L’incidenza dei sistemi di videosorveglianza nei reati contro il patrimonio

L’incidenza dei sistemi di videosorveglianza nei reati contro il patrimonio è una tematica di interesse e di grande attualità, seppur, nel contempo, complessa e controversa. Segnatamente, la presenza di un sistema di videosorveglianza incide sul momento consumativo del reato di furto nonché sul discrimen tra furto tentato e furto impossibile. Altresì, la predisposizione di un sistema di videosorveglianza ha ripercussioni sulla possibilità di contestare determinate aggravanti, ossia la minorata difesa, la destrezza e, soprattutto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede.

Ebbene, prima di addentrarsi nei meandri della specifica questione, è indispensabile un’analisi preliminare dei reati contro il patrimonio, al fine di coglierne disciplina e bene giuridico.

I reati contro il patrimonio sono collocati sistematicamente nel titolo XIII del Libro II del codice penale. Nello specifico, il capo I disciplina le aggressioni commesse con violenza alle cose ed alle persone, il capo II quelle tramite frode. Altresì, i reati commessi senza alcuna collaborazione forzata della vittima vengono definiti anche “di aggressione unilaterale”, poiché l’agente realizza il proprio scopo in via del tutto autonoma: esempio eclatante è il furto (art. 624 c.p.), che viene in rilievo laddove il soggetto si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto. Di contro, viene in rilievo un c.d. “reato a cooperazione artificiosa della vittima” se l’agente necessita della partecipazione della vittima per raggiungere il suo scopo: basti pensare alla truffa (art. 640 c.p.), che si caratterizza per l’atto di disposizione patrimoniale della vittima, la quale, però, è stata oggetto di raggiri ed inganni e, dunque, non ha manifestato una volontà realmente libera e consapevole e ciò ha reso, di conseguenza, la sua cooperazione solamente “artificiosa”.

Ebbene, da quanto esposto, emerge come, in questa categoria di reati, vengono in rilievo, oltre allo stesso concetto di “patrimonio”, anche i termini linguistici di “cosa” e “altruità”, tutte terminologie mutuate dal diritto civile. Pertanto, è questione preliminare discorrere se il significato da attribuire ai predetti concetti sia il medesimo di quello discendente dal diritto civile oppure vada “plasmato” all’interno del diritto penale. Sul punto, si avvicendano la teoria “pancivilistica” e la teoria “autonomistica”.

Secondo la concezione “pancivilistica”, ai menzionati concetti deve attribuirsi il medesimo significato riconosciuto dal diritto civile, tramite un’applicazione pedissequa e meccanica delle norme civilistiche. La predetta soluzione è imposta dal principio di sussidiarietà del diritto penale, che riveste una funzione “rafforzativa” del sistema di tutele già predisposte dagli altri rami dell’ordinamento.

Ed invero, quanto affermato è pesantemente avversato dalla maggioritaria teoria “autonomistica”, che ritiene che il significato dei termini presenti nella categoria dei reati contro il patrimonio vada elaborato attingendo preliminarmente al diritto civile, rielaborando, però, le nozioni alla luce del bene giuridico tutelato e, dunque, alla luce della Costituzione.

Come noto, proprio il principio di sussidiarietà già menzionato, nonché quelli di frammentarietà e di extrema ratio del diritto penale, precludono il ricorso alla sanzione penale per ogni tipo di aggressione, consentendolo, viceversa, soltanto per le aggressioni particolarmente lesive di beni costituzionalmente protetti.

Trasferendo quanto affermato nell’ambito dei reati contro il patrimonio, è innegabile che, nell’ottica del codice del ‘30, i predetti reati tutelassero esclusivamente il diritto di proprietà, funzionale alla circolazione dei traffici e della ricchezza, considerati valori assoluti e primari.

Con l’avvento della Costituzione, tale ottica si è ribaltata, poiché il patrimonio non ha solo una valenza “in re ipsa”, ma, anche e soprattutto, nella misura in cui realizza lo sviluppo della persona umana. Infatti, la Carta Costituzionale tutela la proprietà nei limiti in cui realizza una “funzione sociale” (art. 42 Cost.); altresì, l’iniziativa economica privata è libera, ma non può mai svolgersi contro l’utilità sociale oppure in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41 Cost.). Ancora, vengono tutelate anche la previdenza sociale (art. 38 Cost.) e la raccolta del risparmio (art. 47 Cost.). Infine, sempre maggior rilevanza viene attribuita all’autodeterminazione negoziale, riconducibile all’art. 2 Cost.

Alla luce delle descritte coordinate, il bene giuridico dei reati in oggetto è da individuarsi nel patrimonio inteso non secondo un’ottica squisitamente economica bensì giuridica: esso deve intendersi come gamma di diritti reali, situazioni di fatto e facoltà strumentali e funzionalmente orientati allo sviluppo ed alla crescita della persona umana.

Da qui, risulta mutato anche il concetto di “altruità” (già visto nel reato di furto): nell’ottica estensiva sopra menzionata, infatti, deve definirsi “altrui” la res sottratta alla signoria del titolare da parte del soggetto agente, il quale mira, con la propria condotta, ad instaurarvi un dominio personale ed esclusivo. Di conseguenza, è “altrui” non soltanto la res del proprietario, ma anche quella del detentore, del possessore nonché del titolare di un diritto di godimento, poiché tutte situazioni giuridiche funzionali allo sviluppo della persona umana.

Ancora, anche il concetto di “cosa” deve essere inteso in un’ottica maggiormente estensiva. Infatti, soltanto in presenza di specificazioni legislative essa deve interpretarsi in un’accezione restrittiva (per esempio in tema di furto ex art. 624 c.p. ed appropriazione indebita ex art. 646 c.p., che richiedono “la cosa mobile”), pena, altrimenti, la violazione del principio di legalità. Di contro, in mancanza di specificazioni, può definirsi “cosa” qualunque bene, suscettibile di apprensione, che concorre a realizzare lo sviluppo della persona ed i valori nei quali essa si esprime.

Infine, per maggior completezza, può rivelarsi utile una brevissima panoramica di alcuni dei più importanti reati contro il patrimonio, oltre a quelli già menzionati.

A tal proposito, deve menzionarsi la rapina (art. 628 c.p.), che si atteggia come reato complesso, frutto della combinazione del reato di furto con la violenza privata: infatti, si ha rapina quando chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Simile alla rapina appare l’estorsione (art. 629 c.p.), da ravvisarsi nella condotta di colui che, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il discrimen tra le due fattispecie è da ravvisarsi nella diversa incisione sulla volontà della vittima: mentre nella rapina è completamente annientata, nell’estorsione viene solamente limitata, in quanto residua un margine risicato di volizione in capo alla vittima.

Ebbene, dopo la preliminare e necessaria disamina generale dei reati contro il patrimonio, è ora possibile nonché doveroso discorrere dell’incidenza dei sistemi di videosorveglianza su tale categoria.

Segnatamente, come precisato in apertura, le questioni maggiormente dibattute riguardano il confine tra reato consumato, reato tentato e reato impossibile e la contestazione di determinate aggravanti. Altresì, deve precisarsi che le predette problematiche sono sorte principalmente con riguardo al furto, previsto e punito dall’art. 624 c.p., che, come già accennato, punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto. Pertanto, la condotta furtiva consta, in realtà, di due azioni: non basta, infatti, la sottrazione della res al detentore, ma, altresì, il colpevole deve instaurarvi il proprio dominio esclusivo, sostituendolo a quello del soggetto spossessato.

Ebbene, concentrando l’attenzione sul confine tra furto consumato e furto tentato, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 56 c.p., si ha tentativo punibile quando il soggetto compie “atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato” e l’evento non si realizza per cause indipendenti dalla sua volontà.

Ed invero, il problema dell’incidenza del sistema di videosorveglianza si è posto soprattutto con riguardo al furto nei supermercati o nei centri commerciali.

A tal proposito, è indispensabile diversificare la questione con riguardo al bene oggetto di furto: in modo particolare, dovrà distinguersi tra l’ipotesi in cui il furto abbia ad oggetto il bene alla cui tutela sia stato installato il sistema di videosorveglianza (la merce in vendita) e l’ipotesi in cui riguardi un bene diverso (la borsa o il portafoglio di un cliente).

Nel primo caso, potrà trovare applicazione una pronuncia delle S.S. U.U., chiamate a pronunciarsi sull’esatta qualificazione della condotta di chi ha occultato la merce sulla propria persona ed oltrepassato le casse senza pagare, però sempre sotto lo stretto controllo del personale di sorveglianza, il quale, infatti, ha “bloccato” il reo recuperando la merce.

Ebbene, un primo orientamento ritiene che la prescritta condotta integri il reato di furto consumato e non solo tentato, poiché il passaggio dalle casse senza fermarsi realizza sia la sottrazione che l’impossessamento, non incidendo il controllo da parte del personale di sorveglianza.

Le S.S.U.U., di contro, hanno ritenuto meritevole di accoglimento l’orientamento che ravvisa nella descritta fattispecie un furto tentato e non consumato: il reo, infatti, tramite l’occultamento, ha realizzato la “sottrazione”, ma il continuo controllo del personale di sorveglianza ha impedito “l’impossessamento”, non consentendo che la res fuoriuscisse dalla sfera di dominio del legittimo titolare.

Alla luce di quanto affermato dal Supremo Consesso, si potrebbe sostenere che se il personale ha monitorato “in diretta” l’azione furtiva in ogni suo passo proprio grazie al sistema di videosorveglianza, impedendo l’allontanamento dell’agente con la refurtiva, allora si è in presenza di un furto tentato e non consumato, in quanto l’agente non ha mai sostituito la propria signoria sulla cosa a quella del legittimo proprietario, neppure temporaneamente.

Di contro, nell’ipotesi in cui il reo riesca a vincere l’attenzione di un cliente del supermercato o di un centro commerciale e, dunque, si appropria, anche se per breve tempo, di un bene diverso da quello rispetto al quale la videosorveglianza era posta a tutela, realizza un furto consumato e non tentato. Infatti, il soggetto ha sostituito completamente il proprio dominio sulla res a quello del proprietario (che è il cliente e non il supermercato o il centro commerciale), a nulla rilevando che la sua azione sia stata ripresa dalle telecamere, magari in modo del tutto casuale. Infatti, il controllo tramite la videosorveglianza avrebbe potuto impedire la consumazione del furto della merce posta in vendita, con configurabilità del solo furto tentato, ma non ha di certo impedito che la vittima (nonché proprietaria) sia stata spogliata del bene, del quale l’autore del furto si è a tutti gli effetti impossessato per il tempo in cui è rimasto sotto il suo dominio.

Ed invero, secondo una certa corrente ermeneutica, la predisposizione di misure di videosorveglianza potrebbe incidere sul reato di furto in modo tale da precluderne la punibilità -anche a titolo di tentativo – e, addirittura, condurre a ritenere configurabile un reato impossibile ex art. 49 comma 2° c.p.

Ai fini di una migliore chiarezza, è bene ricordare che, ai sensi della disposizione appena citata, la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. Altresì, l’ultimo comma della norma stabilisce che, in tale ipotesi, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Secondo una certa tesi, l’articolo in esame è espressione del principio di necessaria offensività, il cui rispetto preclude la punibilità in presenza di condotte le quali, seppur conformi al tipo di reato previsto in astratto dalla norma incriminatrice, non recano alcuna offesa al bene giuridico protetto.

Se così è, da quanto esposto appare agevole – almeno astrattamente – la differenza tra tentativo punibile ex art. 56 c.p. e reato impossibile non punibile ex art. 49 comma 2° c.p.: infatti, nel tentativo punibile, seppur l’azione non si è compiuta o l’evento non si è verificato, gli atti posti in essere dall’agente appaiono, in forza di una prognosi ex ante ed in concreto, non soltanto “univoci” ma anche “idonei” a far giungere il reato a consumazione. Di contro, nella fattispecie delineata dall’art. 49 comma 2° c.p., difetta proprio l’idoneità dell’iter criminis a giungere a consumazione, in quanto l’evento dannoso o pericoloso non è concretamente e ragionevolmente possibile, a causa dell’inidoneità dell’azione o dell’inesistenza dell’oggetto.

E pur tuttavia, sussiste, ancora allo stato attuale, un vivo contrasto sui parametri in forza dei quali debba accertarsi “l’impossibilità”, con importanti ripercussioni sulla distinzione, in concreto, tra reato impossibile e tentativo punibile.

Infatti, secondo una prima teoria, dovrà procedersi, a tal fine, ad un giudizio “ex ante a base totale”, che tenga conto di tutte le circostanze esistenti al momento dell’azione, seppur conosciute o conoscibili soltanto ex post: pertanto, si verserà nell’ipotesi di reato impossibile – e non di tentativo punibile – laddove l’evento dannoso o pericoloso sia stato impedito da circostanze esistenti al momento dell’azione ma delle quali il reo ha avuto contezza soltanto successivamente.

Secondo, invece, una tesi diversa, deve procedersi ad un giudizio “ex ante a base parziale”, valorizzando solamente le circostanze che il reo conosceva o avrebbe potuto conoscere nel concreto momento in cui ha agito. Pertanto, si verserà nell’ipotesi di tentativo punibile laddove “l’inidoneità dell’azione” oppure “l’inesistenza dell’oggetto” dipendano da circostanze esistenti al momento del fatto ma non conosciute né conoscibili dal soggetto agente.

Ciò posto, è ora doveroso chiarire se la predisposizione di un sistema di videosorveglianza possa incidere sull’idoneità dell’azione furtiva tanto da rendere la consumazione del reato del tutto impossibile.

La questione non si pone per il furto a scapito del cliente e non del supermercato o del centro commerciale: in tal caso, come già accennato, il sistema di videosorveglianza non ha di certo impedito la sottrazione della res al proprietario con contestuale impossessamento da parte del soggetto agente, pertanto il reato è pienamente consumato.

Di contro, la problematica si pone laddove l’azione furtiva in danno del supermercato sia stata totalmente monitorata proprio grazie alle videocamere, impedendosi la consumazione del reato: in tale ipotesi, non è ozioso domandarsi se l’azione del reo, anziché configurare un’ipotesi di furto tentato, configuri, invece, un reato impossibile.

Ebbene, la questione è influenzata, inevitabilmente, dalla teoria alla quale si sceglie di aderire.

Se si accede, infatti, alla teoria della “base parziale”, dovrà concludersi per la configurabilità del tentativo punibile: infatti, la presenza di un sistema di videosorveglianza è circostanza appresa dal reo soltanto dopo aver concretamente agito. Egli, nel momento in cui sottrae la merce e supera le casse senza pagare, non soltanto è mosso dal dolo di furto, ma la sua azione, considerata alla luce di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili nel momento in cui ha agito, appare “univoca” ed “idonea” ad arrecare offesa al bene protetto. Or dunque, se la vigilanza del personale presente in loco, attuata tramite il sistema di videocamere, impedisce di ritenere il furto consumato, di contro, non preclude la configurabilità del tentativo punibile, sussistendo tutti i requisiti dell’art. 56 c.p. In tal modo, verranno soddisfatte esigenze punitive rispettandosi, nel contempo, il principio di offensività, poiché verrà considerata punibile un’azione che presenta tutti i crismi di pericolosità.

All’opposto, i fautori della teoria della “base totale”, sostengono con convinzione l’ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell’azione. Infatti, la predisposizione di misure di protezione, seppur conosciuta dal reo soltanto ex post, è già esistente al momento in cui egli agisce: or dunque, poiché il personale di sorveglianza monitora l’intero iter posto in essere dal soggetto, è del tutto impossibile la consumazione del reato, in quanto l’azione è “inidonea” ad arrecare alcuna offesa, poiché svoltasi interamente sotto il controllo del proprietario della res, vanificando qualunque possibilità che la res medesima venga sottratta. Secondo i sostenitori del predetto assunto, la soluzione accolta è l’unica realmente in grado di contemperare esigenze punitive e principio di offensività, poiché preclude la punibilità di azioni prive di carica offensiva. Altresì, non può trascurarsi, in tal senso, l’ultimo comma dell’art. 49 c.p., che riconosce al giudice il potere, qualora l’imputato venga prosciolto, di applicare una misura di sicurezza, laddove venga ritenuto pericoloso socialmente: in tal modo, qualunque pericolo per la società rappresentato da chi ha commesso un furto impossibile viene correttamente scongiurato tramite l’applicazione di una misura di sicurezza.

Ciò posto, come già accennato, la presenza di un sistema di videosorveglianza incide anche sulla configurabilità di determinate circostanze aggravanti.

In via preliminare, è bene ricordare che le circostanze sono elementi accidentali del reato, le quali non sono indispensabili per l’esistenza dell’illecito penale (a differenza degli elementi costitutivi del fatto tipico) ma incidono sul trattamento sanzionatorio, aumentandolo (aggravanti) o diminuendolo (attenuanti).

Orbene, poiché le circostanze attenuanti sono espressione di un “favor rei”, esse sono imputabili oggettivamente, mentre le aggravanti devono essere, da parte del soggetto agente, “conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa” (art. 59 comma 2° c.p.). Altresì, l’aggravante deve aggiungere un “quid pluris” di offesa rispetto alla condotta base, pena, altrimenti, l’applicazione di un aumento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivo, con un vulnus alla funzione rieducativa della pena (art. 27 comma 3° Cost.).

Ebbene, nell’ambito dei reati contro il patrimonio, la presenza di un sistema di videosorveglianza incide sulla configurabilità delle aggravanti della minorata difesa, della destrezza e dell’esposizione a pubblica fede.

Procedendo con ordine, la prima aggravante è disciplinata dall’art. 61 numero 5) c.p. ed è applicabile a tutti i reati con i quali è compatibile. Nell’ambito dei reati contro il patrimonio, essa è richiamata, in termini molto più generici, dall’art. 628 comma 3° n. 3-bis c.p., che prevede un aumento di pena se la rapina è commessa “in luoghi tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa”.

Concentrando l’attenzione sull’aggravante comune di cui all’art. 61 numero 5) c.p., essa prevede un aumento di pena qualora il colpevole abbia “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche con riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa”.

Or dunque, per “minorata difesa” si intende la situazione di maggior vulnerabilità in cui versa la vittima, tale da impedire o rendere più difficile la reazione difensiva. Altresì, la disposizione non richiede che sia stato l’agente a causare la situazione di minorata difesa, che potrebbe anche essere frutto di elementi accidentali del tutto avulsi dalla sua volontà. Di contro, poiché l’art. 61 c.p. richiede che il soggetto abbia “profittato” di tale situazione, non è bastevole che abbia consapevolezza della maggior fragilità della vittima, ma è indispensabile che egli abbia piegato e strumentalizzato la predetta situazione per facilitare il buon esito dell’azione criminosa: è proprio ciò che, infatti, rende la sua condotta più offensiva e, dunque, meritevole di una pena aggravata.

Ebbene, la giurisprudenza ritiene in modo costante che l’aver semplicemente agito di notte non integra “in re ipsa” una situazione di minorata difesa della vittima, richiedendosi ulteriori elementi a supporto di una situazione di maggior “esposizione” al pericolo. Di contro, l’aggravante in oggetto è sicuramente riscontrabile nell’ipotesi in cui la vittima sia addormentata, poiché lo stato in cui versa annulla completamente le sue barriere difensive, lasciandola in balia delle condotte “predatorie” altrui.

Alla luce di ciò, non appare ozioso discorrere se sia contestabile l’aggravante in oggetto nell’ipotesi di furto commesso nei confronti di un soggetto dormiente in un luogo pubblico dotato di sistemi di videosorveglianza.

Una prima tesi dà risposta negativa, ritenendo che la presenza di un sistema di videosorveglianza, soprattutto se a circuito continuo, faccia venir meno la situazione di debolezza difensiva, anche se la vittima versava in uno stato di sonno.

Di contro, la tesi maggioritaria ritiene pienamente integrata l’aggravante in commento, sostenendo che la presenza di un sistema di videosorveglianza non abbia eliso la situazione di maggior fragilità e debolezza della vittima, della quale il reo ha approfittato consapevolmente.

Ciò posto, non meno problematica è apparsa l’incidenza del sistema di videosorveglianza su due specifiche aggravanti del furto: la destrezza e l’esposizione a pubblica fede.

La prima aggravante – prevista dall’art. 625 numero 4) c.p. – richiede una certa abilità e una certa scaltrezza nel compiere l’azione lesiva, la quale, dunque, si colora di un maggior grado di offensività, tale da meritare l’aggravante.

Di conseguenza, in presenza di un furto commesso in un luogo in cui vige un sistema di videosorveglianza, per configurare l’aggravante della destrezza non basta che il reo occulti la merce sulla sua persona, dovendo, viceversa, porre in essere una condotta elusiva del sistema di videosorveglianza, che denoti una particolare abilità: per esempio, commettere il furto proprio nell’unica zona non coperta dalle telecamere; oppure dando le spalle a queste ultime; o, ancora, compiendo l’atto furtivo con una rapidità tale da non rendere nemmeno visibile il suo gesto.

Da ultimo, controversa è apparsa l’applicazione dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede in presenza di un sistema di videosorveglianza.

L’art. 625 numero 7) c.p. prevede un’aggravante per il furto commesso su cose “esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”.

Ebbene, si è in presenza di res in relazione alle quali è assente una vigilanza oppure una custodia diretta e continua, pertanto si richiede nella collettività un maggior senso di rispetto. Di conseguenza, il “quid pluris” di offensività è da ravvisarsi nel “tradimento” della pubblica fede alla quale la res era esposta.

Ed invero, alla luce di quanto affermato, un certo orientamento ritiene che non possa discorrersi di “esposizione alla pubblica fede” se la cosa era sotto un controllo attuato mediante un sistema di videosorveglianza, come per esempio in un negozio munito di telecamere.

Di contro, secondo un’altra lettura, l’aggravante in oggetto potrebbe escludersi soltanto in presenza di un controllo continuo e permanente, che non renderebbe materialmente possibile l’azione furtiva. All’opposto, se il soggetto agente è riuscito ad eludere il sistema di videosorveglianza, seppur solo per il tempo necessario a commettere il furto, la cosa risulta “esposta alla pubblica fede”, con la conseguenza che potrà venire in rilievo la ratio sottesa alla tutela predisposta dall’aggravante.

Infatti, ai fini dell’applicazione dell’aggravante in parola, non si richiede di certo che l’esposizione alla pubblica fede sia perenne ed ininterrotta. Viceversa, essa può palesarsi anche solo nel momento in cui si realizza l’azione lesiva, la quale, pertanto, si presenta meritevole di una pena aggravata.

In conclusione, l’incidenza dei sistemi di videosorveglianza nei reati contro il patrimonio non può risolversi a priori, ma richiede un raffinato lavoro interpretativo da condursi “case by case”. Infatti, soltanto un’attenta disamina delle concrete fattispecie può indirizzare verso la risposta che appaia maggiormente rispettosa dell’ordinamento e di tutti i suoi principi.

                                                                                                                      G M

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