Anatocismo e prassi usurarie

L’anatocismo e le prassi usurarie sono due fenomeni, complessi e di interesse, che riguardano una peculiare categoria di obbligazioni: le obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 ss. c.c.).

Come noto, il denaro, oltre a costituire il più diffuso mezzo di pagamento nei rapporti commerciali, si atteggia, altresì, come unità di misura del valore dei beni.

Nelle obbligazioni pecuniarie, il debitore può estinguere il proprio debito o mediante consegna, al creditore, del denaro contante, oppure tramite il trasferimento dell’astratta disponibilità della somma pattuita mediante assegni o carte di credito.

Al riguardo, i pagamenti da ultimo citati stanno ricevendo una diffusione sempre maggiore, anche grazie alla normativa c.d. “antiriciclaggio”, la quale vieta il pagamento in contanti per debiti superiori ad un determinato importo.

Tutto ciò sinteticamente premesso in relazione alle obbligazioni pecuniarie, deve darsi atto che il denaro, in quanto bene fruttifero, produce fisiologicamente interessi. In particolare, l’ordinamento conosce e disciplina tre categorie di interessi: corrispettivi, compensativi e moratori.

I primi vengono disciplinati dall’art. 1282, comma 1, c.c.: infatti, la disposizione stabilisce che, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente, “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto”. Dunque, gli interessi corrispettivi sono dovuti dal debitore in virtù della naturale fertilità del denaro.

Gli interessi compensativi perseguono, di contro, una finalità equitativa e compensativa. A titolo esemplificativo, può citarsi l’art. 1499 c.c., a norma del quale, salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, “decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile”.

Da ultimo, gli interessi moratori richiedono l’inadempimento e la messa in mora del debitore e rivestono una funzione sanzionatoria. Difatti, l’art. 1224 c.c. stabilisce che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro, sono dovuti “dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno”.

Ciò premesso, a tal punto della trattazione, è possibile nonché doveroso analizzare la disciplina degli interessi in relazione all’anatocismo e alle prassi usurarie, esaminando, in particolare, gli aspetti più problematici e discussi.

Procedendo con ordine, l’anatocismo è un fenomeno peculiare – particolarmente diffuso nell’ambito dei contratti bancari – in forza del quale gli interessi già scaduti producono ulteriori interessi.

L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c., che ne prevede tre tipologie: “consuetudinario”, che trova il proprio fondamento in un uso normativo; “convenzionale”, il quale trova fonte in una pattuizione convenzionale stipulata tra le parti; “giudiziale”, il quale discende da una domanda giudiziale di parte.

In forza della disposizione in disamina, solamente l’anatocismo consuetudinario non soggiace ai limiti ivi stabiliti, mentre, in relazione alle altre due tipologie, l’art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi “solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.

La previsione normativa di tali rigorosi limiti trova la propria giustificazione non soltanto nella finalità di arginare lo strapotere delle Banche, ma anche e soprattutto di tutelare il debitore, il quale viene posto in condizione di conoscere con un certo margine di certezza l’ammontare del proprio debito.

Ed invero, il primo “nodo gordiano” da scogliere ha riguardato l’esatta qualificazione, alla luce dell’esaminato art. 1283 c.c., delle “norme bancarie uniformi” (n.b.u.), con le quali le Banche hanno previsto una capitalizzazione degli interessi anatocistici differente e derogatoria rispetto alla norma citata.

In un primo momento, le n.b.u. vengono qualificate come usi normativi ex art. 8 disp. prel. c.c.

Un deciso “mutamento di rotta” si ha con le pronunce del ’99 della giurisprudenza di legittimità, con le quali viene corretta una tendenza quasi naturale, da parte delle Banche, alla stortura e alla devianza, in spregio dei clienti.

Nello specifico, il Giudice della legittimità ricorda come possa discorrersi di “usi normativi” solamente in presenza di un comportamento formatosi prima dell’entrata in vigore del codice civile (quindi “ante” 1942), reiterato nel tempo ed accompagnato dalla convinzione della sua doverosità.

Ebbene, non soltanto le n.b.u. sono successive all’entrata in vigore del codice civile, ma, soprattutto, è di tutta evidenza che il cliente non accetta la pattuizione avente ad oggetto interessi anatocistici in quanto convinto della doverosità, ma solamente per poter accedere ai servizi bancari, i quali, in caso di rifiuto, gli sarebbero preclusi.

Per tutto quanto esposto, le n.b.u. sono usi negoziali e non normativi. Di conseguenza, il cliente potrà agire per far valere la nullità delle pattuizioni contrattuali che si pongono in contrasto con l’art. 1283 c.c. per violazione di norme imperative (art. 1418, comma 1, c.c.), chiedendo, altresì, la restituzione di quanto già versato alla Banca con l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Tuttavia, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile, la ripetizione dell’indebito è soggetta a prescrizione. Da qui, è sorto un acceso dibattito sul “dies a quo” della prescrizione: una prima tesi, infatti, lo individua nella chiusura del saldo, una seconda, invece, nell’annotazione della singola rimessa.

La “querelle” è stata risolta da un’importante pronuncia delle Sezioni Unite, con la quale il Supremo Consesso ha distinto tra rimesse “ripristinatorie” e rimesse “solutorie”.

In estrema sintesi, le prime presuppongono un conto coperto, poiché assistito da apertura di credito. Di conseguenza, l’annotazione della rimessa non ha funzione solutoria ma è solo un’operazione contabile, inidonea a far decorrere il termine di prescrizione, il quale, dunque, decorrerà dalla chiusura del conto.

Le rimesse “solutorie”, invece, concernono un conto scoperto, non assistito da apertura di credito. Dunque, la prescrizione decorrerà dalla rimessa, avente vera e propria funzione solutoria, ossia di pagamento.

Per completezza, deve darsi atto che il legislatore è intervenuto con la recente l. n. 49/16, la quale, modificando l’art. 120 T.U.B., seppur sancendo un generale divieto di anatocismo bancario, ha previsto delle specifiche condizioni in presenza delle quali non vige il predetto divieto. Dunque, al di fuori di tali tassative condizioni, l’anatocismo resta soggetto ai limiti dell’art. 1283 c.c., nonché in generale vietato nei contratti bancari.

Analizzato il fenomeno dell’anatocismo, l’attenzione dovrà adesso concentrarsi sulle prassi usurarie.

Per dovizia espositiva, è bene ricordare che la materia è stata profondamente innovata dalla legge n. 108/96, la quale ha inciso sia sui profili civilistici che penalistici.

Iniziando da questi ultimi, mentre, prima della novella, l’art. 644 c.p. sanzionava il creditore che richiedeva il pagamento di interessi usurari “approfittando dello stato di bisogno” del debitore, la norma, come riformata dalla legge del ’96, punisce chiunque “si fa dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”. Altresì, viene specificato che è la legge a stabilire “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (c.d. “tasso-soglia”).

Dunque, si è avuto il passaggio da un’usura “soggettiva” ad una “oggettiva”, in relazione alla quale rileva esclusivamente il superamento del c.d. “tasso-soglia”.

Da qui, si sostiene che l’ordinamento non mira più a tutelare esclusivamente il patrimonio del debitore, ma anche il contenimento del costo del denaro e il corretto andamento del mercato di credito.

Ciò posto, sotto il profilo civilistico, la novella ha modificato la disciplina dei contratti di mutuo, i quali costituiscono la categoria negoziale più esposta alle prassi usurarie.

Infatti, l’art. 1815, comma 2, c.c., “ante” l. n. 108/96, stabiliva che, laddove fossero stati convenuti interessi usurari, la clausola dovesse considerarsi nulla e gli interessi erano dovuti solamente nella misura legale.

L’attuale testo della disposizione, di contro, stabilisce che la clausola è nulla “e non sono dovuti interessi”: la sanzione è molto più afflittiva rispetto al passato, perché il mutuo viene trasformato da oneroso a completamente gratuito.

Ciò premesso, deve darsi atto che, anche con riguardo alle prassi usurarie, al pari dell’anatocismo, sono emersi profili problematici.

Una prima questione concerne la configurabilità della c.d. “usura sopravvenuta”, da rinvenirsi laddove la pattuizione di interessi, “ab origine” non usuraria, diventi tale al momento dell’effettiva riscossione, a causa di un mutamento del “tasso-soglia”. In proposito, si contengono il campo la tesi della “datio” e la tesi della “promissio”.

In estrema sintesi, la tesi della “datio” ritiene che il giudizio sull’usurarietà debba essere effettuato al momento dell’effettiva dazione degli interessi: del resto, la l. n. 108/96 ha introdotto l’art. 644-ter c.p., il quale fa decorrere la prescrizione del reato dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. In tale ottica, può configurarsi l’usura c.d. “sopravvenuta”, con la conseguenza che deve considerarsi contraria a buona fede la condotta del creditore che continui a pretendere il pagamento di interessi ormai divenuti usurari.

Di contro, la tesi della “promissio” nega rilevanza all’usura sopravvenuta, ritenendo dirimente il solo momento della pattuizione. A sostegno di quanto asserito, si richiama l’art. 1815, comma 2, c.c., il quale, nel menzionare gli interessi usurari “convenuti”, mostra di attribuire rilevanza al solo momento della pattuizione.

Il contrasto è stato composto da una pronuncia delle Sezioni Unite, con la quale viene mostrata adesione alla tesi della “promissio”, negando rilevanza alcuna all’usura “sopravvenuta”.

A suffragio della propria soluzione ermeneutica, si richiama, oltre al già citato art. 1815, comma 2, c.c., anche l’art. 1 l. n. 24/01 (legge di interpretazione autentica della l. n. 108/96), secondo la quale devono considerarsi usurari gli interessi che superano il c.d. “tasso-soglia” al momento in cui sono pattuiti “indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Alla luce di ciò, secondo il Giudice della nomofilachia, la pretesa del creditore di pagamento di interessi divenuti successivamente superiori rispetto al “tasso-soglia” non può considerarsi astrattamente contraria a buona fede. Tuttavia, essa può apparire tale per le particolari modalità della pretesa medesima. Dunque, non è l’interesse pattuito ad essere illecito, ma potrebbero atteggiarsi come tali le modalità della richiesta di pagamento.

Da ultimo, in tempi recentissimi, le Sezioni Unite hanno chiarito un’ulteriore, annosa questione, concernente l’esatto ambito applicativo della normativa antiusura.

Nel dettaglio, se è pacifica, da un lato, l’applicabilità agli interessi corrispettivi, dall’altro lato, la non applicabilità a quelli compensativi (poiché costituiscono una mera tecnica compensativa), è risultata dibattuta l’applicabilità agli interessi moratori.

Un primo orientamento offre risposta negativa, ritenendo ostativa la diversità tra le due categorie di interessi: mentre, infatti, gli interessi corrispettivi sono espressione della naturale fertilità del denaro, quelli moratori rivestono una funzione sanzionatoria e presuppongono l’inadempimento del debitore.

All’opposto, una seconda tesi ritiene applicabile la normativa antiusura anche agli interessi moratori, pena, altrimenti, un “vulnus” all’interesse dell’ordinamento ad una lotta ad ampio respiro a tale fenomeno.

Tuttavia, tra i sostenitori del secondo orientamento, sussiste un contrasto ulteriore. Infatti, una prima tesi ritiene che, ai fini di una lotta realmente efficiente alle prassi usurarie, l’art. 1815, comma 2, c.c. deve applicarsi anche alla pattuizione degli interessi corrispettivi, la quale verrebbe colpita da nullità anche laddove gli interessi non fossero usurari. Di contro, una diversa tesi sostiene la non nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi laddove questi ultimi non fossero usurari: infatti, opinare diversamente finirebbe per avallare comportamenti scorretti del debitore, che potrebbe ritardare ulteriormente l’adempimento, facendo affidamento sulla non debenza di alcun interesse.

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto, chiariscono, preliminarmente che, poiché gli interessi moratori costituiscono un esborso per il debitore, anche essi sono soggetti alla normativa antiusura, con la conseguenza che la relativa pattuizione, laddove preveda interessi superiori al “tasso-soglia”, deve considerarsi nulla. Opinare diversamente finirebbe per tenere in non cale le finalità dell’ordinamento, da ravvisarsi, come chiarito, nella tutela del debitore e nella tutela del mercato.

Tuttavia, il Supremo Consesso chiarisce che la tesi a favore della nullità anche della clausola concernente gli interessi corrispettivi – laddove non usurari – non sia meritevole di plauso: tale soluzione, infatti, si espone al rischio di comportamenti scorretti del debitore. Di conseguenza, ferma la non esigibilità degli interessi moratori usurari, il debitore resta obbligato al pagamento degli interessi corrispettivi pattuiti nella misura legale.

In conclusione, in materia di anatocismo e di prassi usurarie, il lavoro quasi congiunto di legislatore e giurisprudenza ha assicurato un congruo bilanciamento tra tutti i valori coinvolti.

G M

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