MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI SICUREZZA: LA CONFISCA ANTIMAFIA

 

MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI SICUREZZA: LA CONFISCA ANTIMAFIA

Pubblicato il 10/12/2015 autore Giorgia Montegazza

Premessi brevi cenni sulle misure di prevenzione e sulle misure di sicurezza, si soffermi il candidato sull’applicazione del principio di retroattività in materia penale all’ipotesi della confisca antimafia.

A partire dal 1930, il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento giuridico penale il c.d. Sistema a doppio binario, che ha visto affiancarsi alle sanzioni penali, vere e proprie, le misure di sicurezza, volte a migliorare la difesa sociale, neutralizzando la pericolosità sociale e sdrammatizzando il pericolo di recidiva sussistente in capo a determinati soggetti.

Quanto finora esposto consente di comprendere che, diversamente dalle pene, le quali sono chiamate a svolgere una funzione general-preventiva e retributiva, alle misure di sicurezza fa capo una finalità special preventiva. Ne consegue che, se la pena è commisurata alla gravità del fatto, la durata della misura di sicurezza è indeterminabile a priori, in quanto direttamente proporzionale al perdurare della pericolosità sociale del soggetto inciso. Inoltre, le misure di sicurezza e le pene si distinguono anche in ordine ai possibili soggetti destinatari. Infatti, in relazione ai soggetti imputabili e semi-imputabili pene e misure di sicurezza possono trovare applicazione congiunta, mentre le misure di sicurezza troveranno applicazione in via esclusiva in capo a soggetti non imputabili.

Una misura di sicurezza ( anche detta misura di prevenzione post- delictum) può essere disposta nei confronti di un soggetto resasi già autore di un fatto di reato e nei confronti del quale possa essere elaborata una prognosi di pericolosità sociale.

Il concetto di pericolosità sociale è suscettibile di acquisire molteplici significati potenziali, ma secondo la definizione che ne è stata ereditata dal positivismo ottocentesco può essere definita come un giudizio prognostico relativo alla probabilità di futura commissione di ulteriori reati da parte del soggetto inciso, quale conseguenza necessitata della sua attitudine al crimine, delle sue qualità personologiche, nonchè dell’influenza del contesto ambientale di provenienza.

Il giudizio di pericolosità sociale è un giudizio bifasico che si caratterizza: anzitutto, per una prima fase di valutazione della personalità del soggetto considerato e per una seconda fase di formulazione della c.d. prognosi criminale.

La natura giuridica delle misure di sicurezza è oggetto di discussione: a fronte di un orientamento risalente che le ha viste qualificare, al pari di ogni provvedimento amministrativo di polizia, come sanzioni amministrative. Oggi, c’é chi ritiene che tali istituti siano assimilabili alle sanzioni penali in senso stretto, in quanto al pari delle pene esse sono codificate dal codice penale e vengono applicate all’esito di un procedimento penale. Il distacco tra pene e misure di sicurezza si sarebbe ulteriormente ristretto allorchè ai sensi dell’art. 27, III comma Cost. è stato espressamente sancito il finalismo rieducativo della pena. Ciò ha portato taluni esponenti della dottrina a interrogarsi sulla compatibilità con il dettato costituzionale del c.d. sistema a doppio binario e sull’opportunità che lo stesso permanga, dopo che è stata stata riconosciuta alla sanzione penale la finalità di rieducare, curare e dunque anche, secondo i sostenitori di questa tesi, prevenire il rischio di recidiva sussistente in capo al reo. Si è così dato vita alla c.d. Crisi delle misure di sicurezza, i cui più convinti sostenitori sono favorevoli ad un sistema monista, fondato sull’equiparazione alle sanzioni penali delle misure di sicurezza con applicabilità di queste ultime ai soli soggetti non imputabili.

Nell’ambito del dibattito sopra esposto grande attenzione si è posta nel considerare la portata e l’applicabilità del principio di irretroattività sfavorevole in relazione alle stesse misure di sicurezza. Merita dunque anzitutto di essere approfondito il dettato costituzionale.

La Costituzione del 1948 ha previsto il c.d. sistema a doppio binario senza tuttavia imporlo.

L’art. 25, II comma Cost. quanto ai delitti e alle pene codifica espressamente il principio di riserva di legge ed il principio di irretroattività sfavorevole, in ragione del quale la legge stessa non può ricondurre conseguenze ed effetti sfavorevoli ad un fatto commesso prima che la stessa fosse entrata in vigore, si suol dire che la legge dispone solo per l’avvenire. Diversamente, il terzo comma di quella stessa disposizione, in ordine alle misure di sicurezza, se prevede espressamente il principio di riserva di legge ( per cui è la legge stessa a stabilire i casi in relazione ai quali può trovare applicazione e nello specifico quale tipologia di misura) manca di codificare il principio di irretroattività sfavorevole. Tanto che l’opinione della giurisprudenza maggioritaria ritiene che tale principio possa trovare applicazione in relazione alle misure di sicurezza in forma attenuata, nel senso che preclude l’applicabilità retroattiva di una disposizione di legge che preveda l’applicazione di una misura di sicurezza in relazione ad un fatto, che al momento della sua commissione non era previsto dalla legge come reato. Pur tuttavia, si ammette che possa trovare applicazione retroattiva quella disposizione di legge che prevede per la prima volta l’applicazione di una misura di sicurezza in relazione ad un fatto, che al momento della sua commissione era già previsto dalla legge come reato. E parimenti si suole ammettere l’applicazione retroattiva di una disposizione di legge che preveda l’applicabilità in relazione ad un dato fatto di reato di una misura di sicurezza diversa e più grave di quella originariamente prevista.

Orientamento che trova conferma altresì nella peculiare disciplina successoria prevista in materia di misure di sicurezza, la quale avuto riguardo alla finalità special preventiva tipica dell’istituto in parola e al suo orientamento al futuro e non al passato, ammette meccanismi di retroazione sfavorevole, così disponendo: “Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. ( art. 200, commi I e II c.p.)

La dottrina ha tuttavia elaborato, la tesi minoritaria, che partendo dall’assimilabilità delle misure di sicurezza alle pene, ritiene debba trovare applicazione rigida il principio di irretroattività sfavorevole di cui all’art. 25, II comma Cost., in conformità con quanto previsto in ambito sovranazionale dall’art. 7 CEDU, nonchè a livello di normativa primaria dall’art. 2 c.p..

Funzionale alla risoluzione della questione è l’analisi del dibattito relativo alla natura giuridica della confisca, e conseguentemente alla disciplina successoria applicabile alla stessa. Confisca, che la tesi tradizionale ha da sempre assimilato alle misure di sicurezza, stante la sua finalità tipicamente preventiva, che emerge già chiaramente dall’ analisi dell’istituto così come originariamente previsto dal codice all’art. 240 c.p., il quale realizzando l’ablazione patrimoniale di beni avvinti al reato da un legame pertinenziale (tali beni ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto) è volto a prevenire la pericolosità sociale nascente dalla relazione tra il soggetto ed il bene, in particolare potendo la disponibilità del bene mantenere viva nel soggetto l’idea del reato ed indurlo alla reiterazione della condotta criminosa.

L’individuazione della natura giuridica della confisca e della disciplina intertemporale applicabile è una questione divenuta nel tempo ancor più complessa, in particolare a partire dagli anni ottanta, allorchè sono state previste sotto il comune nomen iuris confisca fattispecie tra loro anche radicalmente diverse, alcune delle quali prive della finalità preventiva tipica della confisca classica, è volte a colpire beni non necessariamente caratterizzati da legame diretto con il reato.

Tra le diverse ipotesi di confisca conosciute dall’ordinamento merita di essere approfondita la c.d. Confisca antimafia, rispetto alla quale le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute in tempi recentissimi, confermando, anche a seguito delle novelle legislative intervenute in materia di sicurezza negli anni 2008/2009 ( il cui contenuto ci si riserva di approfondire nel prosieguo), la finalità preventiva dell’istituto, conseguentemente la sua assimilabilità alle misure di sicurezza, nonchè la sua sottoponibilità alla disciplina di cui all’art. 200 c.p., che abbiamo visto ammettere meccanismi di retroazione sfavorevole.

Prima,però,di esporre più puntualmente il percorso argomentativo che ha condotto la Corte Sovrana alle conclusioni sopra esposte, sembra doveroso, svolgere un breve excursus sul c.d. sistema di prevenzione proprio dell’ordinamento giuridico penale italiano e sulle recenti riforme che lo hanno interessato.

Le c.d. misure di prevenzione ( ante o praeter delictum) sono un insieme di istituti, di natura personale e patrimoniale, destinati anch’essi a prevenire la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti, le quali si distinguono dalle pene e dalle misure di sicurezza, non tanto sul piano funzionale, essendo tutte strumentali alla prevenzione sociale, quanto sotto il profilo strutturale, in quanto non richiedono la previa commissione di un reato da parte del soggetto inciso.

Presupposto unico è indifferibile per l’applicazione di una misura di prevenzione è la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, che si traduce in questo caso in una prognosi che evidenzi la probabilità che il soggetto realizzi in futuro attività antisociali, tenga condotte o stili di vita, tali da giustificare, secondo i dettami dell’ordinamento, un’azione di prevenzione nei suoi confronti

Vi sono casi in cui l’ordinamento formula un giudizio di pericolosità sociale particolarmente grave e c.d. Qualificata, ciò accade in particolare nei casi in cui vi siano fondati indizi dai quali emerga la probabilità che il soggetto appartenga a un sodalizio di tipo mafioso, in questi casi, infatti, la pericolosità viene ritenuta in re ipsa. Merita di essere precisato che gli indizi rilevanti nel caso di specie non debbano necessariamente essere tali da fondare un giudizio di responsabilità penale nei confronti del soggetto, prescindendo l’applicabilità delle misure di prevenzione ante o praeter delictum dall’accertamento dell’avvenuta commissione di un reato.

Vedremo meglio in seguito, come in caso di misure di prevenzione personali rilevi il peculiare requisito dell’attualità della condizione di pericolosità sociale del soggetto ai fini dell’applicabilità della misura di prevenzione, non potendosi riconoscere rilevanza alcuna a manifestazioni pregresse di pericolosità, di cui non si evidenzi il perdurare nel tempo. Il giudizio di pericolosità sociale dovrà essere incentrato su circostanze, fatti e situazioni suscettibili di dimostrazione, contestazione e analisi critica, quali tra gli altri i precedenti, le pendenze giudiziarie penali e non e i rapporti di polizia.

Il quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione ha trovato un primo è importante tassello nella legge 1423/1956, nell’ambito della quale si riconosceva alle misure di prevenzione natura amministrativa, individuando nell’autorità amministrativa, in specie nel questore l’organo competente a fare istanza di adozione delle stesse. Tale sistema è stato ulteriormente potenziato dalla metà degli anni 60, con la legge 575/1965 che ha ampliato il novero dei soggetti passibili di misure di prevenzione, estendendolo ai sospettati di appartenere a sodalizi mafiosi e ai criminali di eversione politica, rendendoli passibili di sorveglianza speciale e divieto o obbligo di soggiorno. Un’ulteriore intensificazione della prevenzione antimafia si è avuta con la legge Rognoni- La Torre del 1982 che ha previsto la codificazione del reato di associazione di tipo mafioso ed ha introdotto le misure di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca e sospensione dall’amministrazione dei beni) suscettibili di essere applicate anche ai sospetti appartenenti ad un sodalizio mafioso.

La suddetta legge ha altresì previsto l’introduzione all’art. 2 bis della l. 575/1965 di un ampio potere di indagine, facente capo al Procuratore della Repubblica, al questore e al direttore della DIA, nei confronti del sospettato di appartenere ad una associazione mafiosa, al di lui coniuge, convivente nell’ultimo quinquennio, ai figli e alle persone fisiche e giuridiche o altri enti del cui patrimonio risulti che il proposto abbia la disponibilità diretta o indiretta. Ciò al fine di accertare il tenore di vita, le risorse finanziarie e il patrimonio a disposizione del soggetto ed evitare che l’efficiacia di misure di ablazione patrimoniale di carattere preventivo venga inficiata dalla prassi frequente dell’interposizione fittizia di persona. Merita sin d’ora di essere sottolineato come la predetta disposizione sia ad oggi stata ripresa ed ulteriormente ampliata dall’art. 19 Dlgs 159/2011 (c.d. Codice antimafia), il quale riconosce un potere di indagine agli organi dello Stato sopraddetti, i quali conducono le indagini, anche a mezzo di guardia di finanza e polizia giudiziaria, al fine di accertare: “in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attivita’ imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o  mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea” (art. 19, II comma Dlgs 159/2011).

Al c.d. Codice Antimafia è stata demandata la formale abrogazione degli antecedenti normativi appena visti, con contestuale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina in materia di prevenzione.

In vista della prossima analisi della pronuncia delle Sezioni Unite in materia di confisca di prevenzione, si ritiene opportuno analizzare le riforme in materia di sicurezza, alle quali si è poc’anzi accennato, di cui agli art. 10, I comma lett. C n. 2 d.l. 92/1998 e all’art. 2 bis, Co. Vi Bis l. 94/1998, oggi recepite dall’art. 18 del Dlgs 159/2011, nell’ambito delle quali l’opera di riforma del legislatore si é mossa lungo tre direttrici: In primo luogo, la scissione del nesso di accessorietà necessaria che fino ad allora ha caratterizzato il rapporto tra misure di prevenzione patrimoniale e misure di prevenzione personali, riconoscendo alle prime un maggior spazio di autonomia, potendo le stesse trovare applicazione anche ove non venga richiesta ed applicata una misura di prevenzione personale; in secondo luogo, quale corollario è conseguenza della modifica appena vista, l’applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale è svincolata dalla ricorrenza del requisito rappresentato dall’attualità della condizione di pericolosità sociale del soggetto proposto, la quale rimane requisito indifettibile per la sole misure di prevenzione personale. Ed infine, l’operatività del procedimento di prevenzione ai danni degli eredi o aventi causa del proposto, per il caso in cui egli muoia prima che abbia avuto inizio o che sia intervenuto il perfezionamento del procedimento di prevenzione.

Ora, passando ad analizzare più propriamente la confisca di prevenzione possiamo dire che la stessa è una misura ablativa a carattere reale che si sostanzia nell’incameramento da parte dello Stato, con conseguente spoglione del proposto, di quei beni di cui il soggetto: “non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. La confisca, fa seguito al sequestro e deve essere disposta per poter essere efficace entro un anno e sei mesi dall’immissione dei beni nelle mani dell’amministratore giudiziario, fatte salve le proroghe specificatamente previste dalla legge.

Venendo poi ad analizzare la pronuncia della Suprema Corte Sez. Unite di cui prima si è accennato è possibile notare quanto segue.

La Suprema Corte è stata chiamata a verificare: se alla luce della riforma legislativa, di cui agli art. 10, I comma lett. C n. 2 d.l. 92/1998 e all’art. 2 bis, Co. Vi Bis l. 94/1998, oggi recepite dall’art. 18 del Dlgs 159/2011, la confisca di prevenzione possa dirsi avere natura preventiva, in conformità a quanto già sostenuto in passato. Circostanza alla quale conseguirebbe l’ assimibilità della stessa alle misure di sicurezza con applicazione della relativa disciplina, ivi compreso il dettato dell’art. 200 c.p. Il quale ammette meccanismi di retroazione sfavorevole. Ovvero, se per effetto del novum legislativo essa abbia acquisito natura sanzionatoria, tale da ricondurla alla categoria delle sanzioni penali, con conseguente rigida applicazione del principio di irretroattività sfavorevole, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 CEDU, dall’art. 25, II comma Cost, nonché a livello di legislazione ordinaria dall’art. 2 c.p.

È stata, innanzitutto, evidenziata la necessità di condurre un’indagine incentrata sull’aspetto finalistico, teleologico dell’istituto stante la neutralità della confisca, la quale viene, a ragione, definita dalla dottrina “istituto camaleontico”, poichè a fronte di un effetto sostanzialmente identico di ablazione patrimoniale, varia fisionomia e natura, a seconda del regime normativo in cui è inserita, del quale recepisce le finalità e gli obbiettivi peculiari.

L’indagine è stata condotta dalla Suprema Corte, avendo riguardo tanto all’ipotesi di pericolosità generica del proposto, relativa al caso sottoposto alla sua attenzione, quanto all’ipotesi della pericolosità sociale c.d. qualificata, fattispecie analizzata per completezza dalla Corte nella sua veste di supremo organo di nomofilachia. Tale scelta è stata operata nella consapevolezza di avere a che fare con due fenomenologie criminali profondamente diverse tra loro quanto a coefficiente di gravità e allarme sociale, le quali rappresentano però espressioni diverse dell’unitario sistema di prevenzione così come oggi previsto dall’art. 16 Codice Antimafia. In entrambi i casi si sollecita un intervento dell’ordinamento rispetto a metodiche comportamentali e scelte di vita contrarie alle regole della civile convivenza e del sistema democratico; si esprime inoltre la necessità di sottrarre al circuito economico legale accumuli anomali di ricchezza illecita, coincidenti con beni e utilità illecitamente acquisiti.

I risultati raggiunti mostrano una pressochè totale coincidenza nella soluzione delle questioni analizzare in relazione alle due diverse tipologie di pericolosità sociale.

Ciò detto il percorso argomentativo svolto ha preso le mosse dalle due opzioni elaborate in giurisprudenza in ordine all’influenza avuta dalla riforma legislativa intervenuta in materia di sicurezza negli anni 2008/2009, sulla natura giuridica della confisca di prevenzione.

Una prima opzione, sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza Ferrara del 2013, la quale troverà il consenso delle Sezioni Unite, si è mostrata incline a ritenere che la riforma legislativa di cui sopra non abbia in alcun modo alterato la natura preventiva della confisca di prevenzione, funzionale alla neutralizzazione della pericolosità sociale legata alle modalità d’acquisto del patrimonio da parte del proposto, e dunque all’origine illecita del patrimonio, allo scopo di sottrarre dal sistema economico legale accumuli anomali di ricchezza illecita, idonee a deviare il normale meccanismo concorrenziale. Detto ciò la sentenza in commento esclude che l’applicabilità autonoma delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dalla ricorrenza della condizione di attualità della pericolosità sociale del proposto, sia circostanza idonea a determinare una modifica della confisca, con conseguente assimibilità della stessa a una misura di sicurezza e dunque piena applicabilità del relativo regime normativo, in specie dell’art. 200 c.p. e del meccanismo di retroazione favorevole ivi previsto.

Di opinione contraria si è, invece, dimostrata la stessa giurisprudenza di legittimità la quale con la sentenza Occhipinti del 2014 si é espressa riconoscendo alla confisca di prevenzione mutata natura giuridica, per effetto della riforma legislativa, più volte esposta, con conseguente sussumibilita della confisca di prevenzione tra le sanzioni penali e piena applicazione del regime successorio di cui all’art. 2 c.p., che fa piena applicazione del principio di irretroattività sfavorevole.

L’articolata conclusione cui sono giunte le Sezioni Unite, si fonda sul presupposto per cui la riforma legislativa, oggi recepita dall’art. 18 Codice antimafia, lungi dall’aver introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem, che consenta l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale a carico di soggetti non socialmente pericolosi, si è limitata a svincolare l’applicabilità delle suddette misure dall’accertamento della attualità della condizione di pericolosità sociale del soggetto proposto, la cui ricorrenza è necessaria solo in ordine alle misure di prevenzione personale.

Consentire l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ai danni del soggetto non socialmente pericoloso sarebbe, infatti, in aperto contrasto con le regole della civiltà giuridica. La pericolosità sociale del soggetto proposto rimane dunque una ragione giustificatrice e un presupposto indifettibile per l’applicazione delle misura di prevenzione reale in parola e dovrà essere oggetto di accertamento, incidenter tantum, da parte del giudice della prevenzione.

Una precisazione, però, si impone la pericolosità sociale con riguardo alle misure di prevenzione patrimoniale é immanente nella res, discende dalla sua acquisizione illecita e la riguarda geneticamente e pressochè indissolubilmente. Da che ne diva che la pericolosità sociale si oggettivizza in una qualità del bene che persiste a prescindere dalle vicende che interessano la sua titolarità.

Merita di essere considerato quell’orientamento della dottrina che richiama la neutralità dei beni, la cui pericolosità discende non tanto dalla loro modalità di acquisizione o dalle caratteristiche strutturali che i beni stessi presentano, quanto dalla pericolosità sociale del soggetto che li acquista da valutarsi in una dimensione dinamica, segnatamente del mantenimento del bene nella disponibilità del soggetto socialmente pericoloso.

Da ciò si comprende anche la ratio fondante della riforma nella parte in cui ammette l’aggredibilità dei beni in danno degli eredi o aventi causa dell’originario proposto, in caso di interposizione fittizia di persona o di premorienza del proposto rispetto al perfezionamento del procedimento di prevenzione. Infatti, si tratta di beni, che in quanto originariamente acquisiti da un soggetto socialmente pericoloso, si presumono essere stati acquistati con metodo di acquisizione illecita (allorchè i beni siano frutto di abituale dedizione alla mafiosita o al delitto) il che fonda un interesse dell’ordinamento alla sottrazione di tali beni al circuito economico legale, anche con effetto deterrente in ordine alla commissione di futuri reati. Confermandosi, ancora una volta la funzione tipicamente preventiva della confisca in parola.

Inoltre, la possibile natura sanzionatoria della confisca viene di fatto smentita proprio dalla possibilità di aggredire i beni che furono del proposto anche a carico degli eredi e aventi causa. Se tale misura non avesse una funzione tipicamente preventiva, ma sanzionatoria dovrebbero ritenersi gravemente violati i principi di personalità della responsabilità penale il principio di legalità.

Venendo ora al profilo relativo alla necessità o meno che vi sia una parametrazione cronologica tra l’acquisto dei beni e il manifestarsi della pericolosità sociale del proposto, possiamo affermare che oggetto di confisca di prevenzione possono essere solo i beni acquisisti nello spazio di tempo in cui in relazione al proposto era possibile formulare una prognosi di pericolosità sociale, operando in relazione a tale specifico lasso di tempo una presunzione di provenienza illecita dei beni. Una specifica si impone sul punto,quanto all’ipotesi di pericolosità sociale qualificata, allorchè non sia possibile calcolare con certezza la durata cronologica della pericolosità sociale, avendo la stessa investito pressochè l’intera esistenza del proposto, sussiste in capo al giudice della prevenzione un potere di ablazione svincolato dai limiti dell’accertamento della pericolosità sociale.

Ultimo aspetto saliente da trattare è quello relativo all’onere della prova. Ora, la confisca può interessare quei beni della cui legittima provenienza il proposto non riesce a fornire giustificazione, che presentino valore sproporzionato alla capacità reddituale lecita del soggetto, ovvero ancora che siano, sulla base di fondati indizi, individuati come frutto o reimpiego di un’attività illecita.

Ciò detto, dalla mancata giustificazione della provenienza legittima dei beni da parte del proposto taluni hanno dedotto l’esistenza di un’intervenuta inversione dell’onere della prova, la quale è da escludersi, rimanendo in capo al pubblico ministero l’onere di dimostrare anche, a mezzo di presunzioni la illecita provenienza dei beni, gravando sul proposto un semplice onere di allegazione di circostanze astrattamente idonea a fondare la prova della legittima provenienza dei beni stessi, spettando poi alla parte pubblica la relativa prova contraria.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte la Corte è dunque giunta a ribadire la natura preventiva della confisca di prevenzione, anche in relazione ad ipotesi di pericolosità sociale qualificata, con conseguente persistente assimilabilità di tale istituto alla categoria delle misure di sicurezza e piena applicabilità del relativo regime normativo, ivi compreso il regime intertemporale di cui all’art. 200 c.p., che si ricorda prevede in caso di successione di leggi nel tempo la regolamentazione della misure di sicurezza ad opera della legge vigente al momento dell’esecuzione e conseguente ammissibilità di meccanismi di reatroazione sfavorevole.

La corte ha concluso in assonanza con quanto già sancito in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in linea con quanto previsto dalla Corte di Strasburgo ha escluso la riconducibilità delle misure di sicurezza alle sanzioni penali, avendo le due categorie di istituti natura e funzioni differenti, non potendosi di conseguenza applicare alle prime i principi di cui alla sent. Grande Stevens. Ciò i in quanto il fondamento delle misure di prevenzione non é un illecito di qualsivoglia natura, ma una condizione. In particolare, è escluso il riconoscimento della natura sanzionatoria delle misure di prevenzione patrimoniale, richiedendo le stesse la necessaria ricorrenza dei presupposti soggettivi relativi alle misure di prevenzione personali ( pericolosità sociale) e conseguentemente non potendo le stesse trarre il loro effetto ablativo da qualsivoglia fondamento sanzionatorio. Ciò è stato già oggetto di affermazione, alla metà ed alla fine degli anni 90, dalla Corte EDU la quale ha posto l’accento sulla diversità di funzione e natura delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto alle sanzioni penali, ricordando, quanto già accennato in precedenza, ovvero che le sanzioni penali sono funzionali alla repressione e punizione della violazione di una norma incriminatrice ed in quanto tali sono subordinate al previo accertamento della commissione di un reato ed alla colpevolezza del reo, mentre le misure di prevenzione patrimoniale , anticipano la tutela, non richiedono la commissione di un reato, quale presupposto applicativo, e sono funzionali alla neutralizzazione della pericolosità sociale di un soggetto al fine di scongiurare la commissione di futuri reati. Si tratta peraltro di misure la cui eventuale natura sanzionatoria è da escludersi anche sulla base di un accertamento condotto alla luce dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo nell’ambito della c.d. Truffa delle etichette ( qualificazione da parte del diritto interno, natura e gravità della sanzione).

La compatibilità comunitaria della disciplina prevista in materia di misure di prevenzione patrimoniale può, infine, evincersi dal dettato dell’art. 1 protocollo 1 CEDU, laddove ammette la facoltà per gli Stati Membri di prevedere deroghe al “diritto all’uso dei beni” sì da renderlo conforme all’interesse generale, rispondente in questo caso alla prevenzione di futuri reati mediante la sottrazione di tali beni dalla disponibilità di un soggetto socialmente pericoloso, nonché alla sottrazione di cumuli anomali di ricchezza illecita dal sistema economico legale, al fine di evitare che lo stesso venga alterato e venga viziato il regime concorrenziale su cui esso essenzialmente si fonda.

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