Esame avvocato 2017: seconda prova. Le nostre ipotesi di soluzione

Esame avvocato 2017: prima prova. Le nostre ipotesi di soluzione

Esame avvocato 2017: seconda prova. Le nostre ipotesi di soluzione

Esame avvocato 2017: terza prova. Le nostre ipotesi di soluzione

 

ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE  2017

PROVA DI DIRITTO PENALE

TRACCIA N. 1

Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitane in tale modo la fiducia, lo convince a consentirgli di entrare nell’appartamento. Qui, rappresentando di vantare un credito di  euro  500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro  300,00 ivi  rinvenuta, dandosi poi alla fuga. Nell’uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme di essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici. Decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.

 a cura di Selene Desole

Riferimenti normativi.

Art. 640 c.p. Truffa.

Art. 61 n. 5 c.p. Circostanza aggravante della minorata difesa

Art. 624 c.p. Furto.

Art. 624 bis c.p. Comma 1. Furto in abitazione

Art. 625. N. 4) c.p. Circostanza aggravante della destrezza.

Art. 81 comma 2 c.p. Reato continuato.

Art. 273 c.p.p. Condizioni generali di applicabilità delle misure.

Art. 274 c.p.p. Esigenze cautelari.

Art. 275 c.p.p. Criteri di scelta delle misure.

 

Giurisprudenza di riferimento.

Cass. Pen. Sez. Unite, Sent. 12 luglio 2017, n. 34090

Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.

Cass. Sez. V sent. 3 ottobre 2014, n. 41149

Integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora del soggetto passivo a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno.

Cass. Sez. II, sent. 7 ottobre 2010, n. 35997

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l’età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (fattispecie in tema di misura cautelare disposta per truffa consumata in danno di più persone anziane di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni).

 

Cass. Sez. II, sentenza del 5 novembre 2014, n 45655.

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

 

Ipotesi di soluzione della traccia in sintesi.

 

Al fine di individuare i reati configurabili nel caso di specie in capo a Tizio, nonché le questioni sottese inerenti alla procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari, è necessario delineare gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato astrattamente ascrivibili all’assistito, distinguendo le condotte poste in essere dal medesimo.

Per quanto attiene la prima condotta posta in essere da Tizio in danno di Mevio, parrebbe configurarsi il delitto di truffa, di cui all’art. 640 c.p. Si tratta di un delitto a tutela del patrimonio, in cui l’elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta con cui il soggetto agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, inducendo taluno in errore, ponendo in essere artifici o raggiri. Gli elementi che emergono come costitutivi di tale fattispecie sono, pertanto, l’inganno, il profitto e il danno. Elemento soggettivo caratterizzante la fattispecie è il dolo generico, ovvero la rappresentazione e volontà di ottenere l’ingiusto profitto per sé o altri. Nel caso di specie, infatti, Tizio si è rappresentato e ha voluto ottenere un ingiusto profitto, raggirando Mevio, facendogli credere di essere creditore del di lui figlio e di trovarsi in una situazione di difficoltà economica tale da indurlo ad agire in giudizio per il recupero del preteso credito fittizio; Mevio, quindi, ha subito una deminutio patrimonii, consegnando a Tizio la somma di €. 500,00 dallo stesso richiesta.

Non solo, la fattispecie di truffa posta in essere da Tizio si caratterizza per essere aggravata, ai sensi del n. 2 bis dell’art. 640 c.p., il quale fa espresso rinvio alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., ovvero l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Tale aggravante, c.d. “minorata difesa”, è certamente configurabile nel caso di specie, essendo Mevio un pensionato di 75 anni, le cui abitudini di vita erano anche state osservate da Tizio, in modo che potesse approfittare al meglio della situazione al fine di porre in essere il disegno criminoso prefissatosi. La giurisprudenza in proposito ha osservato più volte che l’età avanzata sia anche elemento valutabile in termini di agevolazione al compimento del reato di truffa, con conseguente valutazione anche al fine di determinare l’applicabilità o meno di una misura cautelare in capo al soggetto responsabile (Cass. Sez. II, sent. 7 ottobre 2010, n. 35997).

Per quanto riguarda la procedibilità in relazione al profilo di responsabilità considerato, si osserva che, trattandosi di ipotesi di truffa aggravata, il delitto sarà procedibile d’ufficio e non a querela di parte come nell’ipotesi di truffa semplice.

A questo punto, deve prendersi in considerazione la seconda condotta perpetrata da Tizio in danno di Mevio, ovvero la sottrazione di €. 300,00 da un cassetto del soggiorno. A tal proposito, possono essere considerate due possibili inquadramenti giuridici della vicenda. Potrebbe ritenersi che si sia configurato il delitto di furto, di cui all’art. 624 c.p., con la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4, ovvero il caso del furto compiuto con destrezza. Analizzati gli elementi caratterizzanti il delitto di furto (elemento oggettivo: la condotta di impossessamento della cosa mobile altrui a seguito della sottrazione della medesima da chi la detiene; elemento soggettivo: il dolo specifico rappresentato dal perseguimento della finalità ulteriore del ricavo di un profitto dalla cosa mobile sottratta), si deve prendere in considerazione l’aggravante della destrezza. In particolare, anche alla luce della recente pronuncia da parte delle Sezioni Unite (n. 34090 del 2017), si deve osservare che, nel caso di specie, non può ritenersi sussistente la destrezza, in quanto il furto si è realizzato a fronte della distrazione del detentore Mevio, non preordinata né cagionata da Tizio; pertanto, in casi di tal fatta, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, non idonea a ledere più intensamente il bene giuridico tutelato dal furto, cioè il patrimonio. L’insussistenza della circostanza aggravante de qua, comporterebbe che il reato si dovrebbe qualificare come furto semplice, con la conseguenza che il medesimo sarà procedibile unicamente a querela di parte e non d’ufficio.

Tuttavia, un’ipotesi ricostruttiva alternativa di tale fattispecie potrebbe far propendere per la configurazione del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p., in quanto il furto in esame si sarebbe verificato mediante l’introduzione di Tizio nel luogo di privata dimora di Mevio. Una certa giurisprudenza, infatti, ha osservato che integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora del soggetto passivo, a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno. D’altro canto, altra giurisprudenza ha ravvisato l’inconfigurabilità del furto in abitazione quando sussista un nesso meramente occasionale tra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia. Nel caso di specie, tuttavia, sembra preferibile ritenere che l’ingresso presso l’abitazione di Mevio sia stato reso possibile proprio per effetto del inganno perpetrato da Tizio in suo danno: allora, l’ingresso nell’abitazione non è certo una semplice occasione propizia, considerato che, comunque, il furto è avvenuto in esecuzione di un medesimo disegno criminoso di Tizio, il quale aveva lo scopo di ottenere un profitto in danno di Mevio, realizzando il medesimo, sia con la prima condotta di truffa, sia con la seconda condotta di furto in abitazione. Allora, in base a tale ricostruzione, la seconda condotta di Tizio sarebbe inquadrabile come furto in abitazione ex art. 624 bis, con la conseguenza che la procedibilità per tale fattispecie sarà d’ufficio e non a querela di parte, a differenza di quanto prospettato secondo la ricostruzione in termini di furto semplice, una volta esclusa l’aggravante della destrezza. Ad ogni modo, per le medesime considerazioni esposte, si deve ritenere insussistente l’aggravante della destrezza anche nella configurazione del delitto quale furto in abitazione ex art. 624 bis c.p.

La possibilità di ritenere che le due condotte poste in essere rappresentino manifestazione di un medesimo disegno criminoso, consente, tuttavia, di sgravare la posizione di Tizio; in applicazione dell’istituto del reato continuato, di cui all’art. 81 comma 2 c.p. , ai sensi del quale è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, il soggetto che con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. L’istituto consente di applicare il criterio del cumulo giuridico delle pene in luogo di quello più gravoso del cumulo materiale, in considerazione del fatto che il soggetto abbia agito mosso da un unico impulso criminale. Nel caso di specie, Tizio era mosso dall’intento di ottenere un profitto per effetto di un depauperamento di Mevio, di fatto poi avvenuto per effetto della truffa e del furto, anche se, in un primo momento aveva ideato unicamente la truffa, ma, la medesimezza del disegno criminoso non richiede un dettagliato programma criminale, per giurisprudenza consolidata.

Ciò posto, ci si deve ora interrogare sulla possibilità di applicazione di misure cautelari in capo a Tizio.

Sulla base delle coordinate normative, di cui agli artt. 273, 274 e 275, 280 c.p.p., si può osservare quanto segue. In particolare, ai sensi dell’art. 273 c.p.p., l’applicazione di una misura cautelare personale è possibile solo ove sussistano gravi indizi di colpevolezza. Nel caso di specie, tale condizione parrebbe soddisfatta, in quanto Tizio è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del palazzo e, tra l’altro, si tratta di soggetto pluripregiudicato e, perciò, noto alle forze dell’ordine, che potranno facilmente identificarlo. La giurisprudenza, in tema di gravità degli indizi, in un caso analogo, ha ritenuto che “Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito”.

Ai sensi dell’art. 274 c.p.p., poi, dovrà valutarsi la sussistenza delle esigenze cautelari, rappresentate dal pericolo di inquinamento delle prove, dal pericolo di fuga e dal pericolo di reiterazione di condotte criminali. L’autorità giudiziaria, in considerazione nella condizione di pluripregiudicato di Tizio, potrebbe ritenere che lo stesso possa tentare la fuga, ovvero reiterare ancora fattispecie criminali della medesima specie. Potrebbe allora essere soddisfatta anche tale condizione ai fini dell’applicazione di una misura cautelare.

L’art. 275 c.p.p. definisce i criteri di applicazione delle misure cautelari, secondo le direttrici dell’adeguatezza e della proporzionalità. In particolare, la norma tratta anche delle condizioni per l’applicabilità della custodia cautelare in carcere; questa misura è considerata dal legislatore quale extrema ratio, applicabile solo ove non vi siano altre misure idonee. Si specifica che il comma 2 bis prevede il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Si precisa poi che tale disposizione non si applica  per taluni delitti, quali quello di cui all’art. 624 bis c.p., per il quale, quindi, sarà comunque applicabile la misura, ove ne ricorrano i presupposti, anche se la pena ipoteticamente irrogabile non superi i tre anni. Inoltre, l’art. 280 c.p.p. prevede un limite edittale all’applicazione della custodia cautelare in carcere: è applicabile solo ai delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Invece, l’applicazione delle misure coercitive richiede che si tratti di delitti per i quali la legge preveda l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Orbene, in conclusione, per quanto riguarda il delitto di truffa aggravato per la minorata difesa, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni; allora è possibile che si applichi la misura della custodia cautelare, laddove ricorrano tutti i presupposti di legge analizzati, residuando altrimenti la possibilità di applicare le altre misure coercitive in presenza delle citate condizioni.

Per quanto riguarda il furto, se si ritiene configurato nella forma aggravata ex art. 624 bis c.p., potrebbe anche applicarsi la misura della custodia cautelare, considerato che lo stesso rientra nei limiti edittali dell’art. 380 c.p. e nella fattispecie analizzata di cui al comma 2 bis dell’art. 275 c.p.p. Invece, se si ritiene che la fattispecie sia configurabile quale furto semplice, non sussistendo l’aggravante della destrezza, né un nesso finalistico tra il furto e l’ingresso nella privata dimora tale da configurare la fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p., allora per tale reato non saranno applicabili misure cautelari coercitive.

Alla luce delle considerazioni svolte, in capo a Tizio sono configurabili le seguenti fattispecie di reato: per la prima condotta, truffa aggravata per la minorata difesa (art. 640 c.p., n. 2 bis che rinvia al n. 5 art. 61 c.p.), procedibile d’ufficio; per la seconda condotta, furto semplice, con esclusione dell’aggravante della destrezza, con conseguente procedibilità a querela di parte, oppure furto in abitazione (ipotesi aggravata di furto ex art. 624 bis c.p.), esclusa anche in tal caso l’aggravante della destrezza, con conseguente procedibilità d’ufficio del medesimo reato. Potrebbe, inoltre, ritenersi configurata la fattispecie del reato continuato, ex art. 81 comma 2 c.p. con conseguente applicabilità del criterio del cumulo giuridico per il calcolo della pena. Per quanto riguarda l’applicabilità delle misure cautelari, ci si riporta alle considerazioni di cui sopra, tenendo in conto i limiti previsti dal codice di procedura penale.

Il tema del furto aggravato  era stato ampiamente affrontato  durante il corso mediante lezione frontale e mediante le esercitazioni in aula.

In particolare si segnala la seguente traccia assegnata durante l’esercitazione in aula inerente la suddetta tematica.

TRACCIA ASSEGNATA DURANTE IL CORSO 

 

In data 16 marzo 2016, all’interno di un esercizio commerciale, veniva asportato un computer portatile, prelevato dal bancone in un momento di distrazione della titolare e dei clienti presenti. All’individuazione del responsabile nella persona di Q.P. si perveniva mediante la visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, installato nell’esercizio, che avevano filmato costui che dopo esser penetrato forzando una finestra laterale del locale si avvicinava al bancone e dopo aver scollegato i cavi di alimentazione del dispositivo, lo collocava in una borsa ed si allontanava dal locale, il tutto con gesti rapidi e circospetti. Il Q., tratto a giudizio per rispondere del delitto di furto aggravato veniva condannato alla pena di giustizia. Si rivolgeva ad un legale, convinto della eccessiva severità della pena. Il candidato predisponga idoneo atto di appello.

 

 

ESAME DI ABILITAZIONE 2017

TRACCIA DIRITTO PENALE 

In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi. 

In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione.

Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della comunicazione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all’art. 591 c.p. 

Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame.

A cura di Giacomo Ferrando e Valentina Lo Voi

GIURISPRUDENZA PERTINENTE

  • Pen., Sez. 4, sentenza n. 9855 del 27/01/2015

Ai fini dell’operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all’art. 40, cpv. cod. pen., nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere presente la fonte dai cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante; e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo – come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta – occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza.

  • Civ., Sez 1, sentenza n. 17962 dell’11/09/2015

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall’art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all’esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che non si può impedire all’incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell’amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all’ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore

           

  • Pen., Sez. 5, sentenza n. 7974 del 19/10/2015

L’ amministratore di sostegno non risponde del reato di abbandono di persone incapaci in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso, a differenza del tutore, non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso che potesse configurarsi tale reato nella condotta dell’amministratore di sostegno il quale si era allontanato per il fine settimana senza segnalare la necessità del ricovero in una struttura protetta dell’amministrato che viveva nella propria abitazione con l’assistenza di una badante e del figlio non convivente).

PROPOSTA DI SOLUZIONE

Il caso prospettato nella traccia comporta l’analisi del reato di abbandono di persone incapaci di cui all’art. 591 c.p.

Al candidato è stato richiesto di assumere le vesti del legale di Caia.

Caia veniva nominata dal Tribunale di Alfa amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare a nome di quest’ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.

In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedevano nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione.

Tizio veniva dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della comunicazione pervenuta, il giudice tutelare revocava la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmetteva gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all’art. 591 c.p.

Come richiesto dalla stessa traccia si sarebbe dovuto preliminarmente procedere all’analisi della fattispecie disciplinata dall’art. 591 cp.

L’abbandono di persone minori o incapaci rientra tra i c.d. delitti di omessa solidarietà che trovano conforto nell’art. 2 della Costituzione.

L’art. 591 c.p., nello specifico, tutela la vita e l’incolumità individuale che viene protetta contro l’inadempimento degli obblighi di sicurezza e di cura nei riguardi di soggetti che, per età o altra causa, non possono attendervi.

Si tratta di un reato proprio, nonostante la norma faccia uso del pronome “chiunque”, atteso che soggetto attivo può essere soltanto chi possieda determinate qualità o sia in un determinato rapporto con il soggetto passivo, ovvero soltanto chi si trovi in una speciale relazione con il soggetto passivo in termini di dovere di cura o rapporto di custodia.

Non vi sono dubbi – sia in letteratura che in giurisprudenza – che, in relazione alle persone incapaci, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa e al cittadino italiano minore degli anni 18 abbandonato all’estero, il semplice fatto dell’abbandono, da intendersi come qualsiasi azione od missione che contrasti con l’obbligo di custodia o di cura anche in via temporanea, non dà vita alla fattispecie in esame, se con esso non si viola uno specifico dovere di custodia o di cura che trova il suo fondamento fuori dall’art. 591 o nell’affidamento per ragioni di lavoro.

La condotta tipica della fattispecie in questione consiste nell’abbandonare uno dei soggetti previsti dalla norma (soggetti non in grado di provvedere adeguatamente a loro stessi), lasciandoli di fatto in una situazione di pericolo, anche potenziale, per la vita o l’incolumità individuale, e privi dell’aiuto di cui necessitano.

L’evento si sostanzia nel pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona incapace.

Elemento soggettivo richiesto dal legislatore, affinché possa configurarsi il reato, è il dolo generico, inteso come volontà di abbandonare persone minori o incapaci di provvedere a se stesse, con la consapevolezza della situazione di pericolo per la loro vita e incolumità individuale.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la persona viene abbandonata.

Deve conclusivamente rilevarsi che l’illecito in esame appartiene alla categoria dei reati permanenti, per cui la condotta penalmente rilevante perdura fino a quando gli autori non fanno cessare le situazioni che non consentono un’assistenza o una cura adeguata, o, comunque, le situazioni di questo tipo cessano per un intervento esterno (in tal senso, Cass., 12238/2004).

La giurisprudenza ritiene, pacificamente, che la fattispecie penale tuteli, non già il rispetto dell’obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo che non deve necessariamente essersi realizzato (Cass., 35814/2015).

La condotta di “abbandono” resterebbe, quindi, integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l’incolumità del soggetto passivo (si veda, ex multis, Cass. 5945/2009).

La dottrina e la giurisprudenza, da ultimo, qualificano il delitto di cui all’art. 591 c.p. come reato di pericolo; opinioni divergenti si riscontrano tuttavia sulla natura del pericolo: per alcuni esso va qualificato come astratto, per altri concreto.

Con riguardo alla specifica vicenda in esame, il candidato avrebbe dovuto anzitutto soffermarsi sulla natura della posizione rivestita dall’amministratrice di sostegno Caia e sulle sue eventuali responsabili penali.

Si sarebbe dovuto dar conto, in primo luogo, dei poteri e dei doveri incombenti in capo ad essa.

Essi discendono dal decreto di nomina di Caia del 9 febbraio 2016 del giudice tutelare del Tribunale di Alfa che prevede che suo compito sia quello di “gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare a nome di quest’ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi”.

Il decreto di nomina definisce in concreto i poteri – e dunque anche gli obblighi – dell’amministratore di sostegno, individuando, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che esso ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.

La modulazione e l’estensione dei poteri dell’amministratore di sostegno dipendono perciò dalla combinazione che più risponde hic et nunc agli interessi del beneficiario e la cui valutazione compete al giudice tutelare.

Ciò posto, ci si sarebbe dovuti chiedere se Caia potesse essere qualificata quale soggetto attivo del reato di abbandono di persone incapaci.

Come ricordato precedentemente, infatti, la fattispecie tratteggiata dall’art. 591 c.p. deve essere qualificata come “reato proprio”.

Orbene, recentemente la giurisprudenza si è trovata ad affrontare la quaestio iuris se l’amministratore di sostegno, analogamente al tutore, possa essere qualificato come soggetto attivo dell’illecito penale in questione.

Prima di affrontare tale punto, si sarebbe potuta tratteggiare – brevemente – la disciplina dell’amministrazione di sostegno, evidenziandone ratio e differenze rispetto a figure contigue.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno – introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 6/2004 – ha la finalità di offrire uno strumento di assistenza che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire di chi si trovi nell’impossibilità – anche solo parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi; esso si distingue, propria per questa sua specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civ.

L’introduzione di questa nuova figura giuridica a tutela dei c.d. soggetti deboli all’interno del nostro ordinamento ha portato con sé anche la problematica dell’eventuale responsabilità dell’amministratore di sostegno per la fattispecie di cui all’art. 591 c.p.

Sul punto, segnatamente, si è registrato un recente arresto della Corte di legittimità (Cass., 26 febbraio 2016, ud. 19 ottobre 2015, n. 7974).

La Corte Suprema – in un caso molto simile a quello oggetto del parere – ha insegnato che:

L’amministratore di sostegno non risponde del reato di abbandono di persone incapaci in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso, a differenza del tutore, non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali”.

La Corte di legittimità con la pronuncia in questione ha quindi limitato la spazio operativo dei poteri dell’amministratore di sostegno al piano degli interessi economici (contraddicendo altre pronunce avutesi in materia civilistica). Mostrandosi, in tal senso, estremamente rispettosa del principio di legalità, sub specie tassatività, vigente nel diritto penale.

In merito alla speciale posizione che deve rivestire il soggetto attivo del reato di cui all’art. 591 c.p., la Corte di cassazione, nella sentenza in oggetto, ha richiamato, in via analogica e per completezza in motivazione, la giurisprudenza relativa alla c.d. clausola di equivalenza di cui all’art. 40 co. 2, c.p., strumento di estensione della punibilità per i reati omissivi c.d. impropri.

Giova precisare, per evitare confusione a livello sistematico, che il richiamo operato dalla Corte della nomofilachia all’art. 40 co. 2 c.p. non può che ritenersi effettuato unicamente in via analogica ed, in particolare, per spiegare l’operatività degli obblighi impeditivi legati alla posizione di garanzia nonché il fondamento normativo e le fonti da cui possono scaturire gli obblighi medesimi, non potendosi confondere la clausola di equivalenza con un criterio di individuazione del soggetto attivo del reato.

Ciò posto, l’obbligo di impedire l’evento evocato dall’art. 40, comma 2, c.p., al pari dell’obbligo di cura e di custodia di cui parla l’art. 591 c.p., risponde ad una situazione di garanzia, il cui fondamento risiede nella necessità che ad alcuni soggetti venga affidata la protezione di determinati beni giuridici a fronte dell’incapacità, totale o parziale, dei loro rispettivi titolari a proteggerli adeguatamente, e presuppone non già un semplice obbligo giuridico di attivarsi, bensì una posizione di garanzia nei confronti del bene protetto.

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