Si soffermi il candidato sulla efficacia della sentenza che dichiara l’assoluzione per legittima difesa in sede penale e le sue conseguenze nel processo civile.

Chiariti i rapporti tra giudicato penale e giudicato civile e delimitato l’ambito di applicazione delle scriminanti, si soffermi il candidato sulla efficacia della sentenza che dichiara l’assoluzione per legittima difesa in sede penale e le sue conseguenze nel processo civile.

di Alice Minari

  1. RAPPORTI TRA GIUDICATO PENALE E GIUDICATO CIVILE
  2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SCRIMINANTI
  • CENNI ALLA LEGITTIMA DIFESA
  1. L’EFFICACIA DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER LEGITTIMA DIFESA IN SEDE PENALE
  2. CONSEGUENZE NEL PROCESSO CIVILE

 

In uno statuto processual-penalistico quale è quello italiano caratterizzato dalla presunzione di non colpevolezza dell’imputato e dalla possibilità di usufruire di diversi gradi di giudizio, la fase esecutiva si apre nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile, nel senso che non è più soggetta ad impugnazione. Ciò avviene quando sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio ovvero quando i termini per impugnare sono scaduti senza che l’imputato si sia tempestivamente attivato. All’uopo l’art. 648 c.p.p. sancisce la nozione di irrevocabilità, enumerando le ipotesi che determinano l’impossibilità di un secondo giudizio nei confronti della stessa persona; e l’art. 649 c.p.p. codifica il principio del ne bis in idem, stabilendo che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto.

Le disposizioni appena esaminate indicano rispettivamente ciò che dottrina e giurisprudenza qualificano “giudicato formale” e “giudicato sostanziale”, due nozioni che sono strettamente connesse: il giudicato formale esprime l’immodificabilità della statuizione del giudice, resa tale dalla consumazione dell’esercizio dell’azione penale; il giudicato sostanziale consiste nell’immutabilità della statuizione relativa alla colpevolezza o all’innocenza dell’imputato ed impedisce a qualunque altro giudice di pronunciarsi nuovamente sul medesimo fatto.

Nello statuto processual-civilistico è l’art. 324 c.p.c. a contenere la regola del giudicato: la caratteristica dell’attività giurisdizionale di cognizione è congegnata in modo tale da concludersi con una pronuncia assoggettata ad una serie limitata di riesami del giudizio o di mezzi di impugnazione il cui esaurimento dà luogo all’incontrovertibilità propria della cosa giudicata ( c.d. cosa giudicata formale). Si tratta di un fenomeno processuale che si coordina con la c.d. cosa giudicata sostanziale, come si desume dall’art. 2909 c.c. per cui l’accertamento passato in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa”.

Preliminarmente introdotti i concetti di giudicato penale e giudicato civile, si può passare ora a chiarirne i rapporti.

A livello normativo, il codice di procedura penale vigente disciplina il tema dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile agli articoli 651-654 ( Libro X, titolo I ).  Doveroso un accenno all’evoluzione che c’è stata in merito nel passaggio dal codice abrogato  al nuovo codice di rito.

Il codice del 1930, influenzato dal contesto politico del tempo, dava prevalenza all’accertamento del fatto avvenuto in sede penale. Specificatamente, il vecchio codice si ispirava al principio fondamentale della preminenza della giurisdizione penale su ogni altra diversa giurisdizione e da ciò discendevano diverse conseguenze: a) l’autorità erga omnes del giudicato penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili di danno, nonché l’autorità di tale giudicato in ogni altro giudizio extrapenale, ove si controvertisse intorno a diritti o interessi il cui riconoscimento giurisdizionale dipendesse dall’accertamento dei medesimi fatti materiali b) la pregiudizialità penale, ossia la subordinazione del corso e della sorte dei giudizi extrapenali rispetto alla formazione del giudicato penale vincolante c) la previsione ex lege della sospensione necessaria dei giudizi extrapenali , destinata a durare sino a quando nel giudizio penale non venisse pronunciata sentenza inoppugnabile ed irrevocabile.

A modificare la situazione fin qui delineata è intervenuta la Corte Costituzionale, che ha censurato le norme del codice in rapporto agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevedevano la vincolatività del giudicato penale anche nei confronti di quei soggetti che non avessero partecipato al giudizio penale.

Gli interventi della Corte hanno portato al venir meno dell’efficacia assoluta del giudicato penale nei giudizi extrapenali ed hanno fortemente influenzato le direttive di politica processuale nell’emanazione del nuovo codice di rito, il quale finisce col dedurre la parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e la sostanziale parità e autonomia e separazione dei giudizi.

La scelta di fondo operata dal nuovo codice di procedura penale rispetto a quello precedente è tuttavia attenuata dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi nelle specifiche e limitate ipotesi disciplinate dagli articoli 651-652 c.p.p., con riferimento rispettivamente al giudicato di condanna e di assoluzione nel giudizio civile ed amministrativo di danno, dall’art. 651-bis con riferimento all’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno, dall’art. 653 c.p.p. con riferimento al giudicato assolutorio nei giudizi disciplinari e dall’art. 654 c.p.p. con riferimento al giudicato assolutorio o  di condanna negli “altri” giudizi civili o amministrativi.

Specificatamente, è l’articolo 652 c.p.p. ad occuparsi dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile ( o amministrativo ) di danno. Prima tuttavia di analizzare in maniera approfondita la rilevanza soggettiva ed oggettiva di tale disposizione, si procederà ad una disamina delle altre tre ipotesi prima citate.

Senza pretesa di esaustività, a norma dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento, una volta divenuta irrevocabile, ha autorità di cosa giudicata ed è quindi vincolante nel giudizio civile e amministrativo di danno promosso contro il condannato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità o all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Presupposto per l’applicazione di tale disposizione è che l’azione riparatoria nella quale si invoca l’efficacia di giudicato penale di condanna abbia ad oggetto il medesimo fatto costituente reato e verta tra gli stessi soggetti.

Il recente d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 ha introdotto l’art. 651-bis c.p.p. in modo tale da consentire che il giudicato penale, relativamente alla particolare tenuità del fatto- che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla ascrivibilità dello stesso all’imputato- spieghi efficacia nel giudizio civile ( e amministrativo ) per il risarcimento del danno.

Nell’ambito del giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, ha efficacia di giudicato la sentenza irrevocabile di assoluzione quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso ; e la sentenza di condanna, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sue illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

A norma, infine, dell’art. 654 c.p.p. nell’ambito di altri giudizi civili o amministrativi nei confronti dell’imputato , della parte civile e del responsabile civile, ha efficacia di giudicato la sentenza irrevocabile di assoluzione o di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, laddove si sia discusso intorno ad un diritto o ad un interesse il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Ebbene, l’art. 652 c.p.p. prende in considerazione l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno: la sentenza di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile (o amministrativo) di danno promosso dal danneggiato o nel suo interesse.

Il primo comma prende dunque in considerazione l’ipotesi in cui il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. In altri termini l’autorità giudiziaria che si accinga ad esaminare l’istanza di risarcimento avanzata dal danneggiato o comunque promossa da altri nel suo interesse in sede civile ( o amministrativa ) risulta inequivocabilmente vincolata dai contenuti della formula assolutoria piena contemplata nel dispositivo della sentenza penale mentre analoga efficacia non è attribuibile alle pronunce di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, ovvero fondate sull’insufficienza o contraddittorietà del panorama istruttorio, alle statuizioni predibattimentali, alla declaratoria del non doversi procedere per mancanza di condizioni di procedibilità e alla sentenze di proscioglimento per l’estinzione del reato.

Peraltro, l’art. 652 c.p.p. esclude, il ossequio al “favor separationis” l’efficacia della sentenza assolutoria quando il danneggiato abbia “ab initio” intrapreso l’azione civile autonoma ex art. 75 comma II c.p.p.  In tal caso, è comunque necessario che l’azione venga proposta tempestivamente, e cioè prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado; in caso contrario, scatta il meccanismo della sospensione prevista dal III comma dell’art. 75 c.p.p.

Le scriminanti, o cause di giustificazione o di liceità, sono dunque prese in considerazione dall’inciso del primo comma dell’articolo 652 c.p.p. . Identificano particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti costituirebbe reato, non acquista tale carattere perché la legge lo impone o lo consente. Il fondamento politico sostanziale delle scriminanti è individuato dalla dottrina maggioritaria ricorrendo al modello basato sui principi dell’interesse prevalente e dell’interesse mancante o equivalente. Il primo- alla base per esempio della legittima difesa- si risolve in una valutazione comparativa degli interessi in conflitto , quello tutelato dalla norma incriminatrice e quello posto a fondamento della causa di liceità-; il secondo riguarda esclusivamente la scriminante del consenso dell’avente diritto dove viene meno l’interesse da tutelare per effetto della rinuncia del titolare alla conservazione del proprio bene. Da un punto di vista logico-giuridico le scriminanti obbediscono al principio di non contraddizione, per cui l’ordinamento non può imporre/ consentire e al contempo vietare lo stesso fatto. Dal punto di vista della collocazione dogmatica, questa muta profondamente a seconda che si aderisca ad una visione analitica del reato ispirata al modello della bipartizione, che aderiscono una nozione ampia di “fatto tipico” di cui costituisce parte integrante l’elemento negativo rappresentato dall’assenza di cause di giustificazione, o al modello della tripartizione ( ad oggi prevalente ) che colloca le scriminanti all’interno di un elemento intermedio tra fatto e colpevolezza ( la c.d. antigiuridicità obiettiva ). Secondo l’impostazione prevalente tre dunque sono i momenti dell’accertamento degli elementi di illiceità penale: il primo riguarda la corrispondenza del fatto storico al modello legale di reato, il secondo la presenza di cause di giustificazione, il terzo la sussistenza del nesso psichico tra agente e fatto.

La legittima difesa viene presa in considerazione dall’ordinamento all’art. 52 c.p., il quale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altri contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

 Dopo questa breve parentesi sulla cause di giustificazione e sulla legittima difesa, è d’uopo tornare a soffermarsi sull’art. 652 c.p.p. e soprattutto alla rilevanza oggettiva ed oggettiva dell’efficacia della sentenza penale assolutoria nel giudizio civile ( o amministrativo ). Rispetto alla sua rilevanza oggettiva , l’efficacia della sentenza di assoluzione riguarda l’accertamento che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell’esercizio di una causa di giustificazione. Alle stesse è attribuita rilevanza in quanto, escludendo l’illiceità del fatto, comportano il venir meno del requisito dell’ingiustizia del danno. Va precisato che tra i casi di adempimento di un dovere rientra oltre all’ipotesi di cui all’art. 51 c.p. anche l’uso legittimo delle armi ex art. 53 c.p.p. La genericità della formula fa ricomprendere inoltre la legittima difesa, che esclude ogni risarcibilità del danno e che è esercizio di una facoltà legittima. Diversamente, l’omesso richiamo dello stato di necessità implica il potere del giudice civile di escluderne la sussistenza e condannare l’imputato prosciolto in sede penale all’indennità di cui all’art. 2045 c..

Con riguardo invece alla rilevanza soggettiva, il giudicato penale di assoluzione può essere fatto valere dall’imputato o dal responsabile civile nei confronti del danneggiato che si sia costituito parte civile in sede penale o che sia stato posto in condizioni di farlo. L’efficacia della pronuncia assolutoria non è rilevabile d’ufficio da parte del giudice civile, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, a carico della quale è posto anche l’onere di provare che sia stato effettivamente garantito il diritto al contraddittorio della parte avversa.

La subordinazione della rilevanza della sentenza penale nel processo civile ( o amministrativo ) alla condizione che in sede penale il danneggiato sia stato posto in grado di costituirsi parte civile rende opportuno chiarire meglio cosa debba intendersi con tale espressione.  Occorrerà accertare che all’offeso sia stato comunicato l’avviso per l’udienza preliminare ,laddove lo stesso sia stato poi presente all’udienza, ovvero che gli sia stato notificato il decreto che dispone giudizio ,laddove l’offeso non abbia ricevuto la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare, o pur avendola ricevuto, non sia comparso all’udienza stessa.

Quanto al danneggiato che abbia provveduto alla costituzione di parte civile, va poi precisato che la sentenza penale di assoluzione può essere utilizzata nei suoi confronti anche nell’ipotesi di revoca della costituzione. Diversamente, rende non opponibile la sentenza l’avvenuta esclusione della parte civile.

Presupposto indefettibile per l’operatività del precetto in questione è l’avvenuta costituzione del soggetto offeso nel corso del processo penale in qualità di parte civile o il verificarsi in quella sede delle condizioni per l’intervento del medesimo in giudizio. L’efficacia della sentenza, lo si ribadisce, è esclusa nelle ipotesi in cui il danneggiato del reato abbia optato per il promovimento dell’azione in sede civile prima della pronuncia penale di primo grado, perché in tal caso vige l’autonomia delle due azioni contemplata dall’art. 75 comma II c.p.p.  a mente del quale “ l’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile”.

Dalla disamina dell’art. 652 c.p.p. si coglie l’intenzione del legislatore di disincentivare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale. In particolare si deve avere riguardo alla norma del menzionato articolo che esclude l’efficacia del giudicato penale di assoluzione quando il danneggiato abbia intrapreso l’azione civile autonoma ai sensi del comma II dell’art. 75 c.p.p.

Da tale disposizione rileva con evidenza come per il danneggiato sia più conveniente non praticare la sede penale ed esercitare sin da subito l’azione civile: così facendo potrà scongiurare l’efficacia nei suoi confronti di una sentenza di assoluzione ma in base al disposto dell’art. 651 c.p.p. potrà comunque avvalersi di una eventuale sentenza di condanna che sopraggiunga nelle more del giudizio civile in tempo utile per poter essere in questo utilizzata.

Guarda anche

  • Reato di atti persecutori e omicidio aggravato.

  • L’incidenza dei sistemi di videosorveglianza nei reati contro il patrimonio

  • CONTINUAZIONE DEL REATO: LA SUA COMPATIBILITA’ CON IL GIUDICATO, LA RECIDIVA E I REGIMI PROCESSUALI CHE IMPLICANO UNO SCONTO DI PENA

  • Natura giuridica dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa