Danno non patrimoniale da immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità

Danno non patrimoniale da immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità

di Carmen Oliva

SI PROCEDA CON LO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA

La questione circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità si innesta nella generale categoria delle azioni poste a tutela della proprietà ( rectius del proprietario). L’art 832 c.c., nel riconoscere al proprietario il diritto di disporre e di godere del bene in modo esclusivo, legittima lo stesso ad opporsi a qualsiasi attività dei terzi che ne possano disturbare il libero e pacifico godimento.

Dall’impianto normativo predisposto dal codice emerge chiaramente che il proprietario è generalmente tutelato solo rispetto a quelle attività materiali che i terzi svolgono sul suo fondo, ossia le c.d. immissioni materiali, ( si pensi, ad esempio , allo scarico di liquami o di rifiuti) mentre, di regola, non può opporsi alle attività che i vicini svolgono sui fondi di propria titolarità ( c.d. immissioni immateriali). Queste ultime, in particolare, assumono rilevanza, ai fini dell’opponibilità, solo quando superano la soglia della normale tollerabilità, giacchè solo in tale caso esse travalicano i limiti del libero godimento del fondo da parte del proprietario, arrecando un possibile danno al vicino.

La ragione di tale preclusione è ovvia e consiste nel tutelare i diritti, di pari rango, dei rispettivi proprietari dei fondi finitimi o confinanti di godere dei beni di propria spettanza, svolgendo su di essi attività lecite che, nel contesto dell’ esercizio di un proprio diritto, non arrecano danni agli altri. In questo senso, la tutela avverso le sole immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità si giustifica proprio per le conseguenze dannose che tali immissioni possono sortire sul proprietario del fondo vicino: da qui, il riconoscimento per il soggetto leso della possibilità non solo di ottenere la cessazione o, ove possibile, il ridimensionamento delle immissioni, ma anche la possibilità di ottenere l’integrale risarcimento del danno, contemplato in tutte le sue componenti e dunque, anche nella componente non patrimoniale, la quale, come vedremo, ha suscitato in giurisprudenza questioni decisamente rilevanti, sia in punto di quantificazione che in punto di onere della prova.

La disciplina sulle immissioni è contenuta nell’ art 844 c.c.., il quale  dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire leimmissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se nonsuperano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi”; la disposizione, poi, prosegue prevedendo che nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo anche tener conto della priorità di un determinato uso.

La norma è chiaramente riferita alle c.d. immissioni immateriali, consistenti nella produzione di fumi, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e propagazioni simili, destinati a diffondersi nelle proprietà circostanti. Esse devono superare la soglia di normale tollerabilità, pertanto è su tale elemento che dovrà fondarsi l’accertamento del giudice, anche avvalendosi dello strumento della consulenza tecnica. Il superamento della soglia della normale tollerabilità non determina di per sé e in maniera automatica la cessazione delle immissioni e la risarcibilità del danno, potendosi, invero, configurare diverse ipotesi. 

Innanzitutto, se le immissioni non superano la soglia della normale tollerabilità ( si pensi, ad esempio ai rumori provenienti dall’ immobile del vicino che non superano il c.d. rumore di fondo della zona), chi le subisce non è tutelato né attraverso un’azione diretta a farle cessare, né attraverso un’azione diretta a ristorare il danno eventualmente subito. Il destinatario delle immissioni è, pertanto, tenuto a subirle,  poiché “tollerate”, rientrando le stesse nel normale esercizio del godimento di un bene da parte del proprietario.

Diversamente, se le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità, ma sono giustificate da esigenze di produzione, tenuto conto dell’uso specifico dell’immobile da parte del proprietario, chi le subisce non ha il diritto di farle cessare, ma può, ai sensi dell’art 844, comma 2, c.c. ottenere un indennizzo per il pregiudizio eventualmente patito.

Qualora, invece, le immissioni pur superando la soglia della normale tollerabilità, non risultino giustificate da esigenze di produzione, chi le subisce ha il diritto di chiederne la cessazione, ovvero il ridimensionamento entro i limiti della normale tollerabilità, nonché l’integrale risarcimento del danno eventualmente subito per effetto delle immissioni oltre la soglia.

Orbene, fatta questa differenziazione, le maggiori difficoltà riscontrate dai giudici di merito si annidano proprio attorno all’individuazione della soglia di normale tollerabilità: è proprio tale accertamento, infatti, che determina l’esito dell’azione e la conseguente corresponsione, a seconda dei casi, del risarcimento del danno o dell’indennizzo ex art 844 comma 2 c.c..

Invero, già in altre circostanze, riferite alla tutela di altri diritti ( quali ad esempio, la salute, l’ambiente, la quiete pubblica) il legislatore si è preoccupato di sancire variamente dei limiti, il superamento dei quali determina l’esercizio della rispettiva tutela. Tali limiti, sono stati, nel corso degli anni, presi come punto di riferimento al fine della determinazione della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, seppur non coincidendovi perfettamente. In alcuni casi, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la violazione dei limiti legali previsti dalla legge in tema di salute, ambiente e quiete pubblica, importi per ciò solo, l’intollerabilità dell’immissione, anche rispetto al proprietario del fondo vicino. Così, ad esempio, in tema di immissioni acustiche, si è utilizzata la disposizione prevista in tema di inquinamento ambientale, ritenendo superata la soglia di normale tollerabilità qualora il rumore proveniente dal vicino superi di almeno 3 decibel il c.d. rumore di fondo.

Altra giurisprudenza, invece, abbandonando una individuazione aprioristica della soglia di normale tollerabilità, ha più correttamente ritenuto di valutare l’intollerabilità dell’immissione sul piano concreto,  ossia caso per caso, tenendo conto non solo del punto di vista del fondo che la subisce, ma anche della più complessa condizione dei luoghi. In questo senso, il giudice è tenuto a considerare diversi fattori quali : la destinazione naturalistica e urbanistica dei fondi, le attività normalmente svolte nella zona, il sistema di vita e di abitudini di chi vi opera; non rilevano, invece, né le condizioni soggettive di chi utilizza il fondo, né l’attività da quest’ultimo svolta (si pensi ad esempio a una guardia notturna che riposa nelle ore diurne e perciò non tollera rumori di una certa portata).

Una volta accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità, sulla base dei predetti indici concretamente assunti, il giudice è, altresì, tenuto a verificare se il superamento di detta soglia sia dovuto all’espletamento di attività di tipo produttivo. In questi casi, infatti, l’interprete è tenuto ad operare un bilanciamento tra la tutela della proprietà ( prevista all’art 42 Cost) e la tutela della produzione ( parimenti prevista dalla  Costituzione all’art 41). In sostanza, detto bilanciamento deve tener conto delle conseguenze che l’eventuale cessazione dell’attività produttiva possa determinare sulla collettività: in altre parole, nel caso in cui tale cessazione comporti per la collettività un danno maggiore rispetto al sacrificio imposto ai proprietari del fondo vicino, l’attività non può essere cessata; per contro, ai proprietari del fondo vicino eventualmente lesi spetta il solo indennizzo e non l’integrale risarcimento.

La scelta di riparare il danno da immissioni oltre la soglia per attività produttive attraverso l’indennizzo e non il risarcimento sembra confermare la tradizionale ( seppur superata) teoria che ritiene il rimedio indennitario utilizzabile laddove l’attività che dà origine al danno sia una attività lecita o comunque autorizzata dall’ordinamento, per cui il danno, sebbene non è percepito come “ingiusto”, viene comunque ristorato. Diversamente, il risarcimento soccorre nel caso di attività illecita o, comunque, non autorizzata che determina, perciò, nei confronti di terzi un danno “ingiusto”. Tale ipotesi si verifica quando il superamento della soglia della normale tollerabilità non è giustificato dall’esercizio di un’attività produttiva autorizzata dall’ordinamento ed è perciò considerato un comportamento illecito.

Occorre tuttavia precisare che, sia nell’ambito delle attività produttive che nell’ambito delle attività non produttive, la questione dell’indennizzo/risarcimento va confinata ai soli danni riferiti al godimento del diritto di proprietà e non ai danni ai diritti fondamentali quali la salute, l’ambiente, ecc ecc, che certamente meritano una tutela più pregnante. La disposizione di cui all’art 844 c.c. è, infatti, preposta esclusivamente alla risoluzione del conflitto tra gli usi che i proprietari dei fondi confinanti fanno dei rispettivi beni e non alla tutela dei diritti fondamentali. Pertanto, nel caso in cui l’immissione ( tollerabile o meno) sia tale da arrecare pregiudizio alla salute dei soggetti stanziati sul fondo che li subisce o alla salubrità dell’ambiente, opereranno le disposizioni civilistiche sulla responsabilità di cui agli art 2043 e 2058 c.c. , senza limiti di sorta. Inoltre, essendo il diritto alla salute un diritto fondamentale ai sensi dell’art 32 Cost, a tutela di tale diritto il cittadino potrà sempre esperire l’azione inibitoria di cui all’art 700 c.p.c..

Fatta questa doverosa premessa,è chiaro che a fronte dell’intollerabilità (accertata dal giudice di merito) delle immissioni, il soggetto leso può ottenere il risarcimento della lesione subita.

Il danno risarcibile è sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale, oltre al danno biologico.

Il primo si compone del danno emergente (ossia la perdita subita) e del lucro cessante ( ossia il mancato guadagno). Rientrano nella voce di danno patrimoniale, ad esempio, la perdita patrimoniale consistente nelle spese sostenute per provvedere all’isolamento acustico, ovvero le spese sostenute per limitare le immissioni o, ancora, la perdita patrimoniale derivante dall’eventuale riduzione dell’attività lavorativa causata delle esalazioni. Tale voce di danno dovrà essere allegata e provata, anche attraverso la prova documentale.

Il danno non patrimoniale, invece, che, ai sensi dell’art 2059 c.c. può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili in termini economici, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica o il peggioramento della qualità della vita di una persona. Esso ricomprende, perciò, varie voci di danno quale il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale, che secondo le note sentenze della Cassazione del 2008 (le c.d. sentenze di San Martino) non vanno scomposte, ma unitariamente intese. Ciò al deliberato scopo di scongiurare automatismi o duplicazioni risarcitorie che svuotino la portata della tutela risarcitoria, improntata alla sola reintegrazione del danno subito e non anche ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato.  

Il danno morale è un danno soggettivo costituito dalle alterazioni normali di vita del soggetto leso. Esso è definito dalla giurisprudenza come l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche come il patema d’animo o lo stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito.

Il danno esistenziale è, invece, quel danno che comporta un peggioramento della qualità della vita di relazione di un soggetto, riconducibile non ad un danno psico-fisico, ma ai valori che caratterizzano l’esistenza della persona, dal momento  che tali danni comportano una compressione delle attività attraverso cui si realizza la personalità dell’ individuo o la rinunzia forzata ad occasioni felici.

Infine, il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento medico legale  e indipendentemente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.

Il danno biologico viene spesso accomunato al danno alla salute. In realtà, benché la distinzione tra le due voci di danno in concreto sia estremamente ardua, esse sul piano concettuale si distinguono perché il danno biologico consiste nella lesione in sé per sé considerata ed è un danno evento, mentre il danno alla salute consiste negli effetti pregiudizievoli per la salute che sono conseguenza della lesione ed è un danno conseguenza.

Nell’ambito della risarcibilità del danno da immissioni sonore oltre la soglia della normale tollerabilità questa distinzione è risultata per lungo tempo evanescente, giacchè una parte della giurisprudenza intendeva il danno biologico quale danno alla salute latu sensu. Secondo tale giurisprudenza, nell’ambito delle immissioni acustiche, il risarcimento del danno non patrimoniale doveva riguardare non la potenziale lesività del rumore prodotto, ma le sole conseguenze che il rumore comportava sulla salute psico-fisica del soggetto, sulla base del nesso di causalità la cui dimostrazione spettava al danneggiato. In sostanza, secondo tale orientamento, il danno doveva essere escluso, anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove mancava la prova di un’effettiva lesione alla salute del molestato. Tale orientamento si basava prevalentemente sul principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quello che rileva ai fini della risarcibilità del danno è il danno conseguenza e non il danno evento.

A fronte di tale orientamento è stato osservato che, in realtà, il grado di intensità del rumore superiore alla soglia di tollerabilità determina in ciascun individuo reazioni di diverso tipo (tra cui paura, ira, disperazione)  che sebbene non integranti una vera e propria lesione alla salute sono, comunque, tali da compromettere la capacità del soggetto di produrre e ricevere le utilità, di qualunque natura, derivanti dall’attività lavorativa e, in genere, dal mondo esterno. È per tali ragioni che viene in rilievo una nozione di danno biologico che prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell’integrità psicofisica. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale non occorre che il disturbo arrecato dal frastuono al riposo( diurno e notturno), nonché alla vivibilità dell’ambiente domestico e all’equilibrio della mente, sconfini necessariamente in una patologia. Nel caso di immissioni sonore intollerabili, ciò che rileva non sono le lesioni c.d. organiche all’individuo, ma l’oggettiva capacità del rumore di travolgere l’equilibrio della persona, intesa come soggetto teso a realizzare le sue funzioni psichiche, e ad espletare le attività rispondenti all’esercizio delle sue qualità soggettive e sociali.

Tale orientamento, ad oggi seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, ha ribadito l’importante principio secondo cui il risarcimento del danno derivante da un fenomeno immissivo intollerabile non interessa necessariamente il danno alla salute. Posto che quest’ultimo potrà essere oggetto di ristoro esclusivamente ove concretamente accertatane la relativa sussistenza, la tutela risarcitoria della vittima è  sostanzialmente sganciata dal danno alla salute, giacchè il danno che rileva ai fini della risarcibilità è il danno derivante dalla lesione al normale svolgimento della vita familiare.  Infatti, le immissioni intollerabili, anche in assenza di specifiche dimostrazioni da parte del danneggiato, possono comunque essere considerate fonte di compromissioni che vanno a incidere sulle attività realizzatrici svolte dal soggetto in seno alla propria abitazione. 

La giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul punto ha individuato nell’ambito delle immissioni intollerabili la ricorrenza della lesione del “diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”. Tali posizioni, troverebbero garanzia nella stessa Costituzione, nonché espressa tutela ai sensi dell’art 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte, il giudice ha perciò, la facoltà di liquidare il danno non patrimoniale sulla sola base dell’esame complessivo della vicenda oggetto di causa, e pertanto, a prescindere dalla prova del danno biologico quale danno alla salute psico-fisica del soggetto. La Suprema Corte ha infatti chiarito che l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, purchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni.

Sulla scorta di quanto affermato, una volta provato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni, il danno non patrimoniale sarebbe sempre risarcibile, anche quando non sia stata fornita dal danneggiato la prova del danno patrimoniale o del danno biologico.

Tale assunto è stato interpretato da una parte della giurisprudenza nel senso di ritenere configurato il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili in re ipsa, una volta accertato l’illecito superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni. In tal caso il danneggiato è sgravato dell’onere probatorio circa l’esistenza del danno che, essendo diverso dal danno patrimoniale e dal danno biologico (che pure necessita della prova), viene desunto dall’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità, senza ricorrere alla prova documentale. Una nota sentenza della Cassazione del 2017, aderendo a tale orientamento, ha affermato espressamente che, una volta accertato che le immissioni superino la soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., il danno risarcibile da immissioni risulta sussistente in re ipsa e, dunque, non abbisogna di una specifica prova. Si tratta, secondo la sentenza in commento, di un danno non patrimoniale a sé stante, diverso da quello derivante da lesione del diritto alla salute ed autonomamente qualificabile come danno al normale svolgimento della vita personale e familiare.

In realtà, la risarcibilità del danno non patrimoniale in re ipsa impatta con il già citato principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciò che rileva ai fini della risarcibilità è il solo danno conseguenza che, per essere risarcito, deve essere necessariamente allegato e provato dal danneggiato.

Sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte, pronunciatasi nel 2019, ha ritenuto, contrariamente al suo precedente, che il danno non patrimoniale da immissioni superiori alla normale tollerabilità non possa ritenersi sussistente in re ipsa, giacchè identificare il danno con la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e a mantenere le proprie abitudini di vita tra le mura domestiche, sganciandolo dalla prova specifica, trasformerebbe il danno de quo in un vero e proprio danno punitivo, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è, per altro, dibattuta, mancandone di un’espressa copertura normativa.

Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell’esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.

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