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Esame avvocato 2018: seconda prova. Le nostre ipotesi di soluzione

ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE  2018

PROVA DI DIRITTO PENALE

 

TRACCIA N. 1

Tizio e Caia sposati da circa 10 anni e residenti in Italia si recano all’estero per fare ricorso alla fecondazione eterologa e portare a termine una gravidanza con surrogazione di maternità (consentita dalle leggi in vigore in loco). In particolare, la tecnica cui ricorrono i coniugi prevede la formazione di un embrione in vitro con la metà del patrimonio genetico del padre e l’altra metà proveniente da una donna donatrice.
L’embrione così generato viene impiantato nell’utero di una donna maggiorenne e volontaria che porta a termine la gravidanza. Per effetto del ricorso alle menzionate procedure i due divengono – secondo la legge straniera – genitori di Sempronio.
Al fine di ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato dall’ufficiale di stato civile straniero, i coniugi compilano e presentano all’ambasciata i documenti necessari ai sensi di legge di dichiarando, in particolare, che Caia è madre di Sempronio. L’ufficiale di stato civile del comune di residenza dei coniugi registra l’atto di nascita attribuendo al neonato lo stato di figlio di Tizio e Caia. Successivamente però i predetti ricevono una convocazione da parte della locale Procura della Repubblica. Preoccupati per le possibili conseguenze penali delle proprie azioni, si rivolgono dunque al proprio legale di fiducia per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio e Caia, premessi cenni sulla punibilità in Italia del reato commesso all’estero, rediga motivato parere esaminando le questioni giuridiche sottese al caso in esame.

Svolgimento a cura di  Angela Randazzo

 

GIURISPRUDENZA:

Giurisprudenza rilevante

 

Cassazione Penale, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525
Presidente Nappi, Relatore De Marzo

«Al fine di ritenere configurabile il delitto di alterazione di stato, la condotta deve comportare un’alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell’atto di nascita; ne discende che il reato di cui all’art. 567 c.p. non è configurabile in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di un minore nato da una procedura estera di maternità surrogata, rese quando l’atto di nascita è già stato formato dall’autorità amministrativa estera alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto»

Cassazione Penale, Sez. VI, 17 novembre 2016, n. 48696 – Pres. Carcano – Relatore Bassi

 

«Va esclusa l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen. nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità ucraine che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo».

  1. Introduzione. La punibilità secondo la legge penale italiana dei reati commessi all’estero

Il parere richiedeva di esaminare preliminarmente la punibilità in Italia di reati commessi all’estero.

Il territorio dello Stato costituisce limite tendenziale efficacia della legge penale nazionale come si evince dall’art. 3 c.p. secondo cui “la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato” e l’art. 6 c.p. che prevede l’irrogazione della pena in conformità alla legge penale italiana per chiunque commette un reato nel territorio dello Stato.

Tali norme testimoniano l’indiscusso accoglimento del principio di territorialità alla stregua del quale va dunque verificata l’applicabilità della legge penale.

Sebbene il criterio territoriale si fondi sulla presunzione essenzialmente assoluta dell’interesse statuale a disciplinare ogni fatto rapporto che ricade nell’area soggetta della sovranità dello Stato, l’interesse alla protezione ordinamentale da una determinata offesa o pericolo di offesa possono spingere il legislatore nazionale a tracimare gli steccati della propria sfera nazionale per perseguire anche fatti che non siano stati commessi sul proprio territorio e che altrimenti rimarrebbero impuniti.

Tale considerazione pone dunque il problema di stabilire quando e secondo quali limiti un reato commesso all’estero possa essere punito secondo la legge italiana.

Le norme principali di riferimento sono gli articoli 7, 8 e 9 del codice penale.

L’art. 7 c.p. disciplina una prima schiera di reati evidentemente insofferente alle limitazioni derivanti dalla rigida applicazione del principio di territorialità, legittimando lo stato italiano a reprimere il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero alcuni specifici reati (delitti contro la personalità dello Stato italiano; delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana).

La vis derogatoria di questa disposizione trova sostanziale fondamento nella valorizzazione dell’istanza di difesa dello Stato che giustificano dunque esercizio extra territoriale della propria potestà punitiva.

In questa prospettiva si pone anche l’art. 8 c.p. che stabilisce che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso da quelli indicati nel n. 1 dell’art. 7. La punibilità di questi reati, tuttavia, non è incondizionata, occorrendo la richiesta del Ministro della Giustizia e, se il delitto è perseguibile a querela di parte, la querela dell’offeso.

In chiave ulteriormente derogatoria rispetto al principio di territorialità della legge penale italiana sono contemplate talune categorie di ipotesi criminose sottoposte alla legge penale italiana ancorché commesse interamente all’estero. L’art. 9 statuisce che, fuori dai casi previsti dagli articoli 7 e 8 c.p., il cittadino che commette all’estero un delitto per la quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni è punito secondo la legge medesima sempre che si trovi nel territorio dello Stato; se si tratta di delitto per la quale è prevista una pena di durata inferiore è altresì necessaria la richiesta del Ministro della giustizia ovvero l’istanza o la querela della persona offesa. Al terzo comma dell’art. 9 viene invece contemplata l’ipotesi di delitto commesso a danno della comunità europea o di uno Stato estero o di uno straniero, condizionando la punibilità del colpevole alla richiesta del ministro della giustizia, sempre che l’estradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nella medesima prospettiva l’art. 10, con specifico riferimento al reato comune dello straniero all’estero, distingue l’ipotesi delittuosa verso lo Stato o il cittadino italiano da quello del reato consumato in danno di uno Stato estero o straniero.  Nel primo caso lo straniero, che fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8 commette un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Viceversa, ove il soggetto passivo del reato sia uno Stato estero o uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che si trovi il territorio dello Stato, si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e, da ultimo, l’estradizione non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto,o  da quello dello Stato in cui egli appartiene. L’efficacia ultra territoriale della legge penale italiana quindi viene sostanzialmente subordinata, di volta in volta, alla sussistenza di una serie di presupposti giustificativi dell’attivazione del meccanismo repressivo anche per fatti avvenuti extra moenia.

  1. Svolgimento. La responsabilità penale delle coppie che fanno ricorso alla maternità surrogata all’estero

Delineato in termini generali il quadro normativo in tema di reati commessi all’estero puniti secondo la legge penale italiana, occorreva dedicarsi alla questione fondamentale posta dalla traccia, e cioè la configurabilità di qualche responsabilità penale delle coppie che fanno ricorso alla maternità surrogata all’estero.

Più esattamente il parere richiedeva di stabilire se nella condotta dei genitori che, tornati in Italia dopo aver fatto ricorso a fecondazione eterologa con maternità surrogata, si dichiarano genitori del figlio, sia configurabile il reato di alterazione dello stato civile, ovvero di false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali ex art. 495, comma 2, n. 1 c.p.

Com’è noto, la surrogazione di maternità (c.d. utero in affitto) è una pratica procreativa in virtù della quale due persone unite da un legame affettivo ed impossibilitate ad avere figli si rivolgono ad una donna estranea alla coppia, affinché si presti a portare avanti una gestazione per loro conto, affidandogli il nuovo nato dopo il parto.

Tale pratica è espressamente vietata in Italia dall’art. 12, comma 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40, che commina la reclusione tra tre mesi a due anni e la multa da € 600.000,00 a un milione di euro a “chiunque, in qualsiasi forma, realizza organizza o pubblicizza … la surrogazione di maternità”.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, le coppie che tentano di ottenere la trascrizione di un atto di nascita che attribuisca loro la genitorialità di bambini nati mediante maternità surrogata avrebbero potuto risultare responsabili dei reati di alterazione di stato ex art. 567, co. 2 c.p. o false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali ex art. 495, co. 2, n. 1 c.p., dal momento che l’elemento discriminante tra il reato di alterazione di stato e quello di falsa attestazione o dichiarazione risiede nella contestualità o meno alla redazione dell’originario atto di nascita delle dichiarazioni mendaci, ideologicamente false, sul rapporto di procreazione del neonato.

In conseguenza il parere avrebbe potuto proseguire con l’esame delle due fattispecie.

Il delitto di alterazione di stato ex art. 567, co. 2 c.p. commina “la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità”.

L’interesse tutelato dalla norma incriminatrice è quello relativo allo stato di filiazione, rispetto al quale si individuano due momenti diversi: il primo legato allo sviluppo della personalità e ai rapporti familiari, il secondo connesso alle situazioni giuridiche che ne derivano. Alla realizzazione di una singola condotta corrispondono due eventi: la formazione di un atto di nascita falsato, e l’attribuzione di uno status filiationis falso.

La giurisprudenza osserva come, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 567 co. 2 c.p., sia necessaria un’attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per l’idoneità a creare una falsa attestazione, attribuendo al figlio una diversa discendenza, a causa dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale.

Da questo punto di vista il dibattito si è concentrato nello stabilire quale sia l’interesse necessariamente preservato dalla norma: la conformità dello status alla legge italiana, ovvero la rispondenza del medesimo all’ordinamento straniero che lo governa. Laddove si opini in tale secondo senso, infatti, la formazione di un atto di nascita conforme alla legge estera non potrà dirsi integrare l’art. 567 c.p.; di converso, ove si ritenga la fattispecie criminosa posta a presidio della corrispondenza dello status con la legge italiana, il reato può dirsi consumato laddove sia trascritto un atto che riconosca un nato mediante maternità surrogata come figlio di soggetti sprovvisti di ogni legame genetico con il medesimo.

Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha sposato la prima impostazione.

Infatti si è ritenuta non integrata la fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p. ove l’atto di nascita sia stato formato nel rispetto della legge del luogo ove il bambino è nato, all’esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci. A tale conclusione si è pervenuti anche valorizzando quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ove è previsto che le dichiarazioni di nascita effettuate da cittadini italiani all’estero «devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità competenti».

Il rinvio alla lex loci operato dall’ordinamento interno impone, pertanto, ai cittadini italiani all’estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all’ufficiale di stato civile straniero secondo la legge del luogo.

In tale ipotesi, una volta disconosciuta la configurabilità del reato di cui all’art. 567, 2 comma, c.p., taluna giurisprudenza ha tuttavia affermato che le dichiarazioni mendaci rese in epoca successiva alla formazione dell’atto di nascita possono eventualmente integrare il meno grave reato di falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali ex art. 495 co. 2 n. 1 c.p.

L’art. 495 c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona”, stabilendo la pena della reclusione non inferiore a due anni “se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile”. Seconda taluna giurisprudenza, infatti, la condotta diretta a simulare nei confronti dell’autorità consolare una gravidanza naturale, conserva rilevanza penale sotto il profilo dell’immutazione del vero in ordine a qualità personali, effettuata innanzi ad un pubblico ufficiale e nell’ambito di un procedimento destinato a riverberarsi in un atto pubblico.  Trattandosi, però, di un reato comune commesso all’estero, punito con la pena minima inferiore ai tre anni, ai fine delle sua perseguibilità occorre la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia, senza la quale l’azione risulterà improcedibile ai sensi dell’art. 9 c.p.

III. Ipotesi di soluzione alla luce della recenti pronunce della Cassazione.

 

Recentemente la Cassazione con due importanti pronunciamenti ha ritenuto non sussistenti i reati di alterazione di stato ex 567, comma 2, c.p., nonché di false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali ex art. 495, co. 2, n. 1 c.p., quando la dichiarazione di nascita sia effettuata ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R n. 396 del 2000, ovvero quando essa rispetta le norme stabilite dalla legge del luogo dove avviene la fecondazione e la maternità surrogata.

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 48696 del 17 novembre 2016, l’atto di nascita di un cittadino italiano nato all’estero con fecondazione assistita e maternità surrogata, formato dalla competente autorità estera, va presentato all’autorità diplomatica italiana affinché venga validamente registrata. Dunque, se l’atto di nascita estero rispetta tutti i requisiti stabiliti dal Paese in questione (dove la maternità surrogata è legale) essi non possono costituire falsa attestazione o certificazione e non possono ritenersi falsi, anche se la fecondazione eterologa e con maternità surrogata non è consentita dalla legge italiana.

Analogamente, Cassazione n. 13525 del 05 aprile 2016, ha affermato come non vi sia stata un’alterazione materiale dell’atto di nascita, così come richiesto per la configurazione del delitto ex art. 567 c.p.: “l’ufficiale di stato civile italiano non ha formato alcun atto falso, ma si è limitato a procedere alla trascrizione dell’atto, riguardante un cittadino italiano, formato all’estero. Infine, il reato di Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, presuppone una falsa dichiarazione che non risulta essersi realizzata

In conclusione,  al fine di ritenere configurabile il delitto di alterazione di stato, la condotta deve comportare un’alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell’atto di nascita; ne discende che il reato di cui all’art. 567 c.p. non è configurabile in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di un minore nato da una procedura estera di maternità surrogata, rese quando l’atto di nascita è già stato formato dall’autorità amministrativa estera alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto. Analogamente non risulta configurato il reato di cui all’art. 495 c.p. che presuppone pur sempre una falsa dichiarazione che non risulta esserci stata, posto che senza attestare alcunché, ci si era limitato a richiedere la trascrizione di un atto ufficiale redatto dai pubblici uffici in conformità alla normativa vigente, talché non era individuabile alcun atto falso o dolosamente creato sulla base di dichiarazioni non veritiere delle parti.

PROVA DI DIRITTO PENALE

TRACCIA N. 2

Tizia, insegnante di lingua inglese, è sorella gemella di Caia, laureata in giurisprudenza e funzionario amministrativo comunale nonché aspirante alla carriera diplomatica.
Caia, dovendo sostenere le prove del concorso di accesso alla carriera diplomatica e non avendo adeguata conoscenza della lingua inglese, convince la sorella a sostituirla nella relativa prova di esame promettendole in dono i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna. Tizia, pertanto, prende parte all’esame e consegna l’elaborato scritto, esibendo il documento d’identità della sorella nonché firmando la richiesta di attestato di presenza, necessaria per giustificare l’assenza dal lavoro di Caia.
In quelle stesse ore Caia, però, viene coinvolta in un sinistro stradale mentre si trova alla guida della propria autovettura: i vigili urbani intervenuti redigono verbale dell’accaduto ed elevano a Caia una sanzione amministrativa. Tizia, riscontrato il superamento del concorso da parte di Caia, nonché temendo di essere scoperta in considerazione di quanto risultante dal citato verbale dei vigili urbani, si rivolge al proprio legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizia rediga motivato parere illustrando quali possono essere le conseguenze penali della condotta della propria assistita.

Svolgimento a cura di  Selene Desole

Riferimenti normativi

Art. 15 c.p.

Art. 48 c.p.

Art. 81 c.p.

Art. 84 c.p.

Art. 110 c.p.

Art. 479 c.p.

Art. 494 c.p.

Art. 495 c.p.

Art. 496 c.p.

Art. 640 c.p.

Giurisprudenza di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 8 febbraio 2017, n.5781MASSIMA

Il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. Ha natura sussidiaria e trova applicazione solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica; la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, nel corso di un controllo stradale fornisca false dichiarazioni sulla propria identità – considerato che dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali – integra la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22973/2018

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa finalizzata all’assunzione ad un pubblico impiego è necessaria la prova di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall’amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio, non essendo, invece, rilevanti, ai fini della consumazione del reato, l’aver arrecato all’amministrazione un danno meramente virtuale

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.  5 PENALE- SENTENZA del 22 febbraio 2009, n. 4414

Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) – e non quello di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.) la condotta di colui che, nel corso della redazione di fotosegnalamenti, dichiari generalità diverse da quelle riportate nel passaporto e, quindi, false, in quanto le schede fotosegnaletiche compilate dagli organi di p.g. hanno natura di atto pubblico, essendo formate da un pubblico ufficiale nell’esercizio di un potere autoritativo conferitogli dalla legge (…).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 PENALE, SENTENZA del 10.03.2010, n. 9470

Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio.

Soluzione sintetica del parere.

Al fine di valutare i profili di responsabilità penale di Tizia per i fatti dalla medesima posti in essere, il candidato avrebbe dovuto preliminarmente prendere in considerazione l’astratta configurabilità di una serie di fattispecie di reati e valutare quali, nel concreto, si siano effettivamente configurati, in applicazione dei principi in materia di concorso di reati e concorso apparente di norme.

In primo luogo, avrebbe dovuto prendersi in considerazione il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., analizzandone gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) e soffermandosi in particolare sulla clausola di sussidiarietà contenuta nel disposto nella norma incriminatrice (“se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica”); la previsione di tale clausola fa sì che non possa ritenersi applicabile tale norma nei casi in cui la condotta integri fattispecie di reato ugualmente lesive del bene giuridico della fede pubblica.

Nel caso di specie, quindi, dovrebbe escludersi, anche alla luce della recente giurisprudenza sul punto (Cass. Pen. Sez. V, n. 5781 del 2017), il reato di cui all’art. 494 c.p., dovendosi invece propendere per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 495 c.p., ovvero la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; infatti, Tizia ha esibito la carta d’identità della sorella Caia ai membri della commissione del concorso pubblico, i quali sono pubblici ufficiali che esercitano un potere autoritativo attribuito loro dalla legge; per questo deve anche escludersi la configurabilità dell’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri), trattandosi di fattispecie generica rispetto alla più specifica (ex art 15 c.p.) disciplina di cui all’art. 495 c.p. Giunto a tale conclusione, il candidato avrebbe quindi dovuto verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame nel caso in esame e concludere per la configurabilità del medesimo in capo a Tizia.

Per quanto riguarda poi la condotta con cui Tizia ha richiesto l’attestato di presenza necessario a giustificare l’assenza di Caia da lavoro, avrebbe potuto ritenersi configurata la fattispecie di cui al combinato di sposto degli artt. 48 e 479 c.p. (errore determinato dall’altrui inganno e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): Tizia ha indotto in errore i membri della commissione di concorso esibendo la carta d’identità al fine di ottenere un’attestazione falsa sulla presenza di Caia alle prove concorsuali; tuttavia, non emerge dalla ricostruzione dei fatti che l’attestazione sia stata rilasciata e, conseguentemente, deve concludersi per la non configurabilità di tale fattispecie.

Tuttavia, la condotta posta in essere da Tizia potrebbe configurare astrattamente anche il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. A questo punto il candidato avrebbe dovuto analizzare gli elementi costitutivi del reato di truffa, in particolare nella fattispecie aggravata di cui al secondo comma, n. 1), trattandosi di fatto commesso a danno dello Stato o altro ente pubblico (Ministero degli esteri). Tizia ha infatti indotto in errore la pubblica amministrazione con artifici e raggiri (la somiglianza con la gemella e l’esibizione del documento d’identità di Caia) procurando ingiusto profitto a Caia (ovvero il superamento del concorso pubblico). Invero, manca l’elemento dell’altrui danno nel caso in esame. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata (Cass. Pen. n. 22973/18) deve ritenersi che la fattispecie non sia consumata ma semplicemente tentata: il semplice superamento del concorso non è in sé lesivo del bene giuridico tutelato (il patrimonio della p.a.).

In conclusione, Tizia potrebbe rispondere dei reati di cui agli artt. 495 c.p. e 56, 640 co. 2 c.p.; tali fattispecie, comunque, sono avvinte dal vincolo della continuazione, essendo state poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, configurando quindi il c.d. reato continuato ex art. 81 comma 2 c.p., che consente l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, in ragione del criterio del cumulo giuridico delle pene. Infine, si osserva che la responsabilità penale di Tizia deve ritenersi manifestata in concorso ex art. 110 c.p. con Caia, dal momento che Caia ha fornito a Tizia la propria carta d’identità per lo svolgimento delle prove concorsuali e ha quindi determinato la stessa Tizia a tentare la truffa ai danni della pubblica amministrazione.

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