice. In tali ipotesi, lo scopo preso di mira dal soggetto agente, che rappresenta la finalità ulteriore dal medesimo perseguita, deve a sua volta essere correlato all’oggettiva idoneità della condotta a realizzare l’evento stesso.
In sostanza,nei reati a dolo specifico la consumazione anticipata si traduce in astratto nel prevedere la punibilità della condotta a prescindere dal raggiungimento del fine preso di mira dall’agente. Tuttavia,si impone una reinterpretazione di tali reati costituzionalmente orientata e conforme al principio di necessaria lesività che imponga all’interprete la verifica dell’idoneità degli atti al raggiungimento dello scopo preso di mera, con il rischio altrimenti di punire condotte meramente velleitarie. Ne è conferma il fatto che, semmai la finalità presa di mira dal soggetto agente non fosse in concreto perseguibile perchè gli atti non sono obiettivamente idonei al raggiungimento dello scopo, si finirebbe con il punire unicamente quella volontà di per sé considerata. Occorre, cioè, che la volontà, che connota il fine e lo scopo del soggetto agente, non rimanga isolata, ma sia invece accompagnata da atti idonei a realizzare la finalità perseguita. In altri termini, è proprio l’idoneità degli atti che carica di disvalore penale il fine preso di mira dall’agente.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte anche con riguardo al reato di cui all’articolo 270 quinquies c.p., che punisce l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
La ratio di tale articolo sembra essere agevolmente ravvisabile nella necessità di reprimere specifici comportamenti funzionali alla preparazione di veri e propri attentati. Anche in tal caso, infatti, siamo in presenza di un delitto a consumazione anticipata inserito dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1. In particolare, tale articolo punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis prima esaminato, “addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonchè di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”, specificando altresì che “la stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.” La giurisprudenza ha osservato che il risultato specifico descritto nella prima parte dell’art. 270 quinquies, pur non dovendo raggiungere le soglie del tentativo, deve comprovare la serietà dell’azione rispetto al primo fine, manifestandosi all’esterno attraverso momenti concreti di corrispondenza nei confronti della fattispecie. La necessità di una severa tipizzazione dei singoli momenti strumentali che definiscono la condotta impone, quindi, un’altrettanto severa diagnosi sulla possibilità che quelle condotte descritte nell’art. 270 quinquies possano effettivamente realizzarsi non secondo modelli puramente didascalici ma concretamente idonei, da divenire verificabili dal giudice di merito nella loro proiezione verso il risultato rappresentato e voluto. L’esigenza di punire i comportamenti prodromici ad un’attività terroristica, di tutta evidenza, costituisce il fondamento che giustifica l’anticipazione della soglia della punibilità. Ciò posto, occorre distinguere anzitutto la condotta sul piano oggettivo, ravvisandola in un’attività consistente” “nell’addestramento o nella fornitura di istruzioni alla preparazione o all’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonchè di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.” Con particolare riferimento all’elemento soggettivo,poi, si tratta di un reato a duplice dolo specifico che si caratterizza, da un lato, per la “realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, in secondo luogo, per la presenza della finalità di terrorismo descritta dall’art. 270-sexies c.p.”. La motivazione posta a fondamento di tale assunto è strettamente collegata alla necessità di salvaguardare proprio il principio di offensività.
Nonostante la finalità definitoria, la disposizione in parola si è presentata foriera di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, motivati dall’ambiguità e indeterminatezza della formula legislativa. Per mitigare il deficit di determinatezza della disposizione, e al fine di renderla conforme al principio di offensività e dare ragione all’elevato trattamento sanzionatorio comminato dalle incriminazioni di condotte con “finalità di terrorismo”, la Suprema Corte ha accostato al sostrato psicologico di tale nozione una componente oggettiva, insistente sulla obiettiva idoneità a raggiungere gli scopi individuati dalla norma.
La nozione di “finalità di terrorismo” è fornita, per tutte le disposizioni in materia, dall’art 27sexies c.p. a mente del quale : “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.
L’art.270sexies presenta una struttura complessa, nella quale pur essendo la norma stessa dedicata alla descrizione della finalità terroristica, sono certamente compresi elementi di carattere obiettivo, quali misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati. A livello soggettivo, sul piano della rappresentazione e della volizione, l’agente opera in una duplice direzione. In primo luogo vuole un “grave danno per il Paese od una organizzazione internazionale”. In secondo luogo, persegue un fine alternativo, fra i tre indicati dalla norma: intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere strutture politiche fondamentali o, infine, costringere il potere pubblico o un organizzazione internazionale a compiere o non compiere un qualsiasi atto. La prima parte della norma descrive un evento di pericolo che deve concretamente profilarsi e che, nei riflessi soggettivi, deve pienamente riprodursi. La legge non si limita ad esigere il fine di produrre un grave danno, ma esige l’obiettivo compimento di condotte che possono determinare quel danno. Tuttavia, l’azione deve essere anche finalizzata ad uno di tre ulteriori eventi, che non deve necessariamente verificarsi.
Anche con riferimento all’addestramento ai fini terroristici si pone lo stesso problema di conformità al principio di offensività.
Anteriormente alla riforma operata dal d.l. n.7 del 2015, l’art.270quinquies disponeva che: “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.”
Come la maggior parte delle previsioni a contrasto del terrorismo,la fattispecie delittuosa anticipa il momento consumativo alla commissione di atti preparatori di un attentato, incriminando colui che addestri o fornisca istruzioni per il compimento di atti terroristici di violenza o sabotaggio, peraltro estendendo la punibilità al soggetto addestrato (ma non anche al mero recettore di informazioni).
Lo strutturale deficit di offensività insito a siffatta tecnica legislativa ha indotto la giurisprudenza ad adottare un’interpretazione adeguatrice, sulla falsariga di quanto avvenuto in relazione all’art. 270-sexies. La fattispecie ex art. 270-quinquies integra un delitto a consumazione anticipata, a duplice dolo specifico: l’uno insistente sulla finalizzazione degli insegnamenti al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, l’altro al perseguimento di finalità di terrorismo
Ciò posto, la punizione del destinatario della condotta nel solo caso di addestramento e non anche in quello di ricezione delle informazioni induce ad intendere “l’addestramento” come contrassegnato da una vera e propria interazione tra l’addestratore e l’addestrato, che presupporrebbe, almeno di norma, un contatto diretto tra il primo ed il secondo, secondo i caratteri tipici dell’attività militare o paramilitare. “Addestrare” è, dunque, rendere abile alle attività oggetto dell’addestramento, così da rendere punibile, allorché l’addestramento si sia compiuto e la recluta sia divenuta un vero e proprio addestrato, anche quest’ultimo (art. 270 quinquies, ultimo periodo). Tale soluzione, costituzionalmente orientata, si reputa necessaria perché se l’addestramento non sortisce il risultato voluto dall’addestratore che diviene correo dell’addestrato solo nel caso in cui la sua opera abbia esito positivo, la distanza anche rispetto al primo fine (oggetto del primo dolo specifico) renderebbe inipotizzabile, non soltanto l’elemento psicologico ma anche la condotta tipica descritta dall’art. 270- quinquies. Di converso, può ravvisarsi “nel fornire istruzioni” , anche una diffusione ad incertam personam, che può essere effettuata pure a distanza, attraverso mezzi telematici e, quindi, nei confronti di soggetti che non sì è in grado di stabilire se siano in grado di apprendere realmente le istruzioni impartite.
In sostanza, la giurisprudenza è incline a ravvisare sempre e comunque nei reati a dolo specifico caratterizzati dall’assenza di un evento naturalistico, delle ipotesi di reato di pericolo concreto nel quale allo scopo perseguito deve corrispondere l’oggettiva idoneità della condotta a realizzare l’evento costituente l’obiettivo della condotta. Tale idoneità costituisce un requisito immancabile per l’individuazione della stessa tipicità della condotta, cosicché se tale finalità non sia concretamente perseguibile perché le attività poste in essere sono inidonee al raggiungimento dello scopo, si perviene a costruire una fattispecie di pura volontà che comporterebbe un’anticipazione della consumazione non riconoscibile sul piano del possibile giuridico. Restando inipotizzabile ogni offesa, non soltanto sotto il profilo del pericolo concreto, ma anche sotto il profilo del pericolo presunto, si costituirebbe una figura di reato contrassegnata da una sorta di “pericolo del pericolo” che, per ciò solo, non può essere verificato se non utilizzando criteri di inferenza palesemente arbitrari.
L’impostazione in parola ha trovato l’avallo della dottrina dominante e della giurisprudenza successiva, la quale ha ribadito che la descrizione della norma impone la distinzione tra formazione e informazione (ovvero tra insegnamento e divulgazione), senza potersi anticipare la soglia di punibilità a uno stadio della condotta che non sia ancora insegnamento ma mera divulgazione. Per il principio di legalità dell’art. 1 c.p., le nozioni fornite (od acquisite) di tipo militare devono essere, perciò, idonee a costituire in chi le riceve (o le acquisisce) un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o ad usare armi e quant’altro, non solo a suscitare o ad aumentare il proprio o altrui interesse in tale settore.
E’ suscettibili di integrare la fattispecie delittuosa in esame anche l’auto-addestramento.
Il recente intervento normativo, infatti, ha aggiunto un periodo finale al primo comma, assoggettando a pena anche “ la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’art. 27sexies”.
Mentre parte della dottrina ha intravisto in tale innovazione il recepimento normativo della punibilità dell’autoaddestramento, una diversa opinione ha ravvisato nella riforma il proposito di coprire quelle lacune normative che avrebbero potuto condurre ad un esito assolutorio rispetto a quelle condotte ritenute in origine scevre di rilevanza penale, perché caratterizzate dalla sola raccolta di “informazioni”. In realtà, la modifica normativa non sanziona la mera raccolta di informazioni, bensì i successivi comportamenti univocamente finalizzati a compiere condotte con finalità di terrorismo. Alla luce della condivisibile tendenza giurisprudenziale a privilegiare un’interpretazione in chiave offensiva delle disposizioni a consumazione anticipata, appare prevedibile che, nella prassi, si tenderà ad esigere un collegamento teleologico tra le informazioni raccolte e gli atti a scopo terroristico, pur non imposto dal tenore letterale della disposizione.
La novella del 2005, ha inserito anche il reato di cui all’art. 210 quater (Arruolamento con finalità di terrorismo), pur esso a doppio dolo specifico, richiedendo, sempre secondo il modello del pericolo concreto, da un lato, la finalizzazione dell’arruolamento di una o più persone al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, dall’altro lato, la comune finalità di terrorismo. L’evento, pertanto, assurge quale “proiezione psicologica della condotta”e giustifica la anticipazione della punibilità. Ed infatti, la finalizzazione dell’addestramento e dell’istruzione verso il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio postula, perchè la fattispecie venga realizzata, l’idoneità del contatto a realizzare il risultato perseguito.
In conclusione, è facile notare come la finalità terroristica perseguita assume in tutti i reati analizzati un valore quasi assorbente rispetto al resto della fattispecie. Corollario di tale impostazione è che, tutte le volte in cui la finalità descritta dalla norma in esame non sia in concreto perseguibile a causa dell’inidoneità delle condotte poste in essere rispetto al raggiungimento dello scopo, ci troveremmo di fronte ad una fattispecie di pura volontà, in cui addirittura l’anticipazione della consumazione non sembra neppure riconoscibile sul piano del possibile giuridico. In una tale caso, infatti, non sarebbe possibile ipotizzare alcun tipo di offesa, e pertanto non sarebbe possibile ricondurre la vicenda non solo ad un’ipotesi di reato di pericolo concreto, ma neanche una fattispecie di pericolo presunto o astratto. Non sarebbe infatti sufficiente, affinchè tale fattispecie associativa venga realizzata, il solo associarsi, anche se finalizzato alla commissione di più reati. Ciò comporta che, sotto il profilo della volontà, la proiezione della condotta verso un certo risultato, se connotata dalla concreta idoneità di raggiungerlo, permea di sè l’intera fattispecie.
La necessità di una severa tipizzazione dei singoli momenti strumentali che definiscono la condotta impone un’altrettanto severa diagnosi sulla possibilità che quelle condotte descritte possano effettivamente realizzarsi non secondo modelli puramente didascalici ma concretamente idonei, nella loro intrinseca consistenza, da divenire verificabili dal giudice di merito nella loro proiezione verso il risultato rappresentato e voluto. In tal caso, dunque, è l’idoneità dei mezzi che conferisce rilevanza penale al fine, ed al contempo, è anche la finalità presa di mira dal soggetto agente che a sua volta ne giustifica la punibilità. La salvaguardia del principio di offensività sarebbe al sicuro laddove si accerti che il dolo specifico abbia effettivamente sorretto e giustificato la tipizzata condotta terroristica caricandola dei requisiti necessari a far sì che la stessa possa essere considerata del tutto idonea a porre in essere la finalità terroristica.