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Comunione tra coniugi: la differenza rispetto alla comunione ordinaria, e in particolare la sorte dell’edificio costruito con il contributo di entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva.

Comunione tra coniugi: la differenza rispetto alla comunione ordinaria, e in particolare la sorte dell’edificio costruito con il contributo di entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva.

Arianna Scibilia

Ai sensi dell’articolo 159 c.c., il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione matrimoniale, è quello della comunione dei beni cosiddetta comunione legale.

La comunione legale presenta talune caratteristiche peculiari: è derogabile e non obbligatoria; è dinamica (modifica il proprio oggetto con gli acquisti dei coniugi); è vincolata (il singolo coniuge può chiederne la divisione solo dopo il suo scioglimento); ha ambito oggettivo ristretto (sono esclusi i beni personali).

Formano immediatamente oggetto della comunione, ex art. 177 c.c.: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Nella comunione legale, ciascun coniuge è da ritenere titolare per intero del singolo bene appartenente alla comunione.

Sul punto, è necessario compiere un distinguo rispetto al regime della comunione ordinaria.

Sussiste comunione ordinaria quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone in base allo stesso titolo.

La disciplina della comunione ordinaria, contenuta agli articoli 1100 c.c. e seguenti, pone al centro il concetto di quota, quale misura della singola partecipazione e, dunque, parametro di alcune delle facoltà del comproprietario. La quota di spettanza è ideale, in quanto non riferita ad una specifica parte del bene o dei beni e le singole quote dei compartecipanti, ex art. 1103 c.c., si presumono uguali.

Nel nostro ordinamento, vige, infatti, la regola della comunione di tipo romano, caratterizzata da quote ideali di appartenenza individuale.

Assunto ciò, è possibile qualificare la comunione ordinaria come contitolarità rispetto al diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene.

La contitolarità ha, in realtà, ad oggetto non il diritto, ma la situazione di fatto costituita dal possesso: il compossesso. Di regola, il compossesso si riscontra tra comproprietari di un bene, ma può essere esercitato anche in assenza di un titolo, quando di fatto una pluralità di soggetti esercita un potere congiunto sulla medesima cosa. In questo caso, si avrà un’usucapione del diritto che determinerà una comunione in capo a tutti i compossessori.

Rispetto alla comunione ordinaria, quindi, nella comunione legale, non sussistono quote, ma ciascun coniuge deve ritenersi titolare del singolo bene appartenente alla comunione per intero, salvo le norme relative all’amministrazione dei beni.

Di conseguenza, sussiste una diversità logica strutturale tra comunione ordinaria e comunione legale. Il contratto, stipulato dal comproprietario, in relazione al bene oggetto della comunione per intero, è da ritenersi inefficace; diversamente, ciascun coniuge potrà disporre per intero del bene.

Benché nella comunione legale il coniuge acquisti la piena proprietà del bene, il legislatore ha previsto una specifica disciplina di amministrazione dei beni della comunione. E’ necessario distinguere tra amministrazione ordinaria e straordinaria: la prima può essere esercitata anche disgiuntamente da parte dei coniugi; la seconda, invece, deve essere esercitata congiuntamente. L’articolo 184 c.c. precisa, infatti, che per gli atti relativi a beni immobili e beni mobili registrati è necessario il consenso dell’altro coniuge. Laddove risulti mancante, l’atto potrà essere annullato.

Si ritiene, altresì, che possano essere oggetto della comunione legale, non trattandosi di comunione ordinaria, anche i diritti di credito.

Sulla scorta di quanto detto, sarebbe possibile ricostruire la comunione legale in termini di proprietà solidale.

Ciò determina taluni effetti pratici.

In primo luogo, dal punto di vista della garanzia patrimoniale, il patrimonio della comunione è destinato a sopperire ai bisogni della famiglia, ma non costituisce un patrimonio separato. Il dettato normativo dell’articolo 186 c.c. specifica che, in caso di obbligazioni gravanti sui beni della comunione, il creditore debba agire sui beni della comunione in via prioritaria, per poi soddisfarsi, in via sussidiaria, sui beni personali dei singoli coniugi. Nel caso, invece, di obbligazioni estranee alla comunione, il creditore dovrà rifarsi in primis sui beni personali e poi sui beni della comunione. 

In secondo luogo, è la stessa disciplina degli acquisti ex art. 177 c.c. a prevedere che il bene acquistato da uno dei coniugi entri in comunione legale. Ciò significa che l’altro coniuge ne acquista la piena titolarità.

Nell’ambito processuale, infine, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell’ipotesi di comunione legale, sussiste un caso di litisconsorzio necessario.

Ulteriore differenza strutturale rispetto alla comunione ordinaria è determinata dalla tendenziale stabilità della comunione legale.

La comunione ordinaria è, infatti, a carattere transitorio. L’articolo 1111 c.c. prevede che ciascuno dei partecipanti possa sempre domandare lo scioglimento della comunione. In tal senso, dunque, è possibile ritenere sussistente un diritto potestativo del contitolare di domandare la divisione della comunione. Salvo il caso in cui, art. 1111, comma 2 c.c., non sia stato stipulato un patto di indivisibilità della comunione.

Nella comunione legale, invece, non sussiste il diritto potestativo di domandare lo scioglimento della stessa. E’ il legislatore a prevedere delle ipotesi tassative di scioglimento della comunione: dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale; separazione giudiziale dei beni; mutamento convenzionale del regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi.

Soltanto laddove intervenga una delle predette cause, allora è possibile domandare lo scioglimento della comunione legale.

Nell’ipotesi in cui uno dei coniugi sia intenzionato a far cessare il regime di comunione legale per cattiva gestione del patrimonio da parte dell’altro coniuge, il legislatore ha previsto la possibilità di domandare la separazione giudiziale dei beni ai sensi dell’art. 193 c.c.

Una delle questioni più rilevanti riguarda l’ipotesi di edificio costruito con il contributo di entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi.

La problematica ha ad oggetto l’ambito di applicazione del regime della comunione legale.

Stando al dettato letterale dell’art. 177 n.1 c.c., tutti gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, cadono in comunione.

Sul punto, acquisisce rilevanza richiamare l’istituto dell’accessione. Con tale termine si intende un modo di acquisto a titolo originario della proprietà.

Ai sensi dell’art. 934 c.c., qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 c.c. e salvo che risulti diversamente dal titolo.

Nell’ipotesi in cui, ex art. 935 c.c., il proprietario abbia realizzato la costruzione o l’opera, utilizzando del materiale altrui, deve pagarne il valore, se la separazione non è stata richiesta dal proprietario dei materiali.

Rispetto al caso concreto, si confrontano, dunque, due tesi.

Da un lato, coloro che ritengono applicabile la disciplina della comunione legale. L’articolo 177 n.1 c.c., infatti, farebbe riferimento ad acquisti effettuati dai coniugi, durante il regime di comunione legale, sia a titolo originario sia a titolo derivativo. A titolo esemplificativo, il bene acquistato per usucapione da uno dei coniugi risulta acquisito in favore anche dell’altro, sulla scorta della comunione legale. Allo stesso modo, l’edificio costruito da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà esclusiva, risulterebbe di proprietà di entrambi, in quanto acquisito durante il regime della comunione legale.

Taluni, invece, sostengono che debba applicarsi la disciplina dell’accessione. In particolare, precisano che se il suolo risulta essere stato acquistato dal coniuge precedentemente al matrimonio, allora anche la costruzione dovrebbe risultare di proprietà esclusiva del proprietario del suolo. La realizzazione della costruzione, infatti, rappresenterebbe un mero ampliamento dell’oggetto del diritto di proprietà.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto aderendo alla seconda tesi. Nello specifico, hanno affermato che l’accessione non costituisce un modo di acquisto della proprietà di un bene diverso, ma un ampliamento del suolo in senso verticale. Di conseguenza, se il suolo apparteneva ad uno solo dei coniugi, in quanto acquistato prima del matrimonio, anche la costruzione resterà di proprietà esclusiva.

Tale decisione assume particolare rilevanza, in quanto la giurisprudenza sembrerebbe ritenere applicabile l’istituto dell’accessione anche nel caso di coincidenza tra proprietario del suolo e costruttore.

La questione è stata successivamente posta in relazione all’ipotesi di costruzione realizzata su un suolo comune da parte di uno solo dei comproprietari, senza il consenso degli altri.

La giurisprudenza minoritaria, infatti, interpretando in senso restrittivo l’art. 934 c.c., riteneva non applicabile l’accessione nel caso in cui vi fosse coincidenza tra proprietario del suolo e costruttore.

La Cassazione a Sezioni Unite, invece, smentendo la predetta interpretazione, aderisce all’orientamento tradizionale che considera applicabile il regime dell’accessione al caso di costruzione realizzata da uno solo dei comproprietari sul terreno comune, senza il consenso degli altri; con la conseguenza che la costruzione entra nella comunione ordinaria.

A fondamento di ciò, la Corte recupera quanto affermato in precedenza proprio nella circostanza di edificio costruito da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva. In tale ipotesi, infatti, la giurisprudenza aveva ammesso l’operatività dell’accessione nel caso di coincidenza tra proprietario del suolo e soggetto che realizza la costruzione, vincolando la proprietà dell’edificio alla proprietà del suolo.

Ciò dedotto, è necessario comprendere quale garanzie sussistano in capo al coniuge che ha contributo alla realizzazione della costruzione.

Stando il fatto che quest’ultimo non acquisisce alcun diritto reale, in relazione all’edificio costruito sul suolo di proprietà esclusiva, l’unica tutela prevista per lo stesso è di carattere meramente obbligatorio.

Il coniuge che ha contribuito alla realizzazione dell’edificio acquisirà, infatti, un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge, volto ad ottenere il pagamento della manodopera. Principio che, in parte, potrebbe essere ricavato dal dettato letterale dell’art. 935 c.c., che prevede che il proprietario del suolo provveda al pagamento del materiale di terzi.

Ne risulta, dunque, l’onere in capo coniuge non proprietario del suolo di dimostrare che le somme di denaro ed i materiali utilizzati per la realizzazione del fabbricato siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non essendo presunta tale provenienza.

Diversamente, il coniuge non proprietario del suolo potrebbe divenire proprietario della costruzione nell’ipotesi in cui acquisisca tale diritto per usucapione.

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