Tema svolto di diritto civile: leasing, lease back ed autonomia negoziale

Autonomia negoziale e divieto di patto commissorio

di Patrizia Mattei

Tra i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, l’autonomia negoziale occupa senza dubbio un posto di primo piano. Su di essa poggiano infatti il sistema economico e le dinamiche contrattuali, ma anche le relazioni umane in generale, potendosi oggi riconoscere l’autonomia negoziale anche in campo non patrimoniale (naturalmente entro certi limiti). Non solo. L’autonomia è anche alla base dell’evoluzione negoziale intesa quale possibilità di estendere ed ampliare il tipo ed il contenuto del negozio al di là delle previsioni legislative, in modo da favorire il perseguimento di interessi sempre diversi, purché rilevanti e coerenti col sistema giuridico. E’ in quest’ambito che si collocano le particolari figure del leasing e del sale and lease back (o semplicemente lease back), sorte dall’autonomia contrattuale e oramai divenute, grazie alla prassi economica e finanziaria, fattispecie socialmente utili e giuridicamente riconosciute. Tali figure, in particolare, suggeriscono un’indagine dell’autonomia negoziale dal punto di vista funzionale, cioè alla luce degli interessi perseguiti dalle parti con lo specifico negozio e del controllo che l’ordinamento esercita su tali interessi mediante il requisito della causa del contratto.

Occorre premettere che l’autonomia è in generale la facoltà riconosciuta agli individui di regolare i propri rapporti attraverso atti e negozi giuridici. Ebbene, mentre l’atto è una semplice esplicazione umana, consapevole e volontaria, i negozi giuridici sono la manifestazione più importante dell’autonomia privata ed hanno origini risalenti nientemeno che alla dottrina tedesca del 1700 (hanno poi ricevuto codificazione in Germania nel codice civile del 1900) che li qualificava in termini di “potere della volontà” attribuito ai privati nei loro rapporti patrimoniali. Nel contesto attuale il negozio è definito come atto giuridico lecito produttivo di effetti, non predeterminati ex lege, ma liberamente determinabili dalle parti conformemente alla volontà da esse espressa ed alla causa dell’atto. I predetti effetti, che possono consistere nella costituzione, modificazione ed estinzione di situazioni giuridiche soggettive, sono riconosciuti e garantiti dall’ordinamento alla luce della loro liceità e meritevolezza. L’autonomia negoziale si presenta dunque formata da due componenti: da un lato, c’è la libertà di stipulare il negozio, di deciderne il contenuto e gli effetti (art. 1322 c.c.); dall’altro, c’è l’impegno che dal negozio deriva per i contraenti (art. 1372 c.c. secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti”), nonché le ulteriori conseguenze che da esso possono discendere in base a legge, usi ed equità, in forza del fenomeno dell’integrazione contrattuale (ex art. 1374 c.c. il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza secondo usi ed equità”). Può difatti accadere che, accanto alla fonte per così dire “autonoma”, il contenuto negoziale sia integrato da “fonti eteronome”, avulse dal comune intento dei contraenti, e giustificate da esigenze di tutela di interessi prevalenti o superindividuali. L’eteronomia è difatti speculare all’autonomia e implica la regolamentazione di interessi da parte di un soggetto diverso dal titolare, tra cui il legislatore, il giudice, l’autorità amministrativa. Di conseguenza, sono fonti eteronome la legge, la sentenza, il provvedimento amministrativo e così via.

Ebbene, la codificazione del 1942 non contiene una disciplina specifica dell’autonomia negoziale, mentre presenta una regolamentazione particolareggiata di quella contrattuale. Il contratto è difatti il tipo di negozio più diffuso ed utilizzato che consente alle parti di regolare, costituire ed estinguere rapporti giuridici a contenuto patrimoniale (art. 1321 c.c.). L’importanza dell’autonomia contrattuale è riconosciuta anche a livello costituzionale, ex artt. 41, 2 e 3 della Carta Fondamentale, dalla cui combinazione emerge la rilevanza della libertà d’iniziativa economica privata riconosciuta in ugual modo a tutti gli individui (e non soltanto agli operatori economici), della cui tutela e attuazione lo Stato si fa promotore. La disciplina dell’autonomia negoziale patrimoniale si deduce quindi dalle disposizioni legislative dettate per i contratti, anche se questi non sono l’unica tipologia di negozi esistente nel nostro ordinamento. Difatti anche il matrimonio, il testamento, gli atti dispositivi di taluni diritti inerenti la persona sono negozi giuridici, ma perseguono finalità estranee e comunque ulteriori rispetto a quelle strettamente patrimoniali, di scambio e circolazione dei beni, inerenti il fenomeno contrattuale. Circoscritto il campo della trattazione all’autonomia negoziale e/o contrattuale, occorre evidenziare come questa si manifesti nel nostro ordinamento in varie forme: quale libertà di stipulare o meno il contratto, libertà di scegliere l’altro contraente, libertà di predeterminare il contenuto del contratto ed ancora di individuare lo schema negoziale più adatto ai rapporti da disciplinare (art. 1322 c.c.). Tali libertà non tuttavia sono assolute, poiché la regolamentazione di interessi fissata dalle parti non è isolata o esclusiva, ma s’inserisce sempre in un contesto più ampio fatto di altre regolamentazioni e dell’intero ordinamento. Le varie espressioni dell’autonomia sono perciò circoscritte da limiti derivanti da fonti ora convenzionali, ora legali. Vi sono, in particolare, limiti legali a contrarre, come l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (art. 122, D.Lgs. 209/2005), o l’obbligo del monopolista di contrarre, a parità di trattamento, con chiunque chieda le prestazioni oggetto dell’impresa (art. 2597 c.c.); ed ancora limiti convenzionali, come il patto di opzione, con cui gli stessi contraenti convengono che il proponente rimanga vincolato per un certo tempo alla propria dichiarazione, con la facoltà dell’altro di accettarla o meno e dunque di concludere il contratto (ex art. 1331 c.c.). Vi sono poi dei vincoli legali alla scelta del contraente: si pensi alla prelazione in materia successoria (art. 732 c.c.) e nell’impresa familiare (art. 230bis co. 5 c.c.) ove, per gli interessi coinvolti, è la legge ad indicare il soggetto da preferire a parità di condizioni per la stipulazione del negozio. Assai rilevanti sono anche i limiti al contenuto del contratto: tra questi c’è il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c., nonché il divieto del patto commissorio, in forza del quale è nulla la pattuizione con cui debitore e creditore convengono, in caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, il passaggio al creditore della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno (art. 2744 c.c.). Ritenere valido un simile accordo contrasterebbe soprattutto con la regola della “par condicium creditorum”, ex art. 2741 c.c., secondo la quale i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni costituenti la garanzia patrimoniale generica del debitore, salvo cause legittime di prelazione. Non solo. L’esistenza del divieto di patto commissorio è giustificata, nel nostro ordinamento, anche da altre esigenze: 1) quella di proteggere il debitore dalla coazione psicologica dovuta a contingenti difficoltà economiche, che potrebbe spingerlo ad alienare beni a condizioni inique; 2) quella di evitare lo svuotamento del principio di tipicità delle garanzie reali, consentendo la concorrenza di imprecisate garanzie convenzionali.

Orbene, la manifestazione più ampia dell’autonomia negoziale va tuttavia individuata al co. 2 dell’art. 1322 c.c. Tale norma consente ai privati di concludere contratti diversi dai tipi legalmente previsti (es. compravendita, locazione, appalto ecc.), purché tendenti a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica. Tale forma di autonomia autorizza i soggetti ad incasellare i propri interessi in schemi negoziali atipici o innominati, non previsti, né regolati dalla legge. Ciò tuttavia, non significa che i privati possano stipulare negozi privi degli elementi necessari per la loro sussistenza, quali i soggetti, la volontà delle parti, la forma, l’oggetto, la causa (deducibili dall’art. 1325 c.c. in tema di “elementi essenziali del contratto”). Questi sono infatti elementi imprescindibili perché si possa parlare di atto validamente posto in essere (la loro mancanza è invero sanzionata con la nullità strutturale del negozio, ex art. 1418 co. 2 c.c.) e sono al contempo limiti legali al contenuto del contratto (si pensi all’oggetto, che è la cosa o il comportamento materia dello scambio, della promessa o del conferimento in cui si sostanzia il contratto. Lo stesso, quale requisito estrinseco del negozio, deve essere lecito, possibile, determinato e determinabile, sotto pena di nullità). In particolare, la volontà dell’atto e dei suoi effetti è la sostanza del negozio, è esteriorizzata nella dichiarazione o forma negoziale (che è requisito essenziale quando richiesto dalla legge a pena di nullità – artt. 1350-1351 c.c.) ed è autorizzata dall’ordinamento a produrre gli effetti avuti di mira, mediante il requisito causale. Inutile dire che la causa ha un ruolo primario nell’ambito considerato. La stessa è infatti giustificazione dell’atto e strumento di controllo dello spostamento patrimoniale da questo prodotto. L’ordinamento accoglie infatti il principio di necessaria causalità dei trasferimenti giuridici ed utilizza il criterio causale per controllare che i privati esercitino l’autonomia entro limiti determinati. All’importanza della funzione svolta dalla causa non corrisponde tuttavia una sua univoca e precisa definizione, essendo piuttosto sfumato il concetto che la rappresenta. Dall’entrata in vigore del codice civile fino a pochi anni fa, è prevalsa una connotazione astratta della causa quale “funzione economico-sociale del contratto” (il legislatore del 1865 aveva preferito una concezione soggettiva, individualistica del termine, inteso come scopo “lecito” della singola obbligazione. Invero, nell’accezione astratta, elaborata da Emilio Betti, la causa si allontana dal singolo contraente per focalizzare l’attenzione sul contratto in generale). Si parla di funzione economico-sociale, perché il contratto è un affare che dà profitto alle parti e la causa consente all’ordinamento di controllare l’utilità sociale di tale operazione. Alla luce di dette argomentazioni, la dottrina, con l’avallo della giurisprudenza, ha delineato il requisito causale di tutti i contratti tipici disciplinati dal codice: la causa della compravendita è stata identificata nello scambio tra bene e prezzo, quella della locazione nel godimento del bene verso corrispettivo, quella dell’assicurazione nell’assunzione del rischio contro il premio, ecc. I privati possono dunque perseguire i propri interessi mediante tali tipologie, a nulla rilevando i motivi individuali e le ragioni personali celate dietro la stipulazione del negozio (questi sono d’interesse solo se illeciti e comuni ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c.). Con il non trascurabile “vantaggio” della liceità funzionale delle figure contrattuali tipiche, avendone il legislatore previamente accertato la conformità a norme imperative, buon costume e ordine pubblico (invero la causa che viola tali principi è illecita e rende nullo il contratto ex artt. 1343, 1418 co. 2 c.c.). La teoria della causa in astratto ha tuttavia attirato a sé molte critiche: secondo parte della dottrina è una definizione inutile che si confonde col tipo legale di contratto; altri hanno sostenuto invece che induce a qualificare la causa come requisito estrinseco del contratto (e non intrinseco come dovrebbe essere), presente solo nella mente del legislatore o dell’interprete. Dalla causa in astratto deriva peraltro un’applicazione limitata della disciplina del contratto in frode alla legge. L’art. 1344 c.c. recita infatti che la causa è illecita quando il contratto è il mezzo per eludere una norma imperativa. Ebbene, non essendo possibile ipotizzare un negozio tipico “contra legem”, la regola in questione diviene norma di chiusura che sancisce la nullità dei soli contratti tipici con cui le parti perseguono interessi contrastanti coi divieti di legge. Di recente, prendendo spunto dalle critiche sorte in dottrina, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato l’accezione della causa “in concreto”, intesa come sintesi dei reali interessi che il negozio è diretto a realizzare, al di là del modello impiegato. Concependo la causa come ragione pratica del contratto e dinamico assetto di interessi stabilito dalle parti, la sua indagine diviene fondamentale tanto in sede di tipicità, che di atipicità. Anzi, soprattutto in relazione ai negozi innominati, l’elemento causale diventa principale criterio di verifica della liceità e “meritevolezza” degli interessi voluti dalle parti. Alla luce di tali considerazioni, si è assistito negli ultimi anni alla rivalutazione di fattispecie negoziali già esistenti, nonché alla proliferazione di altre del tutto nuove. Fra queste si possono riscontrare figure conformi ai tipi legali, che sottendono però interessi ulteriori, perseguiti attraverso l’apposizione di clausole che li connotano di atipicità (si pensi al contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola “claims made”, che determina uno sfasamento temporale dell’efficacia del contratto e aggancia la copertura assicurativa, non ai sinistri, ma ai reclami avvenuti nel periodo considerato. La Corte di Cassazione, a fronte di opinioni dissonanti, ha di recente affermato l’atipicità e la liceità di tale negozio, ritenendo meritevole di tutela l’interesse del professionista ad essere assicurato contro i rischi della propria attività). Allo stesso modo, è consentito ai privati combinare più elementi di negozi tipici, fondendoli in un’unica causa diretta a perseguire una specifica finalità. Si tratta dei cd. negozi misti (es. contratto di posteggio, ove confluiscono la causa della locazione per lo spazio occupato dal mezzo e quella del deposito per l’obbligo di custodia del posteggiatore), la cui categoria è molto discussa in dottrina e giurisprudenza tanto per questioni definitorie (secondo taluni si tratta di “fusione di cause”, mentre per altri produce un rapporto unitario con “concorrenza di cause”), quanto soprattutto per la disciplina applicabile alle situazioni concrete. Per risolvere l’ultima questione sono stati elaborati diversi criteri: 1) quello dell’analogia per cui, data l’atipicità dei negozi misti, a questi si applicano le norme dettate per i contratti tipici similari (cd. tesi dell’assimilazione); 2) quello della combinazione, secondo cui si deve assecondare la volontà dei contraenti ed accostarvi le regole inerenti i diversi tipi negoziali che vanno a comporre il negozio misto; 3) la teoria dell’assorbimento, dominante in giurisprudenza (spesso usata anche congiuntamente al criterio della combinazione), che suggerisce di individuare lo schema tipico prevalente nel negozio complesso ed applicare la relativa disciplina legale. Altra problematica inerente i contratti misti è quella del loro discrimen rispetto ai negozi collegati. Ebbene, il collegamento negoziale è altra figura dotata di elementi di atipicità: qui le parti coordinano due o più contratti, ciascuno con struttura autonoma, al fine di realizzare una funzione economico-pratica diversa da quelle sottese ai singoli atti (esempio di collegamento negoziale, recentemente individuato dalla Suprema Corte, è il cd. “preliminare ad effetti anticipati” risultante dal coordinamento tra preliminare, mutuo gratuito quanto all’anticipazione del prezzo e comodato per la concessione in godimento della res). La disciplina delle fattispecie collegate consta nell’assoggettamento di ogni singolo contratto alle proprie regole legali, salva l’applicazione del precetto “simul stabunt, simul cadent” nei casi di nullità parziale essenziale (ex art. 1419 c.c.) o di altre patologie. Orbene, contratti misti e collegati vengono prevalentemente differenziati in base al criterio dell’unità o pluralità di negozi: difatti mentre il collegamento presuppone una pluralità di fattispecie distinte, il negozio misto ha causa o prestazione unitaria. Non si deve dunque guardare all’intenzione delle parti (tesi soggettiva), ma al requisito causale che l’operazione sottende, fermo restando che non è comunque semplice distinguere tra ciò che è frutto della prassi e non ha una regolamentazione espressa. Le considerazioni fin’ora svolte su autonomia negoziale, causa in concreto e atipicità contrattuale sono prodromiche all’analisi delle specifiche figure del leasing e del lease back. Si tratta in entrambi i casi di fattispecie atipiche, non regolate direttamente dal codice, ma prodotte dall’iniziativa e dall’autonomia dei privati, soprattutto in ambito commerciale. Il leasing, o locazione finanziaria, ha origini anglosassoni e si è affermato in Italia intorno agli anni’70. Una delle prime pronunce della Corte di Cassazione, riferita a tale contratto, risale agli anni’80 e ne ha sancito la natura atipica e mista riconoscendovi aspetti della vendita con riserva di proprietà o con patto di riscatto ed elementi ulteriori della locazione e del noleggio. Attraverso tale operazione un soggetto (locatore, concedente o finanziatore), concede ad un altro (conduttore o utilizzatore) il godimento di un bene, per un certo periodo di tempo e dietro corrispettivo di un canone periodico. Alla scadenza del contratto, normalmente stabilita a favore della parte che ha ricevuto il godimento, l’utilizzatore può esercitare l’opzione tra: 1) restituire il bene; 2) acquistarne la proprietà pagando una somma ulteriore (spesso simbolica se riferita a beni a rapida obsolescenza); 3) proseguire nel godimento con corrispettivo ridotto (a fronte del calo di utilità che il bene potrebbe aver subito); 4) chiedere la sostituzione della cosa con altra meglio utilizzabile; 5) agire in altre forme previste dal contratto. Oggetto del leasing possono essere beni mobili (non consumabili) e immobili, purché siano scelti dal conduttore che ne fa richiesta al concedente (molto spesso la locazione finanziaria ha ad oggetto beni strumentali a rapida obsolescenza tecnologica, come fotocopiatrici, macchinari d’impresa o automobili). Nella pratica si suole distinguere tra due diverse forme di leasing: quello “finanziario” caratterizzato da un rapporto contrattuale trilaterale e quello “operativo”, bilaterale. Quest’ultimo è una figura meno professionale della prima poiché il locatore è anche produttore del bene e non fa che concederlo in godimento diretto al conduttore, che paga il canone. Il contratto ha di solito durata corrispondente alla vita economica della res e si chiude con la sua restituzione al fornitore. Più diffuso e professionale è il leasing finanziario ove il concedente è di norma una società di leasing, alla quale l’utilizzatore si rivolge affinché acquisti la proprietà del bene dal produttore, per poi concederglielo in godimento. La ratio della figura è stata tradizionalmente individuata nel finanziamento dell’attività d’impresa (consente infatti di avere la disponibilità di beni strumentali non pagandone il prezzo, ma l’equivalente del godimento), mentre giurisprudenza dominante tende oggi ad imputarle un’essenziale funzione di scambio. A livello giuridico l’operazione sottende due diversi contratti bilaterali, con il coinvolgimento di tre soggetti: il leasing vero e proprio concluso tra concedente e utilizzatore ed il contratto di fornitura (o di compravendita o di appalto) intercorrente tra produttore e concedente. Dunque, secondo l’orientamento maggioritario della Cassazione il leasing finanziario non darebbe vita ad un unico contratto plurilaterale, piuttosto ad un collegamento negoziale tra locazione finanziaria e contratto di fornitura, in cui la disciplina dei singoli negozi rimane distinta, ma le vicende relative alla validità ed efficacia dell’uno si ripercuotono sull’altro, secondo la regola “simul stabunt simul cadent”. La precisazione non è di poco conto e si riflette su eventuali situazioni di inadempimento dei singoli contratti e sulle possibili forme di tutela di cui dispone in questi casi l’utilizzatore, destinatario finale. Ebbene, premesso che il leasing finanziario tende a recare vantaggi a tutti e tre i contraenti (il fornitore soddisfa il proprio obiettivo commerciale di vendere il bene; il concedente acquista la resnell’interesse dell’utilizzatore mantenendone la titolarità e preservandosi dall’eventuale insolvenza di questi; l’utilizzatore non anticipa capitale per l’acquisto del bene, ma comunque ne dispone, con varie opzioni alla scadenza), non si può comunque trascurare che il suo scopo principale sia di consentire lo scambio e il godimento del bene all’utilizzatore. Alla luce di ciò è stato superato il precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva l’obbligazione di finanziamento del concedente autonoma e distinta da quella del fornitore, giacché a fronte dell’inadempimento di questi, il contratto di leasing rimaneva efficace e l’utilizzatore era sprovvisto di tutele (si affermava l’irresponsabilità della società di leasing per mancata consegna del bene da parte del fornitore o per eventuali vizi della cosa). La Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato che, seppure sia ipotizzabile una separazione concettuale tra l’obbligazione del concedente e quella del finanziatore, non è tuttavia ammissibile una loro scissione giuridica, a fronte del loro collegamento al fine concreto dell’operazione. Ne ha dunque tratto le seguenti deduzioni: 1) l’utilizzatore è tutelato per l’inadempimento dell’obbligazione del fornitore potendo chiedere al concedente la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, oltre al risarcimento del danno (ex art. 1256 e 1463 c.c.); 2) non sono valide, per contrarietà alla causa concreta del leasing, eventuali clausole con cui il concedente imputi all’utilizzatore i rischi connessi ad inadempienze del fornitore, residuando pertanto profili di responsabilità indiretta del concedente.

Vi è tuttavia un orientamento giurisprudenziale intermedio rispetto alle suddette tesi (peraltro coerente con la disciplina sul leasing finanziario internazionale ex L. 259/1993, attuativa della Convenzione di Ottawa del 1988), per cui il collegamento esistente tra causa di scambio e di finanziamento consentirebbe all’utilizzatore, pur non essendo parte del contratto di fornitura, di ricevere tutela contro l’inadempimento del produttore (mancata consegna, vizi della cosa ecc.) mediante azione diretta nei suoi confronti (per adempimento o risarcimento del danno). Ciò conformemente alla disciplina del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. ove, in relazione ai contratti conclusi dal mandatario con i terzi, il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, non potendo però pregiudicare i diritti acquisiti dal mandatario (in forza di tale orientamento e, salvo diversa pattuizione, si esclude che l’utilizzatore possa esercitare l’azione di risoluzione del contratto di fornitura, potendo in tal modo recare pregiudizio ai diritti del concedente).

In ambito di leasing, altra distinzione di non poco conto è quella tra finalità “traslativa” e “di godimento”. Ne derivano due diverse tipologie di leasing: 1) quello traslativo, in cui prevale l’interesse dell’utilizzatore all’acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto; 2) quello di godimento, ove domina il fine di disposizione e impiego del bene. Ebbene, il diverso interesse avuto di mira dai contraenti, trova giustificazione nella diversa natura del bene oggetto del leasing.Difatti, se si tratta di un bene a rapida obsolescenza, lo scopo privilegiato del negozio sarà il godimento; se invece il bene ha valore consistente (es. immobile) e non ha vita economica limitata, l’interesse prevalente sarà acquistarne la proprietà. Sia il leasing traslativo, che quello di godimento presentano pertanto taluni profili tipici del contratto di locazione (artt. 1571 ss.) ed altri del contratto di vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 ss.): gli uni o gli altri diventano più intensi a seconda dell’interesse predominante nei contraenti. La questione più rilevante legata al discrimen tra leasing di godimento e leasing traslativo è l’individuazione della disciplina in concreto applicabile alle due fattispecie. Dottrina e giurisprudenza si sono chieste se tali figure possano avere una regolamentazione uniforme, ed eventualmente, se sia più corretto applicare la disciplina della locazione o quelle della vendita con riserva di proprietà (discipline tra loro non uniformi perché attinenti a due contratti diversi, con aspetti inconciliabili soprattutto in relazione ai casi di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore/conduttore). In generale, quest’ultima è una figura particolare di vendita in cui le parti convengono il frazionamento del prezzo in rate: l’acquirente riceve subito la consegna del bene dal venditore, ma il passaggio della proprietà della res avviene all’atto del pagamento del saldo (si dice che l’effetto reale della vendita sia sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento fino all’ultima rata). Per proteggere l’acquirente da possibili vessazioni del venditore, il legislatore ha specificamente dichiarato inefficace la clausola con cui i contraenti subordinano la risoluzione del contratto al mancato pagamento di una sola rata di prezzo, che non superi l’ottava parte del totale (v. art. 1525 c.c., nonché artt. 1453-1455 c.c. in tema di risoluzione del contratto per cui si richiede che l’inadempimento dell’altro contraente sia colpevole e di non scarsa importanza). Ove però il contratto è risolto per inadempimento del compratore, l’alienante dovrà restituire le rate riscosse, salvo il diritto a ricevere un equo compenso per il tempo che l’acquirente ha goduto della cosa ed il risarcimento del danno (ex art. 1526 c.c.). Ecco, la disciplina tipica della vendita a rate è giustificata dalla natura traslativa del negozio. Difatti, se il contratto è risolto e la proprietà non si trasferisce, i canoni fino a quel momento ricevuti dal venditore si rivelerebbero trasferimenti pecuniari privi di giustificazione causale. Per questo è necessaria la loro restituzione da parte del venditore. L’equo compenso è invece dovuto dall’acquirente per il godimento e la disponibilità del bene di cui si è avvantaggiato. Tali regole non valgono in tema di contratto di locazione, fattispecie ad efficacia obbligatoria, ove la finalità primaria è il godimento. Dunque la risoluzione per inadempimento di tale contratto opera secondo le regole generali (ex art. 1458 co. 1 c.c. l’effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite nei contratti ad esecuzione continuata o periodica) e non comporta l’obbligo del locatore di restituire al conduttore i canoni riscossi. Canoni che peraltro costituiscono il solo corrispettivo del godimento del bene e non anche parte del prezzo di vendita. Ne consegue, date le differenze sostanziali tra le discipline dei due contratti, che non si può propendere per l’applicazione esclusiva dell’una o dell’altra a tutte le tipologie di leasing. Come chiaramente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, si dovrà invece applicare la disciplina più coerente con il concreto assetto di interessi perseguito dalle parti nel contratto atipico (criterio dell’assorbimento orientato dalla causa in concreto). Con particolare riferimento alla risoluzione per inadempimento del contratto da parte del compratore/conduttore, il leasing traslativo sarà perciò regolato dall’art. 1526 c.c. sulla vendita a rate, mentre il leasing di godimento dalle disposizioni generali in tema di locazione (cfr. art. 1458 co. 1 c.c.).

Non resta a questo punto che analizzare la fattispecie atipica del lease back, prodotto più recente dell’autonomia negoziale e peculiare applicazione del contratto di leasing. Il negozio in questione coinvolge due soli contraenti, con una struttura circolare delle prestazioni (per questo è denominato “locazione finanziaria di ritorno”) da alcuni parzialmente avvicinata al “costitutum possessorium”, ove il possessore cede ad altri il possesso di un bene mantenendone la detenzione. Nel lease back un soggetto, normalmente imprenditore, vende un bene strumentale inerente la propria attività ad una società di finanziamento che ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in leasing all’alienante. Questi, per il periodo di durata dell’operazione, corrisponde al concedente un canone per l’utilizzazione del bene ed, alla scadenza del termine, ha facoltà di: 1) riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un prezzo determinato; 2) prorogarne il godimento continuando a pagare canoni per un ulteriore periodo; 3) consegnare definitivamente la res alla società di leasing. Tale operazione finanziaria, che sottende un evidente collegamento negoziale tra il contratto di vendita ed il leasing, appare diretta a procurare all’imprenditore la liquidità di cui ha bisogno per esigenze contingenti dell’impresa, consentendogli di mantenere la disponibilità del bene ed di riscattarne infine la proprietà. L’interesse della società di finanziamento è invero legato all’acquisto del bene, di cui conserva la proprietà per tutta la durata del leasing: ciò la pone al riparo da possibili insolvenze dell’imprenditore, permettendole, all’esito dell’operazione, di mantenere la res o di riaverne il prezzo. Ebbene, buona parte di dottrina e giurisprudenza ha inizialmente ritenuto che il sale and lease back fosse un negozio, per così dire, “ad atipicità sospetta”. In altri termini, dietro la complessità dell’operazione, venivano riscontrati elementi di analogia con l’alienazione a scopo di garanzia (di cui le S.U. della Corte di Cassazione hanno rilevato la nullità per illiceità della causa, essendo contraria al divieto di patto commissorio  art. 2744 c.c.), ovvero con il mutuo con garanzia reale sui beni del mutuatario (anch’esso nullo per contrarietà al vincolo contenutistico dell’art. 2744 c.c., salvo pattuizione espressa che, in caso di inadempimento dell’obbligazione, la proprietà del bene mutuato rimane al creditore, obbligato a versare la differenza tra l’importo residuo del credito ed il valore del bene stimato al momento dell’inadempimento – cd. patto marciano). Ciò in quanto nel lease back, lo scopo di finanziamento del venditore-utilizzatore e quello di garanzia dell’acquirente-concedente, si ritenevano requisiti sufficienti a rivelare l’illiceità del negozio per contrarietà al divieto del patto commissorio (già sopra qualificato in tutta la sua rilevanza come limite legale al contenuto del contratto). Più precisamente, però, l’illiceità della causa del sale and lease back non veniva imputata ad una sua diretta contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (v. art. 1343 c.c.), bensì all’uso del contratto come strumento elusivo di norme imperative. In altri termini si sarebbe trattato di un negozio di per sé lecito, ma in frode alla legge ex art. 1344 c.c., essendo compiuto con l’unico obiettivo di garantire un’obbligazione precedentemente assunta dal venditore-utilizzatore verso l’acquirente-concedente e dunque per aggirare il divieto ex art. 2744 c.c. (si pensi all’ipotesi in cui il meccanismo del lease back venga usato a garanzia dell’adempimento di un contratto di mutuo: il prezzo della vendita è la somma concessa a mutuo ed il bene alienato ne rappresenta la garanzia. Il creditore può soddisfarsi sulla res ove il debitore non restituisca la somma mutuata. Ciò con un vantaggio notevole per il mutuatario perché il bene ha solitamente valore superiore alle somme mutuate. In casi come questi è evidente il tentativo delle parti di aggirare i limiti di legge). Ebbene, di recente si è assistito al superamento delle originarie tendenze “automatistiche” che vedevano nel lease back una costante elusione del divieto del patto commissorio. Da ciò derivava infatti l’illiceità del contratto e la sua nullità, a prescindere da qualunque indagine sulla vera natura degli interessi perseguiti. Invero, illuminate dalla nuova nozione di “causa in concreto” del negozio, dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno iniziato a privilegiare verifiche più approfondite degli interessi coinvolti nell’operazione di lease back, al fine di verificarne la liceità e la meritevolezza di tutela (secondo quanto prescritto dall’art. 1322 co. 2, per le fattispecie atipiche). Tali indagini hanno utilmente rivelato l’esistenza di elementi sintomatici del possibile scopo di garanzia assunto a causa del lease back, tra cui: 1) l’esistenza di una situazione di credito-debito tra società di leasing e impresa-utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) la situazione di debolezza economica dell’impresa alienante; 3) la sproporzione tra il valore del bene oggetto della vendita ed il prezzo versato dall’acquirente. Recenti posizioni giurisprudenziali hanno inoltre suggerito una valutazione caso per caso dei negozi stipulati al fine di indagare l’eventuale ricorrenza dei sopracitati elementi. Invero, ove questi non siano presenti, e le finalità perseguite consistano prevalentemente nel finanziamento dell’impresa e nello scambio di beni, la locazione finanziaria di ritorno può considerarsi fattispecie lecita, meritevole di tutela e pienamente valida, secondo i principi dell’autonomia negoziale.

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