Premessi cenni sul sistema di responsabilità civile, il candidato si soffermi sul danno biologico e sul danno da perdita della vita: evoluzione, estensione e quantificazione.

di Marzia Aliatis

Schema preliminare di svolgimento della traccia:

  • Introduzione sulla responsabilità aquiliana: dalla concezione sanzionatoria a quella riparatoria.
  • Evoluzione del danno non patrimoniale sino agli approdi delle pronunce a  S.U. del 2008.
  • Il danno biologico: evoluzione e criteri di liquidazione.
  • Il danno biologico terminale ed il danno tanatologico.
  • Revirement giurisprudenziale del 2014 e rimeditazione del sistema di responsabilità civile.
  • La risposta di S.U. 15350/2015

SVOLGIMENTO

La concezione tradizionale della responsabilità aquiliana, sulla base degli insegnamenti del diritto romano e della unanime interpretazione dottrinale anteriore al codice civile del 1942, era concentrata sul dogma della funzione sanzionatoria della medesima, per cui alla violazione di un  (preesistente) precetto, sorretta da volontà colpevole, doveva seguire una sanzione per il trasgressore. Detta responsabilità da fatto ingiusto (contra ius) era incentrata sul danneggiante e sul suo atteggiamento doloso o colposo, che determinava l’offesa ad un diritto tutelato erga omnes da norme primarie, poste a garanzia dei diritti assoluti, in una prospettiva analoga a quella penalistica.

La distinzione concettuale tra culpa ed iniuria si deve infatti all’emanazione del codice civile e, con esso, all’introduzione dell’art. 2043 c.c., divenuta norma cardine nel sistema domestico di responsabilità civile. Un fatto (o un’omissione), per assurgere a fonte di responsabilità civile, deve avere carattere doloso o colposo e, al contempo, deve arrecare una lesione all’altrui sfera giuridica. Pertanto, è il danno ad essere contra ius e non iure (in assenza di cause di giustificazione). In altri termini, l’ingiustizia non è più riferita al fatto, bensì al danno, in una prospettiva incentrata sulla vittima dell’illecito piuttosto che sul suo autore.

La concezione tradizionale della responsabilità civile ha tuttavia richiesto molto tempo per essere definitivamente scardinata, in quanto l’art. 2043 c.c. continuava ad essere inteso quale norma sanzionatoria (rectius, secondaria) rispetto ad obblighi e divieti posti dall’ordinamento. L’abbandono di tale prospettiva ermeneutica è stato sollecitato dalla progressiva apertura della giurisprudenza alla tutela aquiliana non solo per la lesione di diritti assoluti o di credito, bensì anche per i pregiudizi ad aspettative e posizioni di fatto. Si è così giunti ad una nuova concezione volta a riconoscere all’art. 2043 c.c. una funzione precettiva, in quanto norma attributiva di un autonomo diritto soggettivo al risarcimento del danno subito nella propria sfera giuridica (norma primaria). L’evoluzione verso la concezione riparatoria della responsabilità civile può dirsi infatti culminata nella storica sentenza della Cassazione a Sez. Un. 500/1999, con la quale, com’è noto, è stata riconosciuta la risarcibilità dei danni arrecati ad interessi legittimi.

Lo sviluppo giurisprudenziale volto ad individuare gli interessi meritevoli di tutela ex art. 2043 c.c. ha portato alla consacrazione dell’atipicità dell’illecito aquiliano, poiché la configurabilità della responsabilità dipende dall’ingiustizia del danno, a prescindere dalla qualificazione formale della posizione giuridica vantata. La natura di clausola generale conferita all’art. 2043 c.c. impone al giudice di effettuare un giudizio di comparazione in concreto degli interessi in conflitto e da tale bilanciamento selezionare quelli giuridicamente rilevanti. La tutelabilità di un interesse, pertanto, non costituisce il presupposto, bensì l’esito dello stesso giudizio di responsabilità.

Poste tali premesse, occorre evidenziare che l’ingiustizia del danno concerne l’an della risarcibilità, ne costituisce cioè il prerequisito (il cd. danno evento). Per il quantum è invece necessario rinviare alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché alle conseguenti voci di danno risarcibili (il cd. danno conseguenza).

Il concetto di danno non patrimoniale è stato a lungo concepito come danno morale, quale sofferenza e turbamento psicologico dell’individuo a causa del fatto illecito. Com’è noto, infatti, la «legge» cui rinvia l’art. 2059 c.c. è stata a lungo intesa come legge ordinaria, sicché il rimedio risarcitorio veniva accordato quasi esclusivamente in ipotesi di reato, in forza dell’art. 185 c.p. (il cd. danno morale soggettivo). Il legislatore optò per la tipicità del danno non patrimoniale (in contrapposizione all’atipicità di quello patrimoniale) sia perché, a livello ideologico, trattasi della monetizzazione di valori della persona, sia a causa del difficile onere probatorio e dell’ardua quantificazione del risarcimento (senza dimenticare la logica prettamente patrimonialistica sottesa al modello tradizionale di responsabilità civile).

Tuttavia, in assenza di reato, un siffatto modello risultò del tutto insufficiente a fornire adeguata tutela, in particolare per i danni non riconducibili al turbamento morale o psichico, in primis per il danno alla salute, fornito di copertura costituzionale dall’art. 32 Cost. La giurisprudenza, avallata dalla Corte costituzionale nel 1986 (sentenza n. 184), ha così adottato una visione reddituale della salute, in pregiudizio della quale si verifica una danno alla capacità lavorativa. Tramite questo escamotage ermeneutico si è a lungo accordata piena ed incondizionata tutela alla salute, trattando la relativa compromissione alla stregua di un danno patrimoniale, risarcibile ex se (da qui l’elaborazione del cd. danno evento). Il risarcimento del danno biologico dunque, inizialmente era riconosciuto in base al combinato disposto degli artt. 32 Cost e 2043 c.c., inteso quest’ultimo come norma “in bianco”. Occorre attendere le celebri pronunce gemelle del 2003 per chiarire che non è l’offesa all’interesse di rango costituzionale ad essere risarcibile ex se, bensì le evenienze lesive che ne conseguono sugli aspetti non patrimoniali del danneggiato. La rilettura del danno biologico in termini di danno conseguenza è stata consentita dalla nuova interpretazione dell’art. 2059 c.c., “sede naturale” del danno non patrimoniale, il quale, oltre alla legge, non può che rinviare altresì alla Costituzione ed ai diritti fondamentali ivi previsti.

E’ doveroso sottolineare che lo stesso percorso è stato compiuto dalla giurisprudenza in relazione ai pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione di altri diritti inviolabili dell’uomo, per i quali il parametro costituzionale di riferimento è costituito dall’art. 2 Cost. Il fondamento della risarcibilità del danno esistenziale è stato infatti rinvenuto inizialmente nel combinato disposto degli artt. 2 Cost. (o altri parametri costituzionali, quale l’art. 29 Cost.) e 2043 c.c. Con la completa rivisitazione del sistema della responsabilità civile nel 2003, ogni pregiudizio di stampo non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona è stato ricollocato nell’ambito dell’art. 2059 c.c., alla luce della nuova lettura costituzionalmente orientata della norma.

Il danno esistenziale si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti delle abitudini di vita e di relazione, sicché si differenzia sia dal danno morale soggettivo, di natura strettamente psicologica, sia dal danno biologico, il quale postula la sussistenza di una lesione fisica o psichica che comprometta il bene salute.

Com’è noto, il sistema di responsabilità civile tratteggiato dall’evoluzione giurisprudenziale è culminato, per ciò che qui interessa,  nelle “storiche” sentenze della Cassazione a Sez. Un. del 2008. In estrema sintesi, è stata in quell’occasione cristallizzata una nozione unitaria di danno non patrimoniale, idonea a ricomprendere tutte le singole voci di nocumento soggettivo scaturenti dall’illecito, le quali hanno valenza meramente descrittiva e non integrano categorie di pregiudizi autonomamente e singolarmente risarcibili. Accanto alla tradizionale ipotesi di danno da reato, la risarcibilità del danno non patrimoniale dev’essere accordata nelle ipotesi legislativamente previste (peraltro sempre più numerose), nonché nell’ipotesi di grave lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona (ingiustizia costituzionalmente qualificata del danno).

Viene confermato così il bipolarismo tra atipicità del danno patrimoniale e tipicità di quello non patrimoniale, malgrado l’ampia esegesi dell’art. 2059 c.c.

Viene, inoltre, ribadita l’esigenza di provare il nesso causale tra danno evento (non risarcibile in sé) e danno conseguenza (risarcibile ove ricorrano i presupposti tracciati), dopo aver accertato la causalità tra fatto e danno. Consacrando così l’orientamento inaugurato nel 2003, l’accertamento del nesso eziologico deve essere preliminarmente condotto in relazione alla causalità materiale tra condotta ed evento, secondo i dettami forniti dagli artt. 40 e 41 c.p., per poi spostarsi sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., secondo il criterio della cd. regolarità causale.

La suddivisione tra le diverse voci di danno, malgrado la sua valenza descrittiva, è tuttavia rilevante, oltre che a livello probatorio (se per il danno biologico si predilige la consulenza tecnica, per quello morale o esistenziale sarà imprescindibile il ricorso alle presunzioni o alla prova testimoniale), in punto di liquidazione.

In termini generali, essendo il danno non patrimoniale ontologicamente non valutabile in termini economici, la giurisprudenza ha, nel tempo, proposto diverse ricostruzioni, volte ad individuare standards di riferimento e superare così le criticità del criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c.

Per quanto concerne specificamente il danno biologico, data l’originaria visione meramente reddituale del medesimo, fino agli anni settanta veniva liquidato facendo riferimento al triplo della pensione sociale ex l. 39/1977 (cd. metodo genovese). La quantificazione del danno era pertanto orientata in base al pregiudizio patrimoniale subito per la menomazione della capacità di produrre reddito.

A tale modalità di calcolo si contrappose presto il cd. metodo pisano (o metodo del cd. punto elastico), che assumeva quale base di liquidazione i punti di invalidità accertati a livello medico legale. Questa base comune e uniforme veniva poi “personalizzata” a livello qualitativo e quantitativo, per adeguare il ristoro alla gravità delle lesioni e all’età del danneggiato nel caso concreto.

Successivamente prese tuttavia il sopravvento il meccanismo del cd. punto variabile. Esso mantiene l’idea della liquidazione per mezzo di un valore-punto, ma ne predetermina le oscillazioni in relazione all’aggravarsi della patologia (in funzione crescente) e all’età (in funzione decrescente). Tali principi medico legali hanno portato all’affermazione, in diversi Tribunali, del metodo tabellare. Esso, si badi, non esonera il giudice da una puntuale motivazione in relazione al caso concreto, non potendosi limitare ad una conversione automatica del grado di invalidità medico legale in denaro. Tuttavia, date le discrasie causate dall’applicazione di tabelle diverse, la Corte di Cassazione, nell’esercizio di una funzione “paranormativa” ha vincolato i giudici all’utilizzo delle tabelle milanesi. È lo stesso concetto di equità ex art. 1226 c.c. che postula la parità di trattamento di casi simili, sicché la giurisprudenza di legittimità ha “promosso” le tabelle stilate dal Tribunale di Milano, quali parametri uniformi di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale.

La tematica della quantificazione del danno biologico è, parallelamente, stata oggetto dell’attenzione legislativa. Dapprima attraverso il d.lgs. 38/2000, relativo ad infortuni su lavoro e malattie professionali, che ha fornito peraltro una definizione di danno biologico (poi ripresa da altri testi legislativi) quale lesione all’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale, risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

Tale normativa è stata poi abrogata per effetto dell’emanazione del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) che, all’art. 138 comma 2 lett. a (nonché all’art. 139 comma 2) riprende la suddetta definizione di danno biologico, sia nel suo aspetto statico, sia nel suo aspetto dinamico (compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato). La giurisprudenza, sulla scorta di tale definizione legislativa, ha confermato così una nozione ampia di danno biologico, comprensiva di tutti gli aspetti del danno alla salute.

Gli artt. 138 e 139 del codice menzionato fanno espresso rinvio ad una tabella unica nazionale. Tuttavia, i Governi che si sono succeduti negli anni si sono limitati a proporre la sola tabella delle “micro permanenti” ex art. 139 (oggi aggiornata con d.m. 20 giugno 2014) e mai quella, attuativa dell’art. 138, di liquidazione delle lesioni più gravi, per le quali continuano a “soccorrere” i livelli quantitativi assunti dalla consuetudine giurisprudenziale (innanzitutto, le tabelle milanesi).

La legittimità costituzionale dell’art. 139 d.lgs. 209/2005 è stata peraltro rimessa al vaglio della Corte costituzionale, la quale si è pronunciata nel senso dell’infondatezza della questione. Per ciò che qui rileva, si sottolinea che la Corte ha escluso il verificarsi di un’ingiustificata disparità di trattamento tra vittime di incidenti stradali e non ed, anzi, la tutela delle prime risulta più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi (copertura assicurativa ex lege obbligatoria). La sentenza, inoltre, promuove il sistema tabellare, in quanto la normativa consente comunque, tramite equo e motivato apprezzamento del giudice, una personalizzazione del risarcimento a seconda delle condizioni soggettive del danneggiato. Anzi, i giudici costituzionali affermano la pienezza risarcitoria del valore tabellare. Il ristoro così determinato è pertanto idoneo a coprire l’intero danno risarcibile, non solo il danno biologico, malgrado la norma faccia espresso riferimento solo a quest’ultimo. Viene così ribadito il concetto di unitarietà del danno non patrimoniale espresso dalle S.U. nel 2008. Infine, altro aspetto di particolare rilievo, è quello relativo alla legittimità di un limite normativo al principio dell’integralità del danno alla persona, in quanto vi è l’esigenza di bilanciare l’interesse risarcitorio del danneggiato con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Deve darsi atto che l’art. 3 l. 189/2012 (legge Balduzzi) estende per via normativa il campo di applicazione della tabella ministeriale derivata dagli artt. 138 (danni di non lieve entità) e 139 (microlesioni) del codice assicurazioni private, oltre al settore della responsabilità civile da sinistro stradale, anche al risarcimento del danno da colpa medica, limitando così ulteriormente il campo di applicazione delle tabelle milanesi.

Inoltre, permane nella sua integralità applicativa, l’efficacia della tabella di liquidazione del danno alla persona elaborata dal Tribunale di Roma, dal contenuto pratico e materiale assai diverso dal metodo milanese (basti pensare che la tabella romana esclude il meccanismo di personalizzazione automatica e standard, costituente l’”intuizione” e, al contempo, il limite della tabella milanese).

Il pieno riconoscimento della validità del criterio tabellare (milanese) è stato tuttavia posto in discussione soprattutto in seguito ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha proposto una sintesi di rottura estrema verso il sistema di calcolo milanese, ritenendolo inadeguato alla congrua compensazione del danno alla persona. Innanzitutto si revoca in dubbio la rispondenza delle tabelle milanesi al concetto di equità, asseritamente incompatibile con dei parametri prefissati. Il pregiudizio alla persona, in altri termini, non si ritiene conciliabile con astratte limitazioni massime. Occorre tuttavia sottolineare che l’ancoraggio al criterio obiettivo tabellare consente, in realtà, di arginare l’abuso e l’arbitrio nel definire il sentire collettivo, ossia ciò che l’ambiente sociale percepisce come compensazione equa. Ancora, la sentenza in oggetto sostiene che un congruo ristoro possa essere tale solo se tende all’integrale risarcimento. Anche a tal proposito è bene sottolineare che il riferimento ad un valore predefinito (quale quello fornito, appunto, dalle tabelle) è idoneo a circoscrivere l’arbitrio nella quantificazione del danno. In termini generali, sembra che l’orientamento espresso in detta pronuncia promuova un ritorno alla teoria del criterio risarcitorio equitativo puro, superata da tempo dal diritto vivente, proprio in nome dell’esigenza di congruità ed uniformità delle liquidazioni del danno non patrimoniale.

È interessante notare come (lo stesso giorno della decisione in esame) sia intervenuta altresì la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un parametro contenitivo di risarcimento del danno alla persona in ambiti circoscritti, ha respinto la censura di non conformità dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private rispetto ai dettami delle direttive e della giurisprudenza europee.

Tutto quanto sino ad ora esposto concerne il danno biologico subito da un soggetto che, in seguito alla lesione di più o meno elevata intensità, è rimasto in vita. Com’è noto però la giurisprudenza si è interrogata circa la configurabilità e l’estensione del danno biologico qualora il soggetto sia poi deceduto.

Il danno biologico postula l’esistenza di una malattia medicalmente accertabile che, per poter essere apprezzata, deve svilupparsi entro un ragionevole lasso temporale. Ciò evidentemente non è escluso dalla sopravvenienza del decesso. La giurisprudenza ha così coniato la figura del cd. danno biologico terminale, qualora, appunto, la morte non sia immediata. Anzi, secondo l’orientamento prevalente, il vulnus all’integrità psicofisica si verifica (ed è risarcibile) anche qualora la vittima non ne abbia avuto coscienza, rilevando esclusivamente il profilo della lesione, non quello della sua completa percepibilità. La relativa liquidazione segue i medesimi criteri adottati per il danno biologico non terminale, ma con gli opportuni adattamenti (il lasso temporale intercorrente tra il danno e la morte è circoscritto, ma vi è il massimo livello di intensità della lesione). Essendo la patologia ontologicamente limitata, il riferimento più congruo è all’invalidità temporanea, con la dovuta personalizzazione a seconda dell’intensità e della durata della lesione alla salute.

Accanto alla figura del danno biologico terminale, la giurisprudenza ha elaborato quella del cd. danno catastrofico (o catastrofale o danno da agonia), causato dalla percezione dell’incombenza della morte nel breve intervallo temporale che precede la morte stessa. Secondo l’orientamento maggioritario però trattasi di nocumento di natura morale, con ciò differenziandolo dalla lesione psichica. Solo una minoritaria tesi giurisprudenziale lo ritiene sussumibile entro i confini del danno biologico, in quanto la particolare intensità del dolore è idonea ex se a sopperire la brevità della vita residua.

Come già è stato sottolineato, il danno biologico è un danno alla vita che continua (e per questo, per il riconoscimento del danno biologico terminale, è necessario un apprezzabile lasso temporale), ossia una danno alla salute e non un danno alla vita in sé. Sulla scorta di tale assunto, la giurisprudenza ha sempre negato infatti la configurabilità del cd. danno tanatologico, quale pregiudizio al diritto alla vita sofferto in caso di morte immediata. Il danno da morte non attiene al danno biologico, bensì alla vita in sé e per sé.

La tradizionale negazione del cd. danno da morte poggia su diverse argomentazioni. Anzitutto, come si è sottolineato in apertura, la responsabilità civile ha funzione riparatoria e non sanzionatoria. Ciò che rileva ai fini della responsabilità civile sono le conseguenze cagionate dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sicché in caso di morte immediata esse non possono essere appurate. In altri termini, non matura il diritto al risarcimento (poi trasmissibile iure hereditatis) se non vi è un lasso temporale significativo che consenta al danneggiato di percepire e subire le conseguenze derivanti da un danno alla salute. Il diritto al ristoro da morte sarebbe, pertanto, adespota.

Alla base di tale argomentazione strutturale vi è l’ontologica distinzione dei beni vita e salute, sicché alla prima non può applicarsi l’elaborazione teorica sviluppata in tema di danno biologico. La morte, infatti, incide sul bene della vita (diritto personalissimo ampiamente tutelato in sede penale), non si traduce nella massima offesa arrecabile alla salute.

A tale impostazione la dottrine mosse talune obiezioni. In primis, sarebbe aprioristico scindere concettualmente i beni vita e salute, in quanto entrambi rientrano del diritto all’incolumità personale ed il pregiudizio alla vita postula necessariamente una lesione all’integrità psico-fisica. Di conseguenza, risulta difficilmente accettabile una tutela meno pregnante della vita rispetto alla salute. A ciò si aggiunga la constatazione di fonte medico legale per cui le ipotesi di morte effettivamente istantanea sono eccezionali.

La giurisprudenza, dal canto suo, salvo sporadiche aperture in favore della configurabilità del danno tanatologico (in sede di legittimità si ricorda un solo precedente del 2006), è rimasta assestata sull’orientamento tradizionale, confermato altresì dalle S.U. del 2008. Tale posizione non comporterebbe vuoti di tutela, in quanto, tra i danni non patrimoniali trasmissibili iure hereditatis, è pacificamente riconosciuto il già esaminato danno catastrofico, quale sofferenza morale che la vittima subisce nell’assistere lucidamente all’incombenza della morte.

L’intera ricostruzione esegetica sopra effettuata in tema di danno non patrimoniale e, in particolare, di danno biologico e tanatologico, dev’essere invero rivisitata, alla luce di un intervento significativo della giurisprudenza di legittimità nel 2014, con il quale si propone di riscrivere il sistema del risarcimento del danno alla persona. I principali punti di rottura della pronuncia de qua concernono i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale (di cui si è già dato atto) ed il danno da perdita della vita. A tale ultimo riguardo, la sentenza in oggetto sradica gli approdi ermeneutici di cui si è dato conto precedentemente. In particolare, circa la funzione compensativa dell’illecito aquiliano, la Corte afferma che tale funzione risiede nell’accrescimento del patrimonio ereditario della vittima. Il cd. danno da morte non avrebbe dunque una mera finalità punitiva verso il danneggiante. Inoltre, la Corte afferma che il danno da perdita della vita si presenta come ontologica ed imprescindibile eccezione al principio, affermatosi nel 2003 e consolidatosi successivamente, della risarcibilità dei soli danni conseguenza. Infine, in relazione all’argomento per cui nessun danno potrebbe maturare in capo ad un soggetto privato della titolarità soggettiva perché deceduto, la Corte afferma che il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce istantaneamente  al momento della lesione mortale, così introducendo nell’ordinamento una sorta di titolarità “trascendentale”.

La questione relativa alla configurabilità del danno tanatologico, a fronte del dibattito riaccesosi in seguito alla pronuncia da ultimo analizzata, è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali si sono recentemente espresse sul punto. In particolare, ripristinando l’orientamento da sempre sostenuto dalla giurisprudenza, esse hanno escluso in maniera categorica che nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. La motivazione della pronuncia in esame è essenzialmente incentrata sulla confutazione degli argomenti sviluppati dalla sentenza n. 1361 del 2014 e a seguito dei quali era insorto il contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite premettono, anzitutto, come non rientrino nell’ambito del thema decidendum le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni. Ciò in quanto, in ordine a tali questioni, non si registra alcun contrasto, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, che riconosce il diritto iure haereditatis al risarcimento dei danni che si verifichino durante il periodo temporale che intercorre tra il momento in cui, alla vittima dell’illecito, vengano inferte le lesioni e il momento della morte. Tale diritto, infatti, si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi. La sentenza conferma la distinzione tra il danno biologico terminale e il danno catastrofale, evidenziando peraltro come, in base ad alcune pronunce di legittimità, quest’ultimo abbia natura di danno morale soggettivo, mentre, alla stregua di altri arresti, al predetto debba essere riconosciuta natura di danno biologico di tipo psichico.

Per quanto concerne, invece, la diversa situazione in cui l’evento morte segua immediatamente le lesioni, deve escludersi che da ciò possa sorgere un diritto al risarcimento del danno trasmissibile agli eredi. In particolare, viene sottolineato che il nostro sistema di responsabilità civile è incentrato sul danno, inteso come perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva. Una perdita, per tradursi in danno risarcibile, dev’essere però rapportata ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio. Nel caso di specie, l’irrisarcibilità deriva, appunto, dall’assenza di un soggetto al quale sia collegabile la perdita e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito (si tratterebbe di un diritto adespota, come sopra si è già sottolineato). La sentenza, in altro passaggio motivazionale, non nega che la vita rappresenti, nel nostro ordinamento, un bene meritevole di tutela, ma viene evidenziato come, a tal fine, soccorra la sanzione penale, la cui funzione è proprio quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso.

Ancora, il criterio della rispondenza alla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio invocato nella pronuncia del 2014), inoltre, pur potendo assumere rilevanza sul piano assiologico (e, dunque in vista delle modifiche normative auspicabili), non può costituire un valido parametro per l’interpretazione del diritto positivo.

La sentenza in esame, infine, non condivide la coincidenza, sostenuta dalla pronuncia del 2014 quale eccezione al principio per cui i danni risarcibili sono solo quelli che si traducono nelle perdite conseguenti alla lesione e non quelli consistenti nell’evento lesivo, tra il vulnus al ben vita con la nascita del credito risarcitorio. Tale sovrapposizione invero smentisce il principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza e, con esso, la distinzione tra il bene salute ed il bene vita.

Con il ripristino dell’orientamento consolidato della giurisprudenza tali principi, pertanto, non devono più essere revocati in dubbio.

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