RILEVABILITÀ D’UFFICIO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO A FINI RISARCITORI

ELOISE CUCIT

Corso magistratura on-line mp3 2016/2017

RILEVABILITÀ D’UFFICIO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO A FINI RISARCITORI

Il processo amministrativo è regolato, oltre che dal principio costituzionale del giusto processo e dai suoi corollari, anche da diversi principi processuali, alcuni dei quali desunti dal codice di procedura civile in virtù del rinvio esterno operato dell’art. 39 c.p.a.

Tra questi principi viene in rilievo, innanzitutto, quale corollario del principio dispositivo, il principio della domanda, previsto dall’art. 99 c.p.c., in forza del quale, il processo può essere avviato solo su richiesta di parte, e il giudice può procedere d’ufficio solo in ipotesi eccezionali.

Anche il processo amministrativo è retto dal principio della domanda. Perciò, anche qui presupposto necessario del giudizio è l’iniziativa di parte.

Secondariamente, questo principio va analizzato in combinato con il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall’art. 112 c.p.c., in virtù del quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda, e non oltre i limiti della stessa.

In forza di questi principi, il giudice amministrativo, quindi, può d’ufficio convertire la domanda solo nel caso di una espressa previsione di legge. In particolare, la domanda si compone di due elementi costitutivi, il petitum, ossia il provvedimento impugnato, e la causa petendi, ossia i motivi di illegittimità addotti dal ricorrente. Per verificare il rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è fondamentale individuare esattamente il petitum della domanda.

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