AUTONOMIA PRIVATA E DESTINAZIONE PATRIMONIALE

 AUTONOMIA PRIVATA E DESTINAZIONE PATRIMONIALE

VALENTINA ESPOSITO

L’autonomia privata è un concetto che evoca i potere dei privati di perseguire i propri interessi attraverso gli strumenti negoziali ammessi dall’ordinamento. Ciascun soggetto è titolare di situazioni giuridiche a cui la legge ricollega un insieme di poteri e di facoltà. L’esercizio di tali atti di autonomia consente al titolare dei medesimi di disporre del proprio patrimonio senza subire l’ingerenza esterna dei poteri statali. Tale assunto trova diretto fondamento nell’art. 1322 c.c., norma questa collocata nella disciplina generale dei contratti. La fattispecie in questione consente ai singoli di stipulare contratti atipici per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali (art. 1321 c.c.)

Ai sensi dell’art. 1322 c.c. il contratto si qualifica atipico quando il modello prescelto dalle parti non rientra tra i tipi disciplinati dal legislatore (art. 1322 co.2 c.c.). L’atipicità del contenuto stabilita delle parti mira a perseguire il concreto asseto di interessi che le parti intendono soddisfare.

La fattispecie contrattuale costituisce lo strumento principale di scambio e di circolazione della ricchezza.

Giova a tal proposito osservare che l’autonomia privata, ossia il diritto all’autodeterminazione circa i propri interessi, costituisce il nucleo essenziale della libera iniziativa economica disciplinata all’art. 41 Cost. La predetta nozione tuttavia allude a forme di disposizione degli interessi più complesse ed organizzate. Infatti, se il contratto rappresenta lo strumento più celere per conseguire gli scopi privatistici, talvolta, per talune finalità, è necessario accedere a forme negoziali maggiormente articolate.

Nella prospettiva ora delineata, al fine di conseguire determinate utilità, il privato può invero avere l’esigenza di determinare un patrimonio separato. Ciò può realizzarsi secondo diverse modalità. In primo luogo la separazione patrimoniale può effettuarsi costituendo un nuovo soggetto di diritto privato. Uno o più soggetti infatti possono, mediante un contratto avente scopo associativo, conferire i propri beni nel patrimonio sociale al fine di conseguire la finalità comune.

In tale ottica occorre evidenziare che la patrimonialità o meno dell’interesse privato orienta circa la scelta delle forme idonee al conseguimento dello scopo medesimo. Se infatti la finalità è di tipo economico, l’interessato può costituire una società scegliendo tra i tipi predisposti nell’ambito del libro quinto del codice civile. Al contrario, se il fine è meramente ideologico, culturale o morale, i soggetti di diritto idonei al suo perseguimento sono gli enti no profit disciplinati nel primo libro del codice civile, ovverosia le associazioni e le fondazioni. Mentre le associazioni richiedono per essere costituite un accordo plurisoggettivo da parte di tutti gli associati e salvo l’eventuale “apertura”, con conseguente adesione di terzi, le fondazioni invece possono crearsi anche mediante atto unilaterale anche mortis causa. In tal modo dunque lo scopo ideale perseguito con la fondazione può essere raggiunto anche con l’atto di ultima volontà,  potendo il de cuius di disporre dei propri beni mediante onere imposto agli eredi di destinare parte delle sue sostanze all’ente no profit. L’istituto così delineato dimostra come la fondazione rappresenti nella realtà sociale uno degli strumenti più efficienti di segregazione patrimoniale. Si evidenzia peraltro che nella prassi sia le fondazioni che le associazioni sono molto diffuse anche tra i soggetti di diritto pubblico che, salvo i limiti imposti dalla legge, hanno al pari dei privati libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Per la costituzione di un patrimonio separato tuttavia non è sempre necessario accedere ad un processo di entificazione. L’ordinamento infatti prevede anche la possibilità di costituire forme più elementari di segregazione patrimoniale che non richiedono la creazione di un autonomo soggetto di diritto.

Il privato titolare di una pluralità di beni può infatti, mediante una manifestazione di volontà,  imprimere a taluni di essi una specifica destinazione. Secondo un’accreditata opinione, tale nucleo di beni si qualifica come una universalità di diritto che rappresenta un centro autonomo di imputazione delle attività giuridiche poste in essere per il conseguimento dello scopo insito alla destinazione. Attraverso la segregazione patrimoniale infatti è possibile distinguere i rapporti giuridici contratti per il realizzare la finalità programmata rispetto a quelli estranei all’obiettivo medesimo. La suddetta distinzione comporta di conseguenza la necessità di classificare le diverse tipologie creditorie e di individuare pertanto un regime giuridico peculiare per gli atti giuridici di destinazione patrimoniale di cui a breve si discorrerà.

La suddivisione in classi di creditori comporta che coloro i quali contraggono in ragione della destinazione patrimoniale hanno il potere, in caso di inadempimento, di aggredire direttamente i beni del patrimonio vincolato. Coloro che invece stipulano contratti con il titolare dei suddetti beni per scopi estranei alla destinazione patrimoniale in genere non possono agire sul patrimonio separato, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede la possibilità di rivalersi in via  sussidiaria.

Giova fin da subito osservare che la segregazione patrimoniale, per quanto rappresenti una forma di manifestazione dei poteri di autonomia privata, costituisce una deroga al principio di universalità afferente alla garanzia patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) nonché al principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). Infatti la segregazione patrimoniale esclude i beni vincolati alla generale garanzia patrimoniale per la pluralità di creditori i quali possono soddisfarsi su un patrimonio in concreto ridotto rispetto a quello potenziale.

Gli artt. 2740, 2741 c.c. costituiscono espressione di due principi generali che sottendono alla tutela dell’ordine pubblico economico. Il legislatore infatti pretende che ad ogni rapporto giuridico il creditore abbia sempre l’aspettativa di tutelarsi su tutti i beni presenti e futuri del debitore e che lo stesso creditore possa sempre soddisfarsi al pari di tutti gli altri soggetti che vantino pretese nei confronti dell’obbligato.

Per le ragioni sopra esposte, ogni deroga ai principi in esame deve costituire un’eccezione e può essere esclusivamente prevista dalla legge. Di conseguenza i patrimoni segregati sono ammessi solo nella misura in cui le disposizioni di legge prevedano le forme, le modalità ed i contenuti dei predetti patrimoni. In linea di principio dunque non vi sarebbe spazio per tipi di segregazione patrimoniale atipici a differenza dei contratti. L’autonomia patrimoniale invero esplica la libertà di realizzare i propri interessi, ma ciò pur sempre nei limiti degli interessi superiori di matrice pubblicistica.

È opportuno tuttavia rammentare che il legislatore ha introdotto taluni istituti di patrimonio destinato che rimettono in discussione il principio di tipicità che afferisce agli strumenti di autonomia in esame. Prima di analizzarli però, onde verificare gli spazi di libertà privata in aggiunta alla mera applicabilità al tipo astratto, appare opportuno delineare le tipologie tradizionali di patrimoni destinati disciplinati ne codice civile.

Le disposizioni legislative prevedono anzitutto i fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. Tale istituto costituisce una peculiare forma di regime patrimoniale familiare e prevede la possibilità per i coniugi o di un terzo titolari di beni di imprimere agli stessi una destinazione c.d. familiare. Il fondo patrimoniale può costituirsi per assolvere esclusivamente ai bisogni della famiglia. Ogni attività di disposizione dei beni infatti è ammessa solo se necessaria a soddisfare il predetto scopo con il consenso congiunto dei titolari e se vi sono figli minori è altresì necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 169 c.c.). In caso di inadempimento delle obbligazioni contratte per tale scopo, solo i creditori che erano a conoscenza del vincolo patrimoniale possono soddisfarsi sui beni del fondo. Coloro invece che hanno contratto per ragioni estranee resteranno invece esclusi dall’eventuale esecuzione forzata del predetto patrimonio destinato.

Alla luce di quanto appena esposto, si evidenzia dunque in tale ipotesi una forma di segregazione patrimoniale la cui finalità, i contenuti dell’atto di disposizione, la suddivisione in classi di creditori è predeterminata dalla legge. Non vi è dunque spazio per i privati di esercitare al di là dei limiti legislativi fattispecie atipiche di fondo patrimoniale.

Un’altra tipologia di patrimonio destinato è ravvisabile nella disposizione di cui all’art. 1977 c.c. La norma de qua prevede la possibilità per il debitore di cedere mediante contratto taluni suoi beni ad uno  o più creditori per scopi liquidatori.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, tale istituto costituisce un tipo di segregazione patrimoniale. Il debitore infatti mantiene la titolarità dei beni predetti. Egli stipula con i creditori un contratto di mandato con il quale obbliga gli stessi a liquidare coloro che prendono parte della cessione. Il debitore pertanto mantiene la titolarità dei beni i quali, per effetto della destinazione impressa, non sono suscettibili di costituire oggetto di vicende circolatorie al di fuori della finalità liquidatoria (art. 1980 c.c.). Qualora ciò avvenisse, lo scopo che separa i beni dal restante patrimonio del debitore sarebbe inopponibile ai terzi i quali vantino pretese incompatibili ed estranee alla suddetta finalità. Anche in tale ipotesi la legge infatti prevede la suddivisione in classi creditorie (art. 1980 co.1 c.c.) anche se in tale evenienza la legge permette ai creditori esclusi dalla cessione di agire comunque in esecuzione forzata sui beni destinati.

Il codice civile inoltre prevede la disposizione di taluni beni societari al fine di perseguire uno specifico affare. L’art. 2447 bis c.c. consente infatti di destinare beni o di effettuare un finanziamento per perseguire scopi attinenti o comunque strumentali all’attività commerciale esercitata dalla società. L’affare deve essere puntualmente descritto nell’atto di destinazione ed il vincolo impedisce qualsivoglia attività giuridica non attinente all’affare medesimo. I creditori della società sono infine estromessi dalla possibilità di aggredire i beni segregati all’affare fino a quando perdura il vincolo, in conformità alle caratteristiche generali concernenti ogni patrimonio destinato.

Giova evidenziare che tutte le fattispecie ora descritte sono astrattamente lecite in quanto perseguono scopi qualificati ex ante dal legislatore come meritevoli di tutela. Gli scopi familiari, le attività liquidatorie o gli affari societari sono invero delle finalità tutelate dallo stesso ordinamento che li ammette in deroga in conformità all’art. 2740 co2. c.c., art. 2741 co2. c.c.

Occorre ad ogni modo osservare come la disciplina di tali istituti sia piuttosto dettagliata. La legge invero descrive le modalità di costituzione, i contenuti positivi o negativi della destinazione patrimoniale proprio al fine di evitare che attraverso l’esplicazione dell’autonomia privata tali patrimoni vincolati possano essere strumentalizzati per conseguire scopi che violano oppure eludono il principi di ordine pubblico interno della garanzia patrimoniale generale e della par condicio creditorum. I privati dunque possono costituire patrimoni separati nei limiti indicati dalle norme cogenti. In tal modo ogni forma di segregazione atipica che vulneri i precetti inderogabili sarebbe nulla.

Tuttavia di recente il legislatore ha introdotto talune tipologie di patrimonio separato concedendo maggiori spazi di libertà agli interessati, specie con riguardo ai contenuti ed alla durata dello scopo.

Anzitutto, quanto appena affermato si rinviene nella disposizione di cui all’art. 2645 ter c.c. La norma citata disciplina la fattispecie della destinazione patrimoniale per interessi meritevoli di tutela.

Secondo l’opinione dominante l’art. 2645 ter non rappresenta una semplice norma relativa alla trascrizione del negozio ivi contemplato, ma configura una nuova categoria di negozi atipici con i quali è possibile conferire una specifica destinazione patrimoniale a determinati beni.

Il titolare dei beni può pertanto con atto negoziale, eventualmente formato secondo lo schema di cui all’art. 1333 c.c., dichiarare di destinare un patrimonio per le finalità indicate dalla norma stessa. I beni vincolati permangono nella titolarità dei disponente ed il beneficiario del negozio di disposizione non acquista la proprietà dei beni, bensì un diritto di credito sugli stessi. In particolare egli potrà esercitare tutte le facoltà dedotte nell’atto di destinazione conformi alla finalità prevista. Ogni attività giuridica avulsa allo scopo sarà invece preclusa al destinatario del negozio, come nel caso di alienazione dei beni. Giova osservare che la destinazione dei beni assume i connotati della realità e, dunque, in caso di vendita dei beni, il vincolo derivante dalla destinazione permane purché l’atto venga trascritto prima dell’acquisto dei terzo acquirente. La trascrizione rende pertanto il vincolo inopponibile a tutti i terzi che vantino pretese incompatibili con lo scopo di destinazione. Sotto questo profilo, si spiega anche perché la norma in rassegna suddivide i creditori in classi, predisponendo il tipico regime giuridico che contrassegna ogni fattispecie di segregazione patrimoniale.

La peculiarità che caratterizza l’istituto in esame è data dalla libertà di scelta del disponente in ordine all’oggetto della destinazione patrimoniale. L’art. 2645ter c.c. si limita ad esplicitare che lo scopo deve essere meritevole di tutela, ammettendo che esso possa esser anche costituito mediante negozio atipico ex art. 1322 c.c. Dalla disposizione in esame si evince dunque la libertà della finalità, che può essere esclusivamente individuata dal disponente senza limiti di contenuto, positivi o negativi, predeterminati dalla legge. L’unica indicazione vincolante che viene specificata nell’art. 2645 ter c.c. è data dalla tipologia dei beneficiari e dalla durata dello scopo, che può essere anche commisurato in base alla vita del beneficiario dell’atto. Ciò significa che il legislatore, mediante l’art. 2645 ter c.c., ammette un ampio esercizio di autonomia negoziale sulla segregazione patrimoniale la quale appare libera nei fini e nel tempo posto che essa potrebbe essere anche tendenzialmente perpetua. Tale figura pertanto consente ai consociati di perseguire  finalità egoistiche senza che vi sia una conformazione alla pubblica utilità e che sia dunque ammesso solo nella misura in cui esso soddisfi interessi della collettività. Gli unici limiti che in tale senso il privato incontra sono costituiti dall’obbligo di osservare le norme imperative, l’ordine pubblico ed il buon costume al pari di ogni negozio atipico che altrimenti diviene nullo per illiceità (art. 1343 c.c.). In questo ordine di idee, l’atto di destinazione patrimoniale non può essere posto in essere per perseguire uno scopo illecito, tra cui la frode ai creditori ex artt. 2740, 2741 c.c. ovvero l’elusione delle norme sui legittimari.

Alle medesime conclusioni si deve pervenire per quanto concerne il trust. La dottrina e la giurisprudenza che ammettono il c.d. trust interno ritengono che la legge di ratifica (l.364/1989) non concerna solo norme di diritto privato internazionale, ma abbia dato vita ad un istituto di nuovo conio.

Con il trust interno il privato (c.d. settlor) può trasferire taluni beni ad un altro soggetto (c.d. trustee) il quale ha l’obbligo di gestire e di amministrare i beni destinati ad un terzo beneficiario. Anche tale istituto costituisce dunque una forma di segregazione patrimoniale che non può essere intaccata dai creditori estranei al vincolo e dai terzi che vantino pretese non compatibili con le finalità dei trust.

Secondo l’opinione comune il trustee è un mandatario tenuto ad amministrare i beni sulla base delle indicazioni del disponente, mentre il beneficiario non acquista la proprietà dei beni in trust, bensì un diritto personale di godimento sugli stessi da esercitare nel rispetto dello scopo prefissato nell’atto di destinazione. Se così non fosse infatti vi sarebbe una scissione tra proprietà formale e sostanziale rispettivamente acquisita in capo al trustee ed al beneficiario, in aperto contrasto con l’art. 1376 c.c. il quale prevede esclusivamente il trasferimento della proprietà mediante consenso traslativo.

Occorre inoltre osservare che anche in tale ipotesi lo scopo è liberamente determinato dal disponente e titolare dei beni conferiti in trust. In tale evenienza inoltre, dato che la legge regolatrice del trust è individuata dall’interessato, sembra addirittura che si possa sfuggire al controllo sulla meritevolezza degli interessi. Tale aspetto tuttavia deve essere limitato in quanto anche il trust, come ogni atto di autonomia, deve essere lecito e quindi conforme alle norme che tutelano interessi superindividuali. Il trust dunque è ammesso nell’ordinamento italiano nella misura in cui esso non venga strumentalizzato per perseguire scopi illeciti. D’altra parte la giurisprudenza non ha mancato di individuare le ipotesi in cui tale negozio si sia posto in contrasto con le norme cogenti ed in particolare con l’ordine pubblico interno. In diverse occasioni infatti è stata dichiarata la nullità dei trust c.d. autodichiarati e di quelli liquidatori i quali perseguono lo scopo pratico (causa in concreto) di frodare i creditori.

Il pregio delle fattispecie di cui all’art. 2645 ter c.c. ed il trust è quello di consentire ai privati di autodeterminarsi in ordine alla destinazione dei propri beni per realizzare gli scopi più confacenti ai loro interessi ai sensi dell’art. 41 cost. come affermato in precedenza però tale libertà non può portare all’abdicazione degli interessi pubblicistici della garanzia patrimoniale e della par condicio creditorum. È necessario infatti che si contemperino le due opposte esigenze, onde garantire tutela a due diritti di primaria importanza. All’uopo sarà necessario, al fine di garantire il creditore potenzialmente pregiudicato dalla segregazione patrimoniale, indagare sulla causa in concreto del negozio. Tale valutazione consentirà di far emergere l’assetto degli interessi realmente perseguito al di là delle previsioni astratte e di verificarne la sua conformità alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume. In caso di giudizio negativo, l’organo giudicante dovrà rilevare e dichiarare la nullità del negozio ex art. 1418 co.1 c.c., oppure, se ciò è compatibile con l’interesse del titolare dei beni, mantenere in vita il negozio mediante conversione ex art. 1424 c.c. privo di destinazione.

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