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Donazione liberatoria, obbligazione naturale, liberalità d’uso. Profili comuni e differenziali

di Carmen Oliva  

I profili che differenziano alcune fattispecie negoziali rispetto ad altre, spesso,  non sono così marcatamente definiti da tracciare nette linee di confine tra le varie figure giuridiche. Fermo restando che l’inquadramento giuridico di un istituto o di un negozio non può essere fatto discendere semplicemente dal suo nomen iuris, ma deriva dalle sue caratteristiche strutturali e dall’indagine sulla volontà delle parti che lo hanno posto in essere, l’inquadramento dogmatico di alcune fattispecie, seppur astrattamente pacifico, risulta del tutto evanescente dal punto di vista concreto. Tra queste fattispecie di difficile inquadramento, meritano particolare attenzione la donazione liberatoria, l’obbligazione naturale e le liberalità d’uso. 

La donazione liberatoria, sebbene non espressamente prevista dal codice civile, trova il suo referente normativo nell’art 769 c.c. che regola la donazione in generale. La norma stabilisce che “ la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Nonostante sia normata all’interno del libro dedicato alle successioni, la donazione è un contratto,  pertanto soggetto, per quanto non specificato, alla disciplina dei contratti. Tale collocazione si giustifica a causa dell’applicazione all’istituto di principi propri del testamento, quale, per esempio, la prevalenza della volontà del donante.

Dunque, la donazione è un tipico atto di liberalità, caratterizzato da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona e l’arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l’impoverimento del donante. Lo spirito di liberalità si ha quando vi è coscienza in capo al donante di compiere un atto di attribuzione patrimoniale pur non essendovi obbligato.  Da tale atto di attribuzione, poi, deriva contemporaneamente un doppio effetto: ossia l’impoverimento di un soggetto( il donante) è l’arricchimento di un altro( il donatario).

Orbene, oggetto della donazione può essere la disposizione di un diritto o l’assunzione di un’obbligazione. In base all’oggetto, le donazioni possono essere  distinte in dispositive o a effetti obbligatori. Le prime sono: quelle a mezzo delle quali si trasferisce un diritto suscettibile di valutazione patrimoniale (c.d. donazioni traslative), quelle con cui si fa sorgere in capo ad altri un diritto su una cosa propria a titolo gratuito (c.d. donazioni  costitutive), nonché, secondo una parte della dottrina, quelle attraverso cui si rinuncia ad un diritto, reale o di credito, in favore del donatario. Sono, invece,donazioni ad effetti obbligatori quelle che hanno ad oggetto l’assunzione di un’obbligazione di dare, di fare o di non fare.

Nell’ambito della dibattuta concezione della donazione come atto non solo traslativo o costitutivo, ma anche meramente rinunciativo, si innesta l’annosa questione dell’ammissibilità, nel nostro ordinamento, di una “donazione liberatoria”, desumibile dal portato di cui all’art 796 c.c. nella parte in cui fa riferimento alla “disposizione di un diritto”. Ponendo la questione in termini diversi, ci si chiede se un effetto conseguibile mediante atto unilaterale ( la rinunzia) possa essere oggetto di donazione.

Per donazione liberatoria si intende l’atto col quale un soggetto, titolare di un diritto di credito o di un diritto reale limitato (ad es. usufrutto), per spirito di liberalità si libera di tale diritto per arricchire il debitore o il nudo proprietario. Oggetto della donazione liberatoria può essere qualsiasi diritto; non solo un diritto di credito, ma anche un diritto reale limitato ( fatta unicamente eccezione per la servitù).

 Si tratta, perciò, di una donazione, a carattere dispositivo, consistente nella rinuncia ad un diritto o a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario.

 In effetti, la donazione liberatoria, sebbene ricostruita in termini di “rinuncia”, presenta  tutti i caratteri tipici della donazione, e cioè: l’ arricchimento del donatario,il depauperamento del donante e l’animus donandi.

Una parte della dottrina ha rilevato come, in realtà, non sarebbe corretto parlare di arricchimento immediato e diretto del donatario, il quale non si arricchisce di un valore patrimoniale, ma viene semplicemente  liberato dal debito da cui era gravato.

In verità, alcuni autorevoli giuristi non riconoscono alla donazione liberatoria alcuna utilità sociale, dovendosi, più correttamente, la fattispecie inquadrare nella  remissione del debito di cui all’art 1236 c.c.. In sostanza, il codice civile già riconosce all’art.1236 c.c. un istituto che consente al creditore di rinunciare volontariamente al proprio credito con l’effetto di liberare il debitore,senza dover necessariamente ricorrere allo schema donativo. Tuttavia, le differenze tra la rinunzia ex art 1236 c.c. e la donazione sono evidenti. Mentre la rinunzia ha carattere sostanzialmente abdicativo, per cui l’estinzione dell’obbligazione comporta solo come effetto riflesso la liberazione del debitore dal debito, la donazione, invece, ha carattere essenzialmente attributivo, rappresentando l’arricchimento ( che nel caso di specie si realizza con la liberazione) del donatario un elemento  essenziale, voluto e non riflesso della disposizione. 

Inoltre, mentre la rinunzia è un negozio unilaterale recettizio che si perfeziona con la sola dichiarazione espressa del creditore (salva la possibilità di rifiuto da parte del debitore), la donazione è un contratto  che si perfeziona, invece, con l’accettazione da parte del donatario. 

La teoria che nega cittadinanza alla donazione liberatoria, ritenendo che la liberazione dal debito vada inquadrata sempre nello schema della remissione ex art 1236 c.c., basa principalmente il proprio orientamento sulla considerazione che l’eventuale dichiarazione di accettare fatta dal beneficiato non comporta la formazione di un contratto, trattandosi di una dichiarazione autonoma e giuridicamente inutile. In altre parole, il negozio di remissione, in quanto unilaterale, è già compiuto prima che intervenga tale dichiarazione: questa, infatti, ha valore di mero fatto, volto esclusivamente ad esprimere il mero gradimento della persona beneficiata. Per cui, l’animo liberale (causa donandi) non trasforma la remissione in donazione, ma può solo integrare una donazione indiretta.

Contro questo orientamento, una parte della dottrina ritiene che, data la sostanziale differenza strutturale tra remissione del debito e donazione, la rinunzia a un credito, accompagnata dallo spirito liberale,  ben possa essere coerente con lo schema donativo. Difatti, lo scopo donativo che il remittente vuole ottenere non sempre è perseguibile attraverso la remissione del debito: la rinunzia, infatti, anche se senza corrispettivo, non è necessariamente sorretta da un intento liberale, anzi, spesso dietro la rinuncia stessa si celano interessi di natura prettamente economica.

Tantomeno la fattispecie de quo sarebbe riconducibile alla donazione indiretta, giacchè in quest’ultima l’effetto liberatorio sarebbe solo indiretto, mentre nella donazione liberatoria l’atto di disposizione ha come effetto immediato e diretto l’arricchimento del donatario che viene liberato dal debito.

Inoltre, in punto di effetti, la donazione è un negozio più stabile, giacchè trattandosi di un contratto, il regolamento negoziale assume immediata definitività con l’accordo tra le parti, evitandosi così l’incertezza determinata dal possibile rifiuto del debitore che caratterizza, invece, la remissione.

Costituisce altra forma particolare di donazione, la c.d. “donazione rimuneratoria” di cui all’art 770 c.c. che ricorre quando la liberalità è fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Si tratta di una donazione che, seppur connessa ai servizi ricevuti, nasce spontaneamente dalla volontà del donante, il quale non è vincolato né dalla legge né da usi o costumi. In sostanza quello che caratterizza la donazione de qua è il motivo dell’attribuzione consistente nella riconoscenza o, comunque, nel apprezzamento di meriti o di servizi svolti dal donatario. Tale motivazione non comprime  né influenza lo spirito di liberalità del donante, in quanto, se si desse rilevanza giuridica al merito o al servizio prestato dal donatario, la disposizione effettuata assumerebbe piuttosto carattere  di corrispettivo, denaturando, così, totalmente lo schema donativo.

Non costituisce, invece, donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (art.770 comma 2 c.c.). Il comma 2 dell’art 770 c.c. introduce all’interno dell’ordinamento le c.d. “liberalità d’uso”, ossia quelle attribuzioni patrimoniali, anche esse spontanee, che si è soliti fare in occasione dei servizi resi ( si pensi alle mance) o in conformità agli usi ( si pensi ai regali di Natale). La Corte di Cassazione  ha specificato, anche di recente, che le liberalità d’uso trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, o meglio al comportamento che si suole tenere in determinate occasioni celebrative o ricorrenze che, in considerazione dei legami esistenti tra le parti, inducono comunemente a elargizioni.

Si tratta, in sostanza, di atti dispositivi fatti in conformità al costume sociale, per cui, non riscontrandovi l’inequivocabile  animus donandi tipico delle fattispecie donative, essi non sarebbero qualificabili in termini di  vere e proprie donazioni.

La presenza o meno dell’animus donandi in siffatte liberalità è stata, infatti, oggetto di un vivace dibattito che  ha diviso profondamente dottrina e giurisprudenza. A fronte di un orientamento che ritiene rinvenibile  nella liberalità d’uso comunque un animus donandi, un orientamento opposto ritiene che la conformità agli usi faccia venire meno la spontaneità e che quindi l’attribuzione patrimoniale non sia sorretta dallo spirito di liberalità. Questa mancanza dell’animus donandi, (  per altro, da non tutti condivisa) accomunerebbe le liberalità d’uso alle obbligazioni naturali, nascenti, non già dal costume sociale, ma doveri morali e sociali.

 Per siffatti motivi, le liberalità d’uso si pongono in una posizione intermedia tra le donazione rimuneratorie e le obbligazioni naturali, in quanto non sono considerate delle vere e proprie liberalità, giacchè animate da un animus solvendi ( più che donandi) e dal desiderio di conformarsi all’uso, in esecuzione di un costume vigente. L’animus solvendi, secondo la giurisprudenza, si manifesta nell’equivalenza economica tra servizi resi e liberalità, e l’effettiva corrispondenza agli usi, da intendersi quali costumi familiari e sociali. Sarebbe proprio la consuetudine, dunque, a far perdere il carattere della liberalità alla disposizione,  nonostante il donante sia comunque consapevole del fatto di non essere costretto alla prestazione per adempiere ad un obbligo giuridico coercibile.

Per quanto riguarda la disciplina giuridica applicabile alle liberalità d’uso, non essendo queste donazioni, esse risultano in parte sottratte alla disciplina tipica di tali figure: non si applicano, infatti, le disposizioni riguardanti l’ obbligo di prestare garanzia o quello per il soggetto beneficiario di prestare agli alimenti all’autore della liberalità, non essendo questi considerato donatario in senso tecnico-giuridico.

Altra fattispecie affine alla liberalità d’uso è, come già accennato, l’obbligazione naturale la cui disciplina è contenuta nell’art 2034 c.c..

Secondo la definizione data dal codice civile, le obbligazioni naturali sono quelle obbligazioni che consistono in doveri morali o sociali che non presentano il carattere della giuridicità. Per tale motivo esse non sono coercibili, sicché il debitore è libero di scegliere se adempiervi o meno. Tuttavia, una volta eseguita la prestazione, il debitore naturale non può ripetere quanto spontaneamente prestato, essendo la legge stessa  a prevedere per siffatte obbligazioni la soluti retentio, escludendo invece effetti ulteriori.

Non a caso la fattispecie in esame viene collocata non  già tra le disposizioni in materia di obbligazioni, ma tra le norme dedicate all’indebito oggettivo (caratterizzate dalla ripetibilità), rappresentandone proprio l’eccezione.

Dunque, i requisiti affinchè si possa configurare un’obbligazione naturale consistono nella circostanza che non si è obbligati alla prestazione e, se la prestazione viene eseguita, non si potrà chiedere quanto prestato.

Queste particolarità hanno, in realtà, fatto dubitare che le obbligazioni naturali possano qualificarsi come vere e proprie obbligazioni. Secondo un orientamento dottrinale esse non rappresenterebbero nemmeno degli obblighi giuridici, in quanto non risultano giuridicamente sanzionabili. Secondo altri autori, invece, le obbligazioni naturali consisterebbero in un vero e proprio obbligo giuridico o un’ obbligazione, ma di natura “imperfetta” perché,  l’obbligazione naturale, pur conservando tutte le altre caratteristiche proprie della categoria cui appartiene, non ne produce tuttavia alcuni effetti. In sostanza, l’obbligo/obbligazione assumerebbe rilevanza giuridica solo nel momento in cui viene adempiuto, non esistendo prima di tale momento nell’ordinamento giuridico.

 Al di là della natura giuridica da attribuire a tali obbligazioni, dalla lettura dell’art 2034 c.c. emerge come il legislatore abbia, in realtà, distinto due ipotesi : la prima, contemplata nel primo comma della norma, ( che configura le obbligazioni naturali in senso stretto) si riferisce ai casi in cui l’attività sia prestata in esecuzione di particolari doveri morali o sociali; la seconda, contemplata invece nel comma 2, ( che configura l’obbligazione naturale imperfetta) comprende i casi in cui, anche al di fuori di prestazioni effettuate in esecuzione di doveri morali o sociali, non è comunque ammessa la ripetizione di quanto prestato.

Dunque, le due ipotesi sono accomunate dalle conseguenze, pressocchè identiche,che ne derivano, tuttavia i presupposti da cui si originano sono in parte diversi.

 In comune hanno la spontaneità dell’attività prestata, mentre non necessariamente si è spinti ad agire per adempiere a doveri morali o sociali. La spontaneità comporta che l’adempimento debba avvenire senza alcuna coazione da parte del creditore naturale o di terzi.

Tuttavia, mentre l’irripetibilità e la spontaneità caratterizzano sia le obbligazioni naturali in senso stretto che quelle imperfette, l’esistenza di un dovere morale e sociale e la capacità di agire caratterizzano solo  le obbligazioni naturali di cui al comma 1 dell’art.  2034 c.c..

 È bene precisare che per doveri morali o sociali si intendono i valori condivisi dalla generalità dei consociati, dovendosi a contrario escludere da tale concetto i doveri derivanti dalla morale individuale ovvero di una collettività che sia però priva del carattere della generalità.

Ulteriori carattere tipico dell’obbligazione naturale è  la proporzionalità della prestazione rispetto ai mezzi dell’adempiente e all’interesse da soddisfare. Benché manchi un riferimento, littera verbis, a questo elemento, la dottrina è pacifica sul punto, ritenendolo implicito nel concetto stesso di obbligazione naturale. E, in effetti, non si può considerare doveroso secondo la coscienza sociale ciò che va oltre quanto è ragionevole fare o pretendere. In senso conforme a quanto affermato si pone anche la tradizionale giurisprudenza, la quale è ferma nel ritenere la duplicità dell’indagine circa la sussistenza di un’obbligazione naturale: in altri termini, il giudice, dopo aver accertato l’esistenza di un dovere morale o sociale, è tenuto a valutare, altresì, se l’adempimento spontaneo presenti il carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione alle circostanze del caso.

Mentre le obbligazioni naturali in senso stretto possono aversi in una serie indeterminata di ipotesi, quelle imperfette sono tutte previste dalla legge.

Il codice civile riporta, infatti, alcuni casi tipici di obbligazioni naturali sub specie imperfette. Tra questi rientrano il debito di gioco o di scommessa ( art 1933 c.c.), il pagamento del debito prescritto (art 2940 c.c.) e l’esecuzione di una disposizione fiduciaria ( art 627 c.c.).

 Dalla lettura delle prime due disposizioni (artt. 1933 c.c. e 2940 c.c) emerge chiaramente come la legge non richieda che il pagamento del debito di gioco o del debito prescritto sia dovuto in esecuzione di doveri morali o sociali;  di fatti, chi paga un debito prescritto può anche ignorare che si sia avverata la prescrizione, ma non per questo può chiedere la ripetizione di quanto prestato.

In merito alla capacità di agire ,  poi, notiamo che l’art. 2034 c.c. la richiede solo per le obbligazioni naturali in senso stretto, mentre per l’efficacia della prestazione delle altre obbligazioni tale capacità non è richiesta.

Infine, circa la forma dell’adempimento si ritiene che questo debba rivestire le caratteristiche del diritto che va ad attribuire, pertanto, nel caso, ad esempio, si tratti di diritto reale, sarà necessaria la forma scritta ai sensi dell’art 1350 c.c..

Non sono invece necessarie le formalità prescritte dall’art 782 c.c., perché il debitore naturale non pone in essere una donazione, ma adempie ad un obbligo.

Proprio in merito alla donazione notiamo che questa non può essere confusa con le obbligazioni naturali in senso stretto giacchè queste  ultime sono adempiute nella consapevolezza di esservi tenuti per doveri morali o sociali, mentre nella donazione basta il solo animus donandi che non necessariamente presuppone obblighi, neppure di natura morale.

Chiarite, a grandi linee, le caratteristiche essenziali delle donazioni liberatorie, delle liberalità d’uso e delle obbligazioni naturali si può procedere ad un raffronto tra le diverse fattispecie, al fine di individuarne gli elementi discretivi.

Partendo da un raffronto generale tra il contratto di donazione ex art. 769 c.c. e l’istituto delle obbligazioni naturali, la dottrina ha sin dal principio evidenziato che, nonostante in entrambe le ipotesi l’adempimento sia un atto a titolo gratuito, l’obbligazione naturale si caratterizzerebbe per l’elemento della doverosità morale o sociale.

I confini tra donazione e obbligazione naturale diventano più incerti nelle donazioni rimuneratorie, animate da gratitudine e/o riconoscenza. Non infrequentemente, infatti, ciò che è normalmente considerato riconoscenza ben può essere, sul piano pratico, ricondotto ad un corrispondente dovere morale o sociale.

Pertanto, sul piano concreto, il concetto di gratitudine o riconoscenza e quello di morale possono sovrapporsi e addirittura fondersi.

Secondo parte della dottrina, allora, la differenza tra obbligazione naturale e donazione rimuneratoria andrebbe ricercata nella causa: la donazione rimuneratoria sarebbe sorretta dall’animus donandi, quindi dalla volontà di arricchire altri spontaneamente, mentre l’obbligazione naturale dall’animus solvendi, poiché l’adempimento sarebbe, in un certo senso, imposto da dei doveri ( seppur non giuridici) di natura morale o sociale. A tale orientamento è stato obiettato che, a ben vedere, lo spirito di liberalità verrebbe in realtà meno anche nel caso di donazione rimuneratoria, in quanto fatta in forza di un dovere di riconoscenza.

A fronte di siffatte criticità la giurisprudenza, con particolare riferimento alle attribuzioni a favore del convivente, ha basato la distinzione tra donazione rimuneratoria e obbligazione naturale sulla diversa intensità del dovere di riconoscenza: in sostanza, i doveri più forti caratterizzerebbero le obbligazioni naturali, quelli meno intensi le donazioni.

Un’importante ricostruzione  della questione è rinvenibile in alcune pronunce di merito le quali danno conto delle varie tesi avanzate in dottrina, tra cui quella che propone di applicare l’art. 770 c.c. ai soli doveri di riconoscenza, seppur conformi alla morale sociale, e l’art. 2034 c.c. a tutte le attribuzioni patrimoniali che siano eseguite per adempiere a doveri di altro tipo. In senso critico si è tuttavia osservato come non sia ragionevole configurare due regimi differenti ( segnatamente quello di cui all’art. 770 c.c. e quello di cui all’art. 2034 c.c. ) per ipotesi concernenti doveri sostanzialmente omogenei, giacché si tratta pur sempre di doveri di carattere morale o sociale. Pertanto, ancora ad oggi, la questione circa gli elementi differenziali tra donazione rimuneratoria e obbligazione naturale è ancora aperta, rilevandosi inevitabilmente una sovrapposizione parziale tra le due figure.

Più evidenti sono, invece, le differenze che intercorrono tra obbligazioni naturali e donazioni liberatorie, avendo queste ultime ad oggetto non l’adempimento di un obbligo (seppur non giuridico), ma la rinunzia ad un diritto di credito o altro diritto reale fatta con animus donandi. La donazione liberatoria, poi, non corrisponde ad un sentito dovere morale o sociale ma risponde alla sola finalità di arricchire il debitore.

Infine, quanto ai rapporti tra obbligazioni naturali e liberalità d’uso, occorre distinguere tra i due filoni interpretativi che riconoscono, rispettivamente, a queste ultime  causa donandi e causa solvendi.

Infatti, coloro che sostengono che in tali liberalità sia riscontrabile comunque l’elemento soggettivo dell’animus donandi, hanno ritenuto che sarebbe proprio questo il profilo distintivo tra le due fattispecie, giacché in tale ipotesi permarrebbe l’animo liberale anche se sollecitato dalle esigenze del costume, mentre l’adempimento di un’obbligazione naturale si caratterizzerebbe per l’animus solvendi, seppur connesso ad un obbligo non giuridico di natura morale e sociale. Diverso sarebbe inoltre il presupposto, in quanto nel primo caso la condotta si uniformerebbe ad una pratica costantemente seguita, che riguarda la sfera del costume e non della morale, mentre nel secondo caso il dovere risponderebbe ad un precetto morale e sociale. In realtà, anche nella liberalità d’uso è dato riscontrare un collegamento con la morale, che rimane però marginale rispetto all’uso e al costume, quale adesione ad una condotta uniformemente praticata.

Chi ritiene, invece, che la conformità agli usi faccia venire meno la spontaneità e che quindi l’attribuzione patrimoniale non sia sorretta dallo spirito di liberalità, ha individuato vari criteri. Per alcuni la differenza risiederebbe nell’entità dell’attribuzione, che deve avere modico valore. A detta di altri, invece, l’obbligazione naturale mirerebbe a compensare un servizio stimabile, prestato con animo interessato, laddove la liberalità d’uso sarebbe, invece, volta a compensare un servizio non stimabile (ad esempio raccomandazioni o favori).

Secondo altra opinione, infine, non sussisterebbero differenze particolari, quindi le liberalità d’uso presenterebbero in concreto le caratteristiche proprie delle obbligazioni naturali.

Quello che, invece, accomuna le liberalità d’uso alle obbligazioni naturali( nonché alle donazioni rimuneratorie) è la generale irripetibilità e irrevocabilità dell’atto di disposizione; infatti, non rientrando nel novero delle donazioni, esse non sono soggette alle disposizioni previste in tema di onere di forma, collazione, riduzione e revocazione.

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