ASSORBIMENTO DEI MOTIVI E FUNZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

 

ASSORBIMENTO DEI MOTIVI E FUNZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

CHIARA TAVOLARO

Il processo amministrativo, al pari del processo civile, è un processo tra le parti, a tale affermazione non ostando il carattere pubblico della P.A. portatrice di interessi di natura oggettiva, poiché ispirata a principi di collaborazione, lealtà e buon andamento dell’agere pubblicistico.

Da tale considerazione si inferisce la applicabilità anche al processo de quo del principio della domanda, valido nel processo civile e sancito dall’art. 112 c.p.c.

In forza di tale principio, invero, il Giudicante – chiamato ad esprimersi sulla legittimità e fondatezza delle domande ed eccezioni dalle parti formulate – è tenuto a muoversi lungo il solco già tracciato dalle parti processuali, non potendo perciò spingersi oltre il riconoscimento di una pretesa, cui è collegato un bene della vita idoneo a modificare in melius la situazione giuridica soggettiva dei soggetti coinvolti, non invocata da alcuna di esse: per tali ragioni il principio enuncia la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quale irrinunciabile criterio direttivo dell’attività dell’interprete.

Tuttavia, la chiara ed espressa applicazione del principio della domanda anche nel processo amministrativo è affermazione di recente acquisizione, se solo si pensa che fino a qualche anno fa ondivaga era sul punto la giurisprudenza amministrativa.

Infatti, le tesi che si contendevano il campo erano fautrici di soluzioni antitetiche: da un lato si negava che quello amministrativo fosse un processo di parti (atteso il ruolo svolto dalla P.A. nella cura dell’interesse pubblico) e pertanto si negava la mutuabilità del principio della domanda anche nella sede appena invocata; dall’altro lato, invece, si riteneva che – al pari del giudice ordinario – anche il giudice amministrativo avesse il compito di valutare e comparare vantaggi e svantaggi delle parti del giudizio, non conferendo alla P.A. alcuna posizione privilegiata e, quindi, nessun motivo avrebbe ostato alla libera invocabilità dell’art. 112 c.p.c. anche nel processo amministrativo.

Dato atto brevemente degli opposti orientamenti, in via preliminare rispetto alla valutazione della ammissibilità dell’assorbimento del motivi di ricorso, occorre evidenziare che nel 2015 il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha esplicitamente affermato l’operatività del principio della domanda anche nel processo amministrativo, attesa la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Ne consegue che anche in tale tipo di processo trova applicazione il principio dispositivo, attraverso il quale le parti illustrano le ragioni poste a fondamento del petitum e la cui legittimità, previa valutazione giudiziale, funge da titolo che giustifica il riconoscimento del bene della vita in capo al ricorrente.

In altri termini, alla luce dei principi che governano il processo amministrativo, in parte mutuati da quello che si svolge in sede civile, al giudice amministrativo è consentito interpretare la domanda in base ai suoi elementi sostanziali,senza tuttavia uscire dai confini del tipo di azione proposta dal ricorrente (principio, quest’ultimo, enunciato expressis verbis con la pronuncia n. 2/2015, con cui l’Adunanza Plenaria – sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo – ha escluso che il giudice possa ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti ad atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, il quale ultimo abbia invece formato unico oggetto della domanda).

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