I rapporti tra il concorso di persone, il concorso di reati, ed il reato di autoriciclaggio

I rapporti tra il concorso di persone, il concorso di reati, ed il reato di autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio, previsto e punito dall’art. 648 ter 1 c.p., è stato introdotto soltanto con la L. 186/2014, al precipuo fine di colmare le lacune ed i limiti della normativa precedente.

Pertanto, prima di procedere all’analisi della citata disposizione, è opportuna una breve disamina del quadro giuridico ante novella del 2014, anche al fine di comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore all’introduzione della fattispecie di nuovo conio.

Il reato mira, infatti, al rafforzamento e al completamento della lotta condotta dall’ordinamento giuridico alla cd. criminalità da profitto.

È ormai un dato acquisito che tra le maggiori spinte a delinquere rientri senza dubbio la volontà di guadagni facili ed ingenti, magari da reimpiegare in attività lecite in modo tale da occultare la loro provenienza delittuosa e ricavare profitti ancora più sostanziosi.

Ebbene, la risposta punitiva dello Stato persegue una duplice direzione. Da un lato, l’intervento statale è rivolto a sottrarre i guadagni illecitamente conseguiti – tramite gli istituti della confisca e del sequestro – non soltanto per non consentire a nessuno di trarre un vantaggio dalla commissione di un reato, ma anche per frapporre un ostacolo alla possibilità di un impiego di tali proventi in altre attività. E, dall’altro lato, il legislatore incrimina proprio tali condotte come autonome fattispecie di reati.

Difatti, il codice penale disciplina i reati di ricettazione (art. 648), di riciclaggio (art. 648 bis) e di impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter). Le disposizioni incriminano le condotte di ricezione, occultamento, trasferimento di impiego in attività economiche di beni o utilità di provenienza delittuosa. A tal proposito, benché i reati siano collocati sistematicamente nei delitti contro il patrimonio, appare evidente come, in realtà, essi siano idonei ad arrecare un vulnus ad una pluralità di beni giuridici meritevoli di tutela, tant’è che ciò ha spinto un certo orientamento a configurare i reati come plurioffensivi. Innanzitutto, le descritte condotte arrecano un grave vulnus all’ordine pubblico economico finanziario, inevitabilmente inquinato dalla presenza di proventi illeciti. Ancora, anche il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia appare compromesso, attesa l’impossibilità, una volta intervenuta la “pulizia”, di individuare la reale provenienza illecita dei profitti. Infine, anche la libertà di concorrenza e di iniziativa economica privata vengono lese dall’immissione nel circuito economico di guadagni frutto di attività criminali. Ed invero, proprio l’impossibilità di tali disposizioni di assicurare una tutela piena ed effettiva ai beni giuridici citati è alla base dell’intervento legislativo del 2014.

Infatti, tutte e tre le disposizioni recano in apertura la clausola “fuori dai casi di concorso nel reato”. In forza di tale clausola, il soggetto che ha “ripulito” i beni o il denaro, non deve aver commesso o concorso a commettere il delitto dal quale essi sono derivati (il cd. delitto presupposto).

Ragionando “a contrario”, prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, qualora il riciclatore/ricettatore fosse anche autore o co-autore del reato presupposto, egli avrebbe risposto penalmente soltanto per quest’ultimo e non anche per la successiva attività di impiego, ostando la clausola di “sussidiarietà espressa”.

Le ragioni della controversa scelta di riconoscere il cd. “beneficio dell’autoriciclaggio” risiedevano in motivazioni di opportunità politico-criminale, in forza delle quali la condotta “dell’auto-riciclatore” veniva considerata meno grave rispetto a quella di chi si intromette nel circuito economico soltanto a seguito della commissione di un delitto e con il solo fine di inquinare le attività finanziarie.

Il godimento e l’impiego dei proventi delittuosi venivano considerati un “post factum” non punibile, alla stregua di una conseguenza quasi “fisiologica” della commissione di un reato​ dal quale derivano​ guadagni economici. Pertanto, il legislatore riteneva il disvalore dei fatti interamente ricompreso nella commissione del delitto presupposto.

Ed invero, come si è già fatto cenno, il cd. “beneficio dell’auto-riciclaggio” è apparso in grado di assicurare una tutela soltanto parziale contro quei reati che, in tempi recenti, destano il maggiore allarme sociale, anche a causa del dilagare del fenomeno della criminalità organizzata. Ed infatti, qualora i reati-presupposto non siano frutto di un episodio delinquenziale isolato ed occasionale, ma, viceversa, vengano commessi sistematicamente da un’associazione criminale, il pericolo che vengano occultati (anche tramite trasferimento all’estero) considerevoli volumi di risorse finanziarie è più che reale.

Per tali ragioni, il legislatore, anche in ossequio ai suoi obblighi internazionali, è intervenuto introducendo il reato di autoriciclaggio.

L’art. 648 ter 1 c.p., in modo opposto rispetto alle fattispecie sopra esaminate, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche-finanziarie denaro o utilità derivanti da delitto, in modo da ostacolare concretamente la loro provenienza delittuosa.

Se questo è quanto, qualora l’attività di “pulizia del denaro sporco” venga posta in essere da chi non ha commesso il reato presupposto, troverà applicazione una delle fattispecie sopra esposte. Viceversa, qualora il soggetto agente ricicli il denaro frutto di un reato che egli stesso ha commesso, si applicherà il trattamento sanzionatorio – invero meno grave – previsto per il reato di autoriciclaggio, ferma restando la punibilità per il reato presupposto.

Ed invero, nonostante l’intervento legislativo abbia avuto il pregio di estendere la punibilità a quelle condotte che, prima, erano esenti da pena nonostante l’indubbia pericolosità, la norma non ha mancato di suscitare perplessità sin dagli albori della sua introduzione, soprattutto sotto il profilo dei suoi rapporti con gli istituti del concorso di persone e del concorso di reati. Nello specifico, la dottrina si è interrogata a lungo – la questione è stata oggetto di interesse giurisprudenziale soltanto di recente – sulla esatta qualificazione della condotta di chi ha commesso il reato presupposto (intraneus) e, nella successiva fase di impiego dei proventi, chiede l’ausilio di un terzo estraneo alla commissione del reato base (extraneus), interrogandosi, in modo particolare, sulla qualificazione giuridica della condotta di quest’ultimo, qualora sia stata determinante al fine del riciclaggio.

Una prima tesi sostiene che, mentre l’extraneus risponde di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., non avendo concorso a commettere il reato presupposto, l’autore di quest’ultimo potrà rispondere di autoriciclaggio soltanto se ha posto in essere una concreta condotta rivolta al reimpiego dei proventi e non, viceversa, quando si sia limitato a mettere i profitti a disposizione dell’extraneus affinché fosse quest’ultimo a ripulirli.

La tesi esposta giunge a tale conclusione ermeneutica qualificando l’autoriciclaggio come reato “di mano propria”, richiedente cioè, che la condotta esecutiva venga posta in essere personalmente dall’intraneus, perché soltanto così si realizza l’offesa al bene giuridico tutelato. Pertanto, qualora l’autore del reato presupposto non abbia dato nessun contributo al reimpiego, risponderà soltanto per quest’ultimo e non per l’autoriciclaggio.

Una seconda impostazione critica aspramente il predetto orientamento, ritenendo, in via preliminare, che il delitto di autoriciclaggio non sia da ricondurre ai delitti di mano propria bensì ai reati propri, in relazione ai quali si ammette in modo ormai incontestato il concorso dell’extraneus. Tra l’altro, secondo tale orientamento, la tesi sopra esposta, oltre ad errare sull’esatta qualificazione del reato, fa anche un’interpretazione impropria ed arbitraria dei principi in tema di concorso di persone.

Gli artt. 110 e ss c.p., infatti, assoggettano a pena tutti coloro i quali concorrono nel medesimo reato, sia a titolo di concorso materiale sia a titolo di concorso morale. Ma, se questo è quanto, è innegabile che la richiesta dell’intraneus o la messa a disposizione dei proventi nelle mani​ dell’extraneus​ abbia rivestito un’indubbia valenza causale ai fini della commissione dell’autoriciclaggio. Pertanto sia l’intraneus che l’extraneus risponderanno di concorso nel delitto di autoriciclaggio ex art. 110 c.p., con la precisazione che, qualora l’extraneus non abbia consapevolezza della qualifica dell’intraneus, quest’ultimo risponderà di concorso in autoriciclaggio ex art. 110 c.p., l’extraneus del medesimo reato però ex art. 117 c.p. (mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti). Ovviamente, resta ferma la responsabilità dell’intraneus per il reato presupposto.

Ed invero, un’ulteriore tesi, pur condividendo la responsabilità dell’autore del reato presupposto per l’autoriciclaggio – ogni qualvolta abbia dato un contributo morale o materiale al reimpiego – interpreta la condotta dell’extraneus da un altro angolo prospettico, riconducendola al concorso apparente di norme. Così opinando, ferma restando la responsabilità dell’intraneus per il reato presupposto e per l’autoriciclaggio, si sostiene che la condotta dell’extraneus sia sussumibile, in astratto, sotto due norme incriminatrici, dando vita ad un concorso apparente di norme: la condotta, infatti, integra, plurisoggettivamente la condotta di autoriciclaggio e monosoggettivamente quella di riciclaggio. Pertanto, in esecuzione del ne bis in idem sostanziale e del criterio dell’assorbimento, troverà applicazione soltanto la norma espressiva del disvalore più grave. Di conseguenza, l’extraneus risponderà soltanto del più grave reato di riciclaggio.

Ebbene, in tempi recentissimi, è intervenuta la giurisprudenza, aderendo ad un certo orientamento ermeneutico in forza del quale l’intraneus risponde di autoriciclaggio, mentre l’extraneus del più grave reato di riciclaggio.

Secondo la pronuncia, è innanzitutto inconferente il richiamo al concorso apparente di norme, il quale non potrà mai palesarsi in assenza di un rapporto di specialità o di una clausola di assorbimento o sussidiarietà espressa.

Ma, soprattutto, secondo la sentenza in oggetto, una seppur corretta interpretazione dei principi in tema di concorso di persone non può essere svincolata dalla voluntas legis che ha introdotto il nuovo reato, rivolta, come si è visto, a colmare le lacune derivanti dall’irrilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio.

Di conseguenza, le predette finalità verrebbero frustrate sia se si riconducesse la condotta dell’extraneus all’ipotesi del concorso nel delitto meno grave di autoriciclaggio (ai sensi degli artt. 110/117 c.p.), sia nell’ipotesi che si ritenesse, addirittura, l’intraneus non punibile per l’autoriciclaggio in quanto “reato di mano propria”.

Viceversa, è conforme alle finalità della novella punire con il più lieve trattamento sanzionatorio previsto per l’autoriciclaggio soltanto la condotta di chi, dopo aver commesso un delitto, ne autoricicla i proventi delittuosi. Di converso, la novella del 2014 non ha mutato né la tipicità né il disvalore del delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., entrambi da rinvenirsi nella condotta di chi, pur non avendo concorso nel delitto base, si ingerisce in un secondo momento nel reimpiego dei proventi che ne sono derivati. Pertanto, l’extraneus “chiamato in ausilio” dall’intraneus pone in essere una tipica condotta di riciclaggio e non un concorso nell’autoriciclaggio, poiché manca l’elemento richiesto dall’art. 648 ter 1 c.p., dell’aver concorso nel delitto presupposto. E tale mancanza è, invece, pienamente rispondente alla art. 648 bis c.p., che punisce espressamente chi non ha commesso il reato base. Quindi, soltanto l’intraneus risponderà di autoriciclaggio. Tale diversità di titoli deriva dalla qualificazione del reato come delitto a “soggettività ristretta”, laddove la diversa soggettività incide sulla tipicità del fatto. E tale sembrerebbe essere il reato di autoriciclaggio, laddove la diversa soggettività è espressiva di un diverso disvalore e quindi di una diversa sanzione, poiché soltanto l’autoriciclaggio è meritevole di una sanzione più lieve.

Tra l’altro, proprio perché l’auto​riciclatore​ risponde di ben due reati (quello presupposto e l’autoriciclaggio) la previsione di limiti edittali più favorevoli impedisce l’applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo o sproporzionato rispetto al disvalore del fatto tipico.

E, a tal proposito, per completezza espositiva, merita attenzione il profilo del concorso di reati con riferimento all’intraneus.

Egli, infatti, come si è già detto, risponderà sia per il reato presupposto, sia per l’autoriciclaggio. Tra l’altro, qualora i due reati vengano commessi a notevole distanza l’uno dall’altro e difetti completamente il medesimo contesto spazio-temporale, i due reati verranno trattati autonomamente. Qualora, invece, risultino integrati gli estremi del concorso di reati, troverà applicazione il gravoso trattamento sanzionatorio derivante dal cumulo materiale, seppur con i dovuti temperamenti previsti dallo stesso codice. Se, invece, i due reati risultino esecutivi del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2 c.p., allora l’autore potrà beneficiare del trattamento più lieve del cumulo giuridico previsto per il reato continuato. Pertanto, occorrerà la prova che l’autore, sin dalla commissione del reato presupposto, avesse già ideato e programmato la successiva attività di illecito impiego dei proventi delittuosi.

In conclusione, si evince come i rapporti tra concorso di persone e di reati e autoriciclaggio possono essere correttamente ricostruiti soltanto tramite un’adeguata applicazione dei principi in oggetto nonché tenendo sempre in debita considerazione le finalità della novella del 2014 che ha inteso riconoscere il disvalore dell’autoriciclaggio, senza intaccare quello del riciclaggio.

Soltanto un procedere con logicità e ragionevolezza potrà condurre al rispetto della tipicità del fatto e, nel contempo, soddisfare adeguatamente le rilevanti esigenze punitive.

                                                                       G M

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