TRUFFA CONTRATTUALE REALIZZATA ATTRAVERSO LA VENDITA DI BENI ON LINE E LOCUS COMMISSI DELICTI
TRUFFA CONTRATTUALE REALIZZATA ATTRAVERSO LA VENDITA DI BENI ON LINE E LOCUS COMMISSI DELICTI
Con l’espressione “diritto penale internazionale” si fa riferimento a quella parte del diritto penale che è nata sulla base della cooperazione e degli accordi internazionali stipulati tra gli Stati.
L’aspetto più interessante del diritto penale internazionale è quello relativo ai rapporti tra gli Stati rispetto all’esercizio del dovere punitivo, che è la prima prerogativa di uno Stato sovrano.
Per stabilire se uno Stato è sovrano, nel diritto internazionale si fa riferimento al principio di effettività. Si verifica se quello Stato ha il controllo dei propri confini e del proprio territorio, che si esprime attraverso l’attivazione della giurisdizione penale.
I criteri classici astrattamente adottabili per l’individuazione dello spazio in cui deve verificarsi il fatto per applicare la legge nazionale sono il criterio della territorialità, il criterio della personalità (o nazionalità), il criterio della difesa (o personalità passiva), e il criterio dell’universalità (o ubiquità).
In virtù del criterio della territorialità, la legge penale è applicabile a tutti i fatti che si verificano nel territorio dello Stato. È giusto che il processo si celebri nel luogo in cui il fatto si è realizzato, da un lato, perché è quella la comunità locale che è stata offesa e, dall’altro lato, perché si ha più facilità nel raccogliere le prove.
Secondo il criterio della personalità, lo Stato è legittimato a punire i fatti che si sono verificati anche al di fuori del proprio territorio, perché si prende in considerazione la nazionalità dell’autore del reato. Si dovrebbe, perciò, applicare la legge dello Stato cui appartiene quel cittadino, ovunque e contro chiunque il fatto sia commesso.
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