NOVITA’ IN MATERIA ESPROPRIATIVA: BREVI RIFLESSIONI SULLE MODIFICHE AL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DEL 2022
di Serafino Ruscica
Con il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Il legislatore è intervenuto nuovamente, dopo il precedente intervento del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 convertito in L. 29 giugno 2022, n. 79 sul Codice delle Comunicazioni elettroniche a sua volta oggetto di una generale riforma imposta dall’attuazione alla disciplina Europea recepita sul finire del 2021.
Si segnalano le novità di maggior impatto per gli operatori del settore.
Innanzitutto si è intervenuto sull’art. 51 (ex art. 90 del Codice ) relativo all’Espropriazione per pubblica utilità introducendo due modifiche particolarmente impattanti per il settore.
Innanzi tutto, con un tratto di penna, il Legislatore al terzo comma dell’art. 51 ha sostituito l’espressione può esperirsi (la procedura espropriativa – come disciplinata dal Dlgs n. 327/2001 -cd Codice delle espropriazioni) con l’espressione l’operatore (rectius di telecomunicazioni) può esperire (sempre la suddetta procedura espropriativa).
La novità è a dir poco dirompente perché di fatto riconoscerebbe la possibilità agli operatori di ricorrere
direttamente alla procedura espropriativa dei beni senza dover compulsare i Comuni territorialmente
competenti ad effettuare la procedura espropriativa in loro favore.
Quindi gli operatori si trasformerebbero da beneficiari di un procedimento espropriativo per p.u. operato dal Comune, in soggetti direttamente dotati di un potere espropriativo.
Deve allora ritenersi che possano trovare applicazione le disposizioni Codice delle espropriazioni dedicato
alle espropriazioni realizzate da soggetti privati. In particolare si segnala la previsione dell’art. 3 lett. B) che
definisce come autorità espropriante “l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura
il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una
norma”. Quindi in base al principio di legalità dell’azione amministrativa richiamato in materia espropriativa dall’art. 2 del Dlgs n. 327/2001, l’intervento legislativo del 15 luglio scorso funge da norma attributiva del potere espropriativo in favore degli operatori di telecomunicazione.
Di fatto oggi gli operatori di telecomunicazione godrebbero dei medesimi poteri espropriativi attribuiti con l. n. 178/2002 ad Anas s.p.a.
La seconda modifica di rilievo riguarda l’oggetto della procedura espropriativa che, riguarderà non solo i beni immobili interessati dall’intervento di pubblica utilità ma anche i diritti reali che sorgono sugli stessi (in primis quelli di natura superficiaria, ad es. servitù di sopraelevazioni). La previsione legislativa è tuttavia rafforzata dalla previsione generale del Codice delle espropriazioni che all’art. 1, comma 1, precisa che oggetto della procedura espropriativa possono essere i beni immobili o i diritti relativi ad immobili.
In tal caso la procedura espropriativa andrà rivolta non nei confronti del nudo proprietario catastale ma nei
confronti del terzo acquirente di iura in re aliena.
La terza novità legislativa riguarda invece le modifiche sub art. 44 (ex art. 87 del Codice) attraverso
l’introduzione di un comma 1 bis dopo il comma 1 che sostanzialmente estende le disposizioni dell’articolo
51, comma 3, ( sopra commentate) anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 dell’art. 44 ( vale a dire infrastrutture per impianti radioelettrici, torri, di tralicci destinati ad ospitare ((successivamente)) apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni
radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia) risultino già realizzate su
beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica (tra le quali sono da
ricomprendere in primis i contratti di locazione). Sul punto si richiama il significativo precedente giurisprudenziale rappresentato da Trga Trento 19 ottobre 2018 n. 228 (che si riferisce al contesto normativo applicabile ratione temporis, secondo cui: è legittimo il provvedimento teso all’espropriazione ex art. 90, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per l’acquisizione in proprietà di un’area già in possesso della società di telefonia mobile, anche nel caso in cui l’impianto sia già stato realizzato e il contratto di locazione sia in corso, dato che l’interesse presidiato dalla norma consiste nella garanzia di stabilità dell’impianto stesso e nella certezza e produttività dell’investimento necessario alla sua realizzazione). Restano quindi da vedere gli sviluppi delle novità nella prassi applicativa.